XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4023




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

(Modifica all'articolo 60 della Costituzione).

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è inserito il seguente:

        "Il sistema di elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è disciplinato con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera".


Art. 2.

(Norma transitoria e finale).

        1. Le leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale restano in vigore fino alla loro modifica, che deve avvenire secondo le procedure di cui al secondo comma dell'articolo 60 della Costituzione, introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale.



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