XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4022
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Divieti).
1. E' fatto divieto di praticare il salto con l'elastico e
ogni altra attività similare ovvero di promuoverne o
agevolarne lo svolgimento a qualsiasi titolo, sia in luoghi
privati sia in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. E' altresì fatto divieto di assistere all'esercizio
della attività di cui al comma 1, in veste di spettatore.
Art. 2.
(Sanzioni).
1. La violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma
1, è punita con la reclusione fino a due anni o con la multa
fino a 20.000 euro.
2. La violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma
2, è punita con la multa fino a 5.000 euro.