XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4022
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
lega ad un drammatico evento che è costato la vita a due
giovani e che ha originato una vicenda giudiziaria al momento
ancora in corso.
Alberto Galletti, di 25 anni, e la sua fidanzata Tiziana
Accorrà, di 26 anni, hanno perso la vita praticando il
bungee jumping, ovvero, per utilizzare la terminologia
italiana, il cosiddetto "salto con l'elastico".
Secondo quanto emerso, l'esito tragico del salto compiuto
dai due ragazzi dal ponte di Arrone, al confine tra il Lazio e
l'Umbria, il 1^ maggio 2002, è stato causato
dall'inadeguatezza delle misure di sicurezza che avrebbero
dovuto garantirne l'incolumità.
Ciò che rende tuttavia ancor più dolorosa la vicenda è la
constatazione del fatto che quella inadeguatezza non trovava -
e non trova tuttora - nessun rimedio di diritto positivo.
Il presente provvedimento nasce proprio da questa
constatazione: il salto con l'elastico, sport estremo che sta
trovando sempre maggiore diffusione nei Paesi stranieri e sta
allargando il novero dei suoi praticanti anche in Italia, è
privo nel nostro Paese della benché minima regolamentazione
normativa, che disciplini, nel dettaglio, i requisiti
professionali dei gestori degli impianti e prescriva le norme
di sicurezza per l'esercizio di quella attività.
Nessuna abilitazione o certificazione
tecnico-professionale è oggi richiesta per esercire un
impianto di bungee jumping. Le misure di sicurezza che
si possono adottare al riguardo discendono esclusivamente da
codici di autoregolamentazione sagomati sulle disposizioni
vigenti nei Paesi stranieri che si sono invece dotati, in
taluni casi, di apposite discipline (come ad esempio la
Francia).
Queste regole convenzionali - che costituiscono allo stato
le regole dell'arte sulla cui base può faticosamente essere
ricostruita in giudizio la responsabilità penale degli
eventuali contravventori - possono essere però adottate o meno
dai gestori degli impianti, a seconda del grado di sensibilità
e di consapevolezza di ciascuno di essi. In sintesi, per
l'attivazione di un impianto di bungee jumping è
sufficiente ottenere dall'autorità comunale l'autorizzazione
prevista in termini generali dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, prevista per gli spettacoli ed i trattenimenti
pubblici.
Il rischio che ne discende per l'incolumità dei praticanti
è di palese e drammatica evidenza.
Non è dato inoltre rinvenire norme standard e
pratiche raccomandate che possano dirsi consolidate a livello
internazionale. Ciò rende dunque particolarmente complesso
individuare - nella fase presente - procedure e metodi
operativi cui ispirare una eventuale disciplina nazionale che
possa fornire le necessarie garanzie sotto il profilo della
sicurezza.
Il paradosso della situazione è ben evidenziato dagli
esiti che potrebbe assumere la stessa dolorosa vicenda di
Alberto Galletti e di Tiziana Accorrà: i gestori dell'impianto
dal quale essi hanno effettuato il tragico salto, pure se
eventualmente riconosciuti penalmente responsabili, potrebbero
infatti, in astratto, riprendere a svolgere la medesima
attività nel medesimo luogo (a meno che l'amministrazione
comunale sul cui territorio insiste l'impianto non si
determini, nella sua discrezionalità, a revocare
l'autorizzazione a suo tempo rilasciata).
In assenza dunque di una regolamentazione condivisa dalla
comunità internazionale ed alla luce dell'estrema pericolosità
per l'incolumità delle persone che caratterizza questo tipo di
pratica sportiva, non resta che vietarne, per legge, la
pratica, ricollegando ai comportamenti in violazione di tale
divieto sanzioni di carattere penale. E' in proposito
necessario sanzionare penalmente, sia pure con diversa
intensità, anche il comportamento di coloro che si limitano ad
assistere ai lanci di bungee jumping, poiché per
un'attività di questa natura il desiderio di emulazione
costituisce il principale fattore moltiplicativo della
diffusione della pratica.
A queste finalità mirano gli articoli 1 e 2 della presente
proposta di legge, volti - rispettivamente - a vietare
l'esercizio del bungee jumping e a sanzionare penalmente
la condotta di coloro che lo praticano, e di coloro che ne
favoriscono la pratica o assistono al suo esercizio.