XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4027




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, sostituendo l'articolo 155 del codice civile, vuole tutelare i figli dei coniugi separati, prevedendo l'introduzione ex lege dell'affidamento congiunto dei figli. Infatti, i figli sono senza ombra di dubbio la parte, moralmente e materialmente, più colpita dalla separazione dei coniugi. La nostra Carta costituzionale agli articoli 29, 30 e 31 detta i princìpi fondamentali in materia di riconoscimento dei diritti della famiglia e di garanzia dell'unità familiare, e prevede il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. Il codice civile all'articolo 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi) e all'articolo 147 (Doveri verso i figli) sancisce i princìpi dell'assistenza morale e materiale, della collaborazione nell'interesse della famiglia, ed impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Inoltre, l'articolo 154 del medesimo codice prevede la riconciliazione tra coniugi. Le norme citate sono evidentemente orientate ad assicurare il principio dell'unità familiare e la tutela dei figli, al fine di garantirne l'istruzione, il mantenimento e la cura. Il nostro ordinamento, quindi, sia a livello di fonti primarie che a livello di norme secondarie, assicura la massima tutela della famiglia e della sua unità nell'interesse preminente dei figli.
        Questi princìpi fondamentali devono essere salvaguardati dal nostro ordinamento giuridico attraverso misure che consentano la garanzia dell'unità familiare anche in caso di separazione dei coniugi. I figli di coniugi separati devono, quindi, avere un supporto non solo materiale, ma anche morale nel difficile momento della separazione dei propri genitori. L'istituto codicistico, introdotto dalla presente proposta di legge, individua come interesse fondamentale della famiglia la tutela dei figli, in quanto riconosce in essi i soggetti che vanno maggiormente tutelati nei casi di separazione. E' indubbia, quindi, un'inversione di "tendenza legislativa" rispetto alle norme vigenti del codice civile che vogliono tutelare in maniera più diretta la coppia dei genitori che si separano, trascurando di fatto i soggetti più deboli all'interno del nucleo familiare.
        La riforma apportata con la presente proposta di legge stabilisce, come principio generale, che il giudice che pronunzia la separazione dichiari che l'affidamento e la potestà genitoriale siano esercitati congiuntamente da entrambi i genitori nell'interesse dell'unità familiare, e allo scopo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto soprattutto dell'interesse e dei diritti dei figli, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
        A tale scopo l'istanza rivolta al giudice per la separazione deve essere presentata congiuntamente al progetto di condivisione delle cure genitoriali, che prevede la misura e il modo con cui i coniugi devono contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché la condivisione delle spese e delle decisioni di spesa per il mantenimento dei figli.
        Il progetto deve essere sottoposto al giudice congiuntamente da entrambi i coniugi oppure, in caso di mancato accordo, disgiuntamente da entrambi i genitori. Nel caso in cui siano presentati due progetti disgiunti è lasciata piena facoltà al giudice di stabilire quale sia il progetto più favorevole nell'interesse dei figli. Il progetto di condivisione delle cure genitoriali stabilito dal giudice è modificabile solo per gravi e giustificati motivi. Il giudice può riservarsi, motivando il provvedimento, la facoltà, allorché ricorrano gravi motivi o in caso di presentazione disgiunta del progetto di condivisione delle cure genitoriali e nel caso in cui quest'ultimo non tuteli sufficientemente l'interesse dei figli, di dichiarare a quale dei due coniugi i figli debbano essere affidati per salvaguardare l'interesse primario degli stessi.
        L'abitazione della casa familiare spetta come principio generale ai figli. Il giudice, comunque, dà disposizioni relative alla coabitazione dei genitori con i figli e alla gestione dei beni degli stessi.
        Oggi sono frequenti i casi di scioglimento del matrimonio anche per motivi futili; è innegabile che ciò comporti un decadimento dei valori e un ridimensionamento del principio di tutela della famiglia come nucleo essenziale della nostra società. Gli alti valori che la nostra Carta costituzionale ha stabilito e che sono stati ricordati precedentemente, impongono al legislatore, ma anche ai coniugi, il dovere di assicurare il rispetto della famiglia e della sua unità nell'interesse prevalente dei figli.
        E' innegabile che l'affidamento condiviso dei figli, stabilito dalla proposta di legge, vada nella direzione di tutelare non solo i princìpi legislativi, ma anche quei valori morali che hanno ispirato il dettato costituzionale. La tutela dei figli, la loro cura, il loro mantenimento, il pensare alla loro educazione e istruzione, soprattutto nei casi di figli di genitori separati, impongono al legislatore di approvare leggi che vadano in questa direzione e ai coniugi separati di trovare un accordo, come prevede la proposta di legge, per garantire la protezione e la cura congiunta dei propri figli.




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