XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4024
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
inquadra nell'ambito della delega parlamentare di cui alla
legge n. 662 del 1996 (Legge finanziaria per il 1997) che ha
autorizzato il Governo ad adottare uno o più decreti per il
riordino dei ruoli degli ufficiali delle Forze armate,
realizzando, "in ambito interforze, avanzamenti normalizzati e
paritetici tra ruoli omologhi preposti a funzioni
similari".
Nell'ambito e conformemente a tale legge delega, è stato
emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
successivamente modificato dal decreto legislativo 28 giugno
2000, n. 216; tali decreti hanno introdotto sostanziali novità
in materia, tra le quali meritano particolare menzione le
seguenti:
1) Costituzione dei ruoli normale e speciale delle Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;
2) accorpamento dei Corpi di amministrazione e del Corpo
di commissariato, nonché del Corpo sanitario e di quello
veterinario;
3) elevazione al rango di Arma dell'Esercito (Arma dei
trasporti e dei materiali) del Corpo automobilistico, con
ruolo analogo a quello dei predetti Corpi logistici, nonché
identica progressione di carriera e di permanenza nel grado
per gli ufficiali dei nuovi ruoli; agli effetti pratici, con
tale provvedimento legislativo il ruolo dell'Arma dei
trasporti e dei materiali ha acquisito semplicemente la
denominazione di "Arma", rimanendo per il resto equiparata ai
Corpi logistici.
Il citato decreto legislativo n. 490 del 1997, come
modificato dal decreto legislativo n. 216 del 2000, prevede,
infatti, per gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali un minor tasso di promovibilità e
una maggiore permanenza nel grado stesso rispetto agli
ufficiali appartenenti al ruolo normale delle altre Armi.
Ne consegue che con tale provvedimento legislativo è stata
creata una assurda e incomprensibile differenziazione tra i
ruoli "omologhi" delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni e quello normale dell'Arma
dei trasporti e dei materiali (vedi Tabella 1 allegata alla
presente relazione); differenziazione che con la presente
iniziativa di legge si intende abolire, proprio nello spirito
e secondo gli indirizzi di cui alla citata legge delega
approvata dal Parlamento.
Tabella 1
SITUAZIONE DEI RUOLI NORMALE E SPECIALE DELL'ARMA
DEI TRASPORTI E DEI MATERIALI
(evidenziati i gradi penalizzati nella progressione di
carriera)
Ruolo normale dell'arma dei trasporti e dei
materiali
... (omissis) ...
(a) Il volume organico è incrementato di una unità qualora il
Ministro della difesa, con propria determinazione, formi il
quadro di avanzamento al grado di Tenente Generale.
Ruolo speciale dell'arma dei trasporti e dei
materiali
... (omissis) ...