XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4023
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 60 della Costituzione).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione
è inserito il seguente:
"Il sistema di elezione dei membri della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica è disciplinato con
legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Camera".
Art. 2.
(Norma transitoria e finale).
1. Le leggi elettorali della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale restano in vigore fino
alla loro modifica, che deve avvenire secondo le procedure di
cui al secondo comma dell'articolo 60 della Costituzione,
introdotto dall'articolo 1 della presente legge
costituzionale.