XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4023




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge costituzionale si intende inserire nella nostra Carta fondamentale una disposizione in base alla quale i sistemi di elezione dei membri dei due rami del Parlamento dovranno essere disciplinati con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
        In considerazione dell'importanza fondamentale che le leggi elettorali assumono nella complessiva definizione dell'assetto istituzionale nonché della possibilità che la loro modifica possa essere strumentalmente utilizzata per favorire una parte politica a discapito delle altre, si vuole sottrarre la loro disponibilità alla maggioranza semplice di ciascuna Camera, per riservare tale decisione ad una maggioranza qualificata dei parlamentari.
        Come è noto, infatti, oggi i sistemi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono regolati con legge ordinaria, e sono quindi modificabili con la maggioranza dei presenti in ciascuna Assemblea parlamentare. Si tratta, quindi, non soltanto di un quorum particolarmente esiguo, ma anche variabile e - in certa misura - casuale, essendo legato alla momentanea presenza nelle Aule parlamentari dei deputati o dei senatori.
        Ciò però contrasta con il rilievo che le leggi elettorali del Parlamento assumono per il fatto stesso di essere alla base della formazione del massimo organo rappresentativo e deliberativo dello Stato. E' infatti evidente quanto la definizione del sistema elettorale possa incidere sulla strutturazione della forma di governo e in che misura una sua modifica possa influenzare anche in profondità i rapporti di forza fra le diverse formazioni politiche.
        L'affidamento alla semplice legge ordinaria delle regole in base alle quali i voti dei cittadini vengono trasformati in seggi parlamentari poteva essere accettabile in un quadro istituzionale quale quello che era presente ai nostri costituenti. E' infatti noto che essi, pur non avendo voluto inserire alcuna disposizione sulla legge elettorale nella nostra Carta fondamentale, facevano riferimento a un sistema incentrato sulla proporzionale, intorno al quale hanno costruito l'assetto della forma di governo.
        Ebbene, in seguito alle modifiche intervenute nella legislazione elettorale nazionale, e alla conseguente previsione che una quota largamente maggioritaria di deputati e di senatori venga eletta sulla base del sistema uninominale maggioritario, il quadro istituzionale previgente si è profondamente modificato, incidendo in particolare sui quorum deliberativi delle Assemblee parlamentari.
        E' infatti evidente che oggi - proprio attraverso le maggioranze conseguibili grazie all'impianto prevalentemente maggioritario del sistema elettorale - i quorum deliberativi sono molto più facilmente raggiungibili. E, quindi, anche le maggioranze qualificate previste dalla Costituzione rappresentano una garanzia attenuata rispetto a quanto poteva accadere prima della riforma elettorale maggioritaria.
        Appare dunque indispensabile provvedere quanto prima ad un adeguamento della nostra Carta fondamentale, al fine di preservare intatte le garanzie che sono sottese alla fissazione dei diversi quorum ivi previsti.
        Tale adeguamento deve partire dalla legge elettorale, proprio in ragione del fatto che essa non solo costituisce uno snodo fondamentale per la definizione della forma di governo, ma può anche rappresentare un terreno privilegiato per interventi diretti a favorire una parte politica a discapito delle altre, così producendo, prima che un danno nei confronti delle formazioni politiche volta a volta soccombenti, un vulnus al grado di democraticità complessiva del sistema.
        A queste considerazioni si deve aggiungere che le continue modificazioni della legge elettorale, conseguenti alla facilità con cui tali riforme possono essere oggi approvate, accrescono necessariamente il grado di instabilità del quadro istituzionale e non consentono alle forze politiche di stabilizzarsi, inducendo anzi a continui sommovimenti, proprio in funzione del cambiamento delle regole elettorali.
        L'instabilità del quadro politico, oltre a produrre conseguenze negative sulla gestione della cosa pubblica e, complessivamente, sulla vita istituzionale, fa venire meno la possibilità, per i cittadini, di giudicare nel tempo l'opera delle diverse forze politiche di maggioranza e di opposizione. E, così, li priva del potere di premiarne o di sanzionarne l'operato con il proprio voto, interrompendo il circuito che in ogni democrazia necessariamente deve legare il consenso popolare all'attribuzione del potere ed alla possibilità di far valere le relative responsabilità.
        E' dunque per evitare tali deprecabili conseguenze, nonché il rischio di veder progressivamente ridotto il grado di democraticità del nostro sistema istituzionale, che oggi si propone di modificare l'articolo 60 della Costituzione e di rendere più garantista la procedura di riforma elettorale.
        Per tale ragione, all'articolo 1 si prevede che il sistema di elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sia disciplinato con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
        Si è dunque voluta definire una procedura che, pur essendo maggiormente garantista di quella oggi vigente, eviti di costituzionalizzare il sistema elettorale, assoggettandolo a una disciplina particolarmente aggravata, quale quella prevista dall'articolo 138 della Costituzione (doppia deliberazione da parte di ciascuna Camera, la seconda delle quali a maggioranza assoluta, con la possibilità che venga indetto un referendum popolare qualora la legge sia votata in seconda lettura da un numero di componenti inferiore ai due terzi dei membri di ciascun ramo del Parlamento).
        Per tale ragione, nella presente proposta di legge costituzionale si è previsto che le leggi elettorali siano approvate con un'unica deliberazione da parte di ciascun ramo del Parlamento, stabilendo però che tali votazioni debbano avvenire, non più - come oggi - a maggioranza semplice, ma a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
        A tale riguardo, è importante sottolineare che questa procedura è già contemplata dalla nostra Carta fondamentale. Essa, infatti, all'articolo 79, prevede una disciplina in tutto analoga, al fine di concedere l'amnistia e l'indulto. Ciò assicura che la disposizione di cui si chiede l'introduzione all'interno dell'articolo 60 della Costituzione potrà inserirsi armonicamente nel contesto costituzionale, provvedendo anzi - con riguardo alle leggi elettorali - a ripristinare l'originario valore delle garanzie sottese ai quorum deliberativi previsti.
        L'articolo 2 contiene una disposizione transitoria e finale, diretta a conservare la piena vigenza delle leggi ordinarie che oggi regolano l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si prevede infatti che esse resteranno in vigore fino alla loro modifica, stabilendosi però che questa dovrà comunque avvenire secondo le procedure di cui al novellato articolo 60 della Costituzione.
        Onorevoli colleghi, la quanto più possibile sollecita approvazione di questa riforma rappresenta un obiettivo imprescindibile per chi abbia veramente a cuore le sorti del nostro sistema democratico e voglia difendere i valori più alti che i Padri costituenti hanno trasfuso nella nostra Carta fondamentale. Si tratta quindi di un imperativo che deve vedere unite le diverse forze politiche, indipendentemente dallo schieramento in cui sono inserite. Si tratta, insomma, di un dovere morale e politico, di un compito che tutti noi siamo chiamati ad assumere responsabilmente di fronte agli elettori e al Paese.




Frontespizio Testo articoli