XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4027
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge,
sostituendo l'articolo 155 del codice civile, vuole tutelare i
figli dei coniugi separati, prevedendo l'introduzione ex
lege dell'affidamento congiunto dei figli. Infatti, i figli
sono senza ombra di dubbio la parte, moralmente e
materialmente, più colpita dalla separazione dei coniugi. La
nostra Carta costituzionale agli articoli 29, 30 e 31 detta i
princìpi fondamentali in materia di riconoscimento dei diritti
della famiglia e di garanzia dell'unità familiare, e prevede
il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i
figli. Il codice civile all'articolo 143 (Diritti e doveri
reciproci dei coniugi) e all'articolo 147 (Doveri verso i
figli) sancisce i princìpi dell'assistenza morale e materiale,
della collaborazione nell'interesse della famiglia, ed impone
ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed
educare la prole tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Inoltre, l'articolo 154 del medesimo codice prevede la
riconciliazione tra coniugi. Le norme citate sono
evidentemente orientate ad assicurare il principio dell'unità
familiare e la tutela dei figli, al fine di garantirne
l'istruzione, il mantenimento e la cura. Il nostro
ordinamento, quindi, sia a livello di fonti primarie che a
livello di norme secondarie, assicura la massima tutela della
famiglia e della sua unità nell'interesse preminente dei
figli.
Questi princìpi fondamentali devono essere salvaguardati
dal nostro ordinamento giuridico attraverso misure che
consentano la garanzia dell'unità familiare anche in caso di
separazione dei coniugi. I figli di coniugi separati devono,
quindi, avere un supporto non solo materiale, ma anche morale
nel difficile momento della separazione dei propri genitori.
L'istituto codicistico, introdotto dalla presente proposta di
legge, individua come interesse fondamentale della famiglia la
tutela dei figli, in quanto riconosce in essi i soggetti che
vanno maggiormente tutelati nei casi di separazione. E'
indubbia, quindi, un'inversione di "tendenza legislativa"
rispetto alle norme vigenti del codice civile che vogliono
tutelare in maniera più diretta la coppia dei genitori che si
separano, trascurando di fatto i soggetti più deboli
all'interno del nucleo familiare.
La riforma apportata con la presente proposta di legge
stabilisce, come principio generale, che il giudice che
pronunzia la separazione dichiari che l'affidamento e la
potestà genitoriale siano esercitati congiuntamente da
entrambi i genitori nell'interesse dell'unità familiare, e
allo scopo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo
conto soprattutto dell'interesse e dei diritti dei figli,
delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
A tale scopo l'istanza rivolta al giudice per la
separazione deve essere presentata congiuntamente al progetto
di condivisione delle cure genitoriali, che prevede la misura
e il modo con cui i coniugi devono contribuire al
mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli,
nonché la condivisione delle spese e delle decisioni di spesa
per il mantenimento dei figli.
Il progetto deve essere sottoposto al giudice
congiuntamente da entrambi i coniugi oppure, in caso di
mancato accordo, disgiuntamente da entrambi i genitori. Nel
caso in cui siano presentati due progetti disgiunti è lasciata
piena facoltà al giudice di stabilire quale sia il progetto
più favorevole nell'interesse dei figli. Il progetto di
condivisione delle cure genitoriali stabilito dal giudice è
modificabile solo per gravi e giustificati motivi. Il giudice
può riservarsi, motivando il provvedimento, la facoltà,
allorché ricorrano gravi motivi o in caso di presentazione
disgiunta del progetto di condivisione delle cure genitoriali
e nel caso in cui quest'ultimo non tuteli sufficientemente
l'interesse dei figli, di dichiarare a quale dei due coniugi i
figli debbano essere affidati per salvaguardare l'interesse
primario degli stessi.
L'abitazione della casa familiare spetta come principio
generale ai figli. Il giudice, comunque, dà disposizioni
relative alla coabitazione dei genitori con i figli e alla
gestione dei beni degli stessi.
Oggi sono frequenti i casi di scioglimento del matrimonio
anche per motivi futili; è innegabile che ciò comporti un
decadimento dei valori e un ridimensionamento del principio di
tutela della famiglia come nucleo essenziale della nostra
società. Gli alti valori che la nostra Carta costituzionale ha
stabilito e che sono stati ricordati precedentemente,
impongono al legislatore, ma anche ai coniugi, il dovere di
assicurare il rispetto della famiglia e della sua unità
nell'interesse prevalente dei figli.
E' innegabile che l'affidamento condiviso dei figli,
stabilito dalla proposta di legge, vada nella direzione di
tutelare non solo i princìpi legislativi, ma anche quei valori
morali che hanno ispirato il dettato costituzionale. La tutela
dei figli, la loro cura, il loro mantenimento, il pensare alla
loro educazione e istruzione, soprattutto nei casi di figli di
genitori separati, impongono al legislatore di approvare leggi
che vadano in questa direzione e ai coniugi separati di
trovare un accordo, come prevede la proposta di legge, per
garantire la protezione e la cura congiunta dei propri
figli.