XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4024
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490).
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
"a) ruolo normale delle Armi";
b) la lettera b) è abrogata;
c) la lettera f) è sostituita dalla
seguente:
"f) ruolo speciale delle Armi";
d) la lettera g) è abrogata.
Art. 2.
(Unificazione dei ruoli).
1. Dal 1^ gennaio 2004 sono disposte le unificazioni dei
ruoli indicati agli articoli 3 e 4.
2. In relazione alle unificazioni di cui al comma 1 del
presente articolo il quadro I annesso alla tabella 1 allegata
al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, è sostituito dal quadro I di cui all'allegato A
annesso alla presente legge. Il quadro II annesso alla
medesima tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 490 del
1997, e successive modificazioni, è abrogato.
3. In relazione alle unificazioni di cui al comma 1 del
presente articolo il quadro VI annesso alla tabella 1 allegata
al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, è sostituito dal quadro VI di cui all'allegato
B annesso alla presente legge. Il quadro VII annesso alla
medesima tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 490 del
1997, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 3.
(Unificazione dei ruoli normali delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e
dei materiali).
1. Gli ufficiali in servizio permanente, con esclusione
dei ruoli ad esaurimento, appartenenti ai ruoli normali delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio trasmissioni
e dei trasporti e dei materiali, sono trasferiti nel ruolo
normale delle citate Armi mantenendo la propria posizione di
stato.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 ha luogo:
a) per i colonnelli, i brigadieri generali, i
maggiori generali e i tenenti generali con l'anzianità di
grado posseduta e secondo le modalità stabilite dagli articoli
8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
b) per i tenenti, i capitani, i maggiori e i
tenenti colonnelli con l'anzianità di grado posseduta ovvero,
ai soli fini giuridici, con quella del pari grado che,
nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di
carriera più favorevole, comunque non conseguente
all'applicazione degli articoli 55 e 56 della legge 12
novembre 1955, n. 1137, e tenendo conto delle detrazioni di
anzianità attribuite a qualunque titolo. L'ordine di
iscrizione in ruolo è stabilito ai sensi del Titolo II del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
c) per i sottotenenti, secondo l'ordine derivante
dal posto conseguito nella graduatoria unica formata al
termine del corso di accademia, fermo restando il disposto
dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni.
3. Nei confronti degli ufficiali iscritti nel ruolo
normale delle Armi di cui al presente articolo non si applica
l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
Art. 4.
(Unificazione dei ruoli speciali delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e
dei materiali).
1. Gli ufficiali in servizio permanente, appartenenti ai
ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e dei
materiali, sono trasferiti nel ruolo normale delle citate Armi
mantenendo la propria posizione di stato.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 ha luogo:
a) per i colonnelli e i sottotenenti con
l'anzianità di grado posseduta e secondo le modalità stabilite
dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
b) per i tenenti, i capitani, i maggiori e i
tenenti colonnelli con l'anzianità di grado posseduta ovvero,
ai soli fini giuridici, con quella del pari grado che,
nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di
carriera più favorevole. L'ordine di iscrizione in ruolo è
stabilito ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 69;
c) per i sottotenenti frequentatori del corso
applicativo, secondo l'ordine derivante dal punteggio
conseguito nella graduatoria finale formata al termine del
citato corso e secondo le modalità fissate dall'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni.
3. Nei confronti degli ufficiali iscritti nel ruolo
speciale delle Armi di cui al presente articolo non si applica
l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
Art. 5.
(Limiti di età. Ruolo normale delle Armi).
1. Al ruolo normale delle Armi di cui all'articolo 3 della
presente legge si applicano i limiti di età per la cessazione
dal servizio previsti per il previgente ruolo normale delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni indicati nella tabella n. 1 allegata alla legge
10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e
gradualmente elevati secondo le decorrenze fissate
dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165.
2. Gli ufficiali aventi il grado di tenente colonnello, di
colonnello, di brigadiere generale, di maggiore generale e di
tenente generale appartenenti al previgente ruolo normale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali e in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge possono
chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro tre
mesi dalla medesima data, l'applicazione nei propri confronti
dei limiti di età precedentemente previsti per i rispettivi
ruoli di provenienza.
Art. 6.
(Limiti di età. Ruolo speciale delle Armi).
1. Al ruolo speciale delle Armi di cui all'articolo 4 del
presente articolo si applicano i limiti di età per la
cessazione dal servizio previsti per il previgente ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni indicati nella tabella n. 1 allegata alla
legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.
2. Gli ufficiali aventi il grado di tenente colonnello e
di colonnello appartenenti al previgente ruolo speciale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali e in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge possono
chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro tre
mesi dalla medesima data, l'applicazione nei propri confronti
dei limiti di età precedentemente previsti per i rispettivi
ruoli di provenienza.
ALLEGATO A
(articolo 2, comma 2)
... (omissis) ...
ALLEGATO B
(articolo 2, comma 3)
... (omissis) ...