XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4027
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 155 - (Provvedimenti riguardo ai figli).- Il
giudice che pronunzia la separazione dichiara che i figli sono
affidati ad entrambi i coniugi e che gli stessi conservano
l'affidamento e la potestà congiuntamente con esclusivo
riferimento all'interesse morale e materiale dei figli.
La domanda di separazione è presentata con una proposta di
condivisione delle cure genitoriali che prevede:
1) la misura e il modo in cui i coniugi devono
contribuire congiuntamente al mantenimento, all'istruzione e
all'educazione dei figli;
2) la condivisione delle spese e delle decisioni di
spesa per il mantenimento dei figli.
La proposta di condivisione delle cure genitoriali è
presentata congiuntamente dai coniugi, oppure, in caso di
mancato accordo, è presentata da ciascuno dei due coniugi.
Nel caso di proposte di cure genitoriali disgiunte il
giudice stabilisce quale delle due proposte è più favorevole
per l'interesse dei figli e l'adotta.
Nel caso di proposte di cure genitoriali non favorevoli
all'interesse dei figli il giudice può provvedere
direttamente, sentiti i genitori, ad una decisione di
affidamento congiunto dei figli qualora lo ritenga necessario
in riferimento all'interesse morale e materiale degli
stessi.
La proposta di condivisione delle cure genitoriali
adottata dal giudice è modificabile solo per gravi e
giustificati motivi.
Il giudice, quando ricorrano gravi motivi, può dichiarare,
in modo motivato, a quale dei due coniugi i figli sono
affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole
con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale
della stessa. Il coniuge a cui sono affidati i figli ha
l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve
attenersi alle condizioni determinate dal giudice. In caso di
violazioni ripetute dei doveri di mantenimento, di istruzione
e di educazione dei figli, il giudice provvede a riesaminare
l'affidamento esclusivo e a nominare l'eventuale nuovo
genitore affidatario. Salvo che sia diversamente stabilito, le
decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da
entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non sono affidati
ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed
educazione e può ricorrere al giudice qualora ritenga siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
L'abitazione della casa familiare spetta ai figli. Il
giudice dà disposizioni circa l'abitazione della casa
familiare da parte dei genitori con preferenza per il genitore
scelto nella proposta di condivisione delle cure genitoriali
adottata dal giudice. Nel caso di affidamento non congiunto,
l'abitazione della casa familiare spetta di preferenza, ove
sia possibile, al coniuge cui sono affidati i figli. Il
genitore non affidatario può accedere all'abitazione familiare
per visitare i figli.
Il giudice dà, inoltre, disposizioni circa
l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che
l'esercizio della potestà sia affidato a entrambi i genitori,
il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto
legale.
In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare
che la prole sia collocata presso una terza persona o,
nell'impossibilità, in un istituto di educazione.
Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei
figli e al contributo al loro mantenimento il giudice si
uniforma alla decisione adottata di affidamento condiviso dei
figli.
I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la
revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei
figli, con la presentazione congiunta di una nuova proposta di
condivisione delle cure genitoriali, con la domanda di
attribuzione dell'affidamento esclusivo della potestà sui
figli o richiedendo la modifica delle disposizioni relative
alla misura e alle modalità del contributo nonché alla
condivisione delle spese e delle decisioni di spesa per il
mantenimento dei figli.
Gli effetti della proposta di condivisione delle cure
genitoriali adottata dal giudice si estendono anche oltre il
raggiungimento della maggiore età da parte dei figli".