XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4027




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 155 - (Provvedimenti riguardo ai figli).- Il giudice che pronunzia la separazione dichiara che i figli sono affidati ad entrambi i coniugi e che gli stessi conservano l'affidamento e la potestà congiuntamente con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei figli.
        La domanda di separazione è presentata con una proposta di condivisione delle cure genitoriali che prevede:

            1) la misura e il modo in cui i coniugi devono contribuire congiuntamente al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli;

            2) la condivisione delle spese e delle decisioni di spesa per il mantenimento dei figli.

        La proposta di condivisione delle cure genitoriali è presentata congiuntamente dai coniugi, oppure, in caso di mancato accordo, è presentata da ciascuno dei due coniugi.
        Nel caso di proposte di cure genitoriali disgiunte il giudice stabilisce quale delle due proposte è più favorevole per l'interesse dei figli e l'adotta.
        Nel caso di proposte di cure genitoriali non favorevoli all'interesse dei figli il giudice può provvedere direttamente, sentiti i genitori, ad una decisione di affidamento congiunto dei figli qualora lo ritenga necessario in riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi.
        La proposta di condivisione delle cure genitoriali adottata dal giudice è modificabile solo per gravi e giustificati motivi.
        Il giudice, quando ricorrano gravi motivi, può dichiarare, in modo motivato, a quale dei due coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa. Il coniuge a cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. In caso di violazioni ripetute dei doveri di mantenimento, di istruzione e di educazione dei figli, il giudice provvede a riesaminare l'affidamento esclusivo e a nominare l'eventuale nuovo genitore affidatario. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice qualora ritenga siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
        L'abitazione della casa familiare spetta ai figli. Il giudice dà disposizioni circa l'abitazione della casa familiare da parte dei genitori con preferenza per il genitore scelto nella proposta di condivisione delle cure genitoriali adottata dal giudice. Nel caso di affidamento non congiunto, l'abitazione della casa familiare spetta di preferenza, ove sia possibile, al coniuge cui sono affidati i figli. Il genitore non affidatario può accedere all'abitazione familiare per visitare i figli.
        Il giudice dà, inoltre, disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato a entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
        In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell'impossibilità, in un istituto di educazione.
        Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento il giudice si uniforma alla decisione adottata di affidamento condiviso dei figli.
        I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, con la presentazione congiunta di una nuova proposta di condivisione delle cure genitoriali, con la domanda di attribuzione dell'affidamento esclusivo della potestà sui figli o richiedendo la modifica delle disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo nonché alla condivisione delle spese e delle decisioni di spesa per il mantenimento dei figli.
        Gli effetti della proposta di condivisione delle cure genitoriali adottata dal giudice si estendono anche oltre il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli".



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