XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4014
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame è
volta ad apportare alcune significative e importanti modifiche
alla vigente normativa che disciplina la materia delle cause
di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati allo
scopo di garantire un più completo e razionale sistema
normativo che assicuri una effettiva ed efficace applicazione
dei princìpi di imparzialità e indipendenza della magistratura
sui quali si fonda il nostro sistema costituzionale e
garantisca la libera espressione del diritto di voto degli
elettori contro il rischio di un utilizzo indebito, da parte
del candidato, della titolarità dell'ufficio giudiziario
ricoperto allo scopo di utilizzarlo per fini elettorali.
Si tratta di una tematica già al centro di un interessante
dibattito parlamentare avviato nel corso delle ultime
legislature e sulla quale è intervenuta anche la più
autorevole dottrina specialistica che da tempo ha lamentato
lacune procedimentali e l'assenza di un completo e razionale
quadro normativo di riferimento che garantendo a tutti
l'accesso a cariche politiche, indipendentemente da questa o
da quella professione, tuttavia rafforzi i princìpi di
imparzialità e di indipendenza della magistratura laddove essi
possono essere compromessi sia nella sostanza sia nella
valutazione della collettività.
Da qui la necessità di una nuova e più approfondita
discussione affinché la legittima decisione di soggetti
appartenenti alla magistratura di ricoprire incarichi di
chiara matrice politica, quali quelli di deputato, senatore,
parlamentare europeo, consigliere regionale, provinciale o
comunale, o di rivestire incarichi di Governo ai vari livelli,
non determini una pericolosa commistione tra magistratura e
classe politica, pregiudizievole per la stessa efficienza
dell'apparato giudiziario e per il corretto funzionamento
della divisione dei poteri.
Si tratta, in definitiva, di assicurare ai cittadini un
sistema normativo che, ferma restando la possibilità dei
magistrati di ricoprire le cariche richiamate, renda,
comunque, immune l'esercizio della funzione giurisdizionale da
possibili condizionamenti politici, salvaguardando non solo
verso l'esterno l'immagine di indipendenza e di imparzialità
della magistratura, ma soprattutto garantendo nella sostanza
il rispetto di tali princìpi che sono alla base della
legittimazione della funzione giudiziaria in ogni ordinamento
giuridico ispirato a princìpi democratici e liberali.
Vi è poi la necessità di garantire la genuinità della
competizione elettorale che impone di prevedere delle barriere
più elevate all'ingresso nella vita politica da parte di
coloro ai quali è affidata la tutela giurisdizionale dei
diritti dei cittadini.
Alla luce di queste considerazioni la normativa vigente
consente ai magistrati ex parlamentari la possibilità di
tornare a svolgere funzioni giudiziarie appare certamente
inopportuna, mentre l'assenza di una specifica disciplina di
questa materia relativamente ai magistrati eletti al
Parlamento europeo ovvero che ricoprono le cariche di sindaco,
presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale
o circoscrizionale, ovvero le cariche di assessore provinciale
o comunale, impone un tempestivo e necessario intervento
legislativo.
A questi princìpi si ispira la presente proposta di legge
che apporta numerose innovazioni alla disciplina vigente
raccogliendo le fila del dibattito da tempo avviato e i
suggerimenti emersi.
Con particolare riferimento alla candidabilità dei
magistrati alle competizioni elettorali la proposta di legge
in esame modifica l'articolo 8 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, norma applicabile anche per le elezioni del Senato
della Repubblica ai sensi dell'articolo 27 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, stabilendo che i
magistrati non sono eleggibili nelle circoscrizioni ubicate in
tutto o in parte, nel distretto di corte di appello presso il
quale risiede l'ufficio giudiziario nel quale a qualsiasi
titolo hanno esercitato le loro funzioni in un periodo
compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione
della candidatura.
La disposizione in esame mira, quindi, ad introdurre una
previsione rigorosa quanto al vincolo temporale di
candidabilità nel territorio di esercizio delle funzioni
elevando a due anni l'attuale limite di sei mesi.
In relazione poi a taluni magistrati che ricoprono ruoli
di estremo rilievo la proposta di legge in esame prevede,
inoltre, un divieto di eleggibilità, ad eccezione del caso in
cui le funzioni esercitate siano cessate almeno sei mesi prima
della data di accettazione della candidatura. Si tratta, in
particolare, delle cariche di: primo presidente della Corte di
cassazione e primo presidente aggiunto della Corte di
cassazione, procuratore generale presso la Corte di cassazione
e avvocato generale presso la Corte di cassazione, procuratore
nazionale antimafia e procuratore nazionale antimafia
aggiunto, presidente della corte di appello, procuratore
generale presso la corte di appello e avvocato generale presso
la corte di appello, presidente del tribunale, presidente del
tribunale per i minorenni e presidente del tribunale di
sorveglianza, procuratore della Repubblica presso il tribunale
o presso il tribunale per i minorenni e procuratore della
Repubblica aggiunto presso il tribunale o presso il tribunale
per i minorenni.
Per quanto riguarda, poi, l'ulteriore questione
riguardante le funzioni svolte dai magistrati una volta
terminato il mandato parlamentare, la proposta di legge in
esame mira ad innovare profondamente la situazione attuale che
consente al magistrato ex parlamentare di tornare a svolgere
le funzioni giudiziarie, prevedendo, viceversa, che i
magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, non possono
rientrare in magistratura e sono destinati nei ruoli
dell'Avvocatura dello Stato.
Analoga disposizione è prevista in relazione ai magistrati
nominati Ministri o sottosegretari di Stato.
Si stabilisce, inoltre, che i magistrati che sono stati
candidati e non sono stati eletti non possono, nei cinque anni
successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né
essere assegnati, a qualsiasi titolo, in un ufficio
giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello nel
quale ricade, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui
ambito si sono svolte le elezioni.
Per quanto riguarda, poi, la disciplina delle cause di
ineleggibilità relativamente alle cariche di sindaco,
presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale
e circoscrizionale, la proposta di legge in esame prevede che
sono ineleggibili i magistrati che nei due anni antecedenti la
data di accettazione della candidatura sono stati assegnati a
qualsiasi titolo ovvero hanno esercitato le loro funzioni in
un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel
quale è ubicato il comune o la provincia per i quali sono
indette le elezioni.
Anche in questo caso si prevede in relazione a taluni
magistrati che ricoprono ruoli di particolare rilievo un
divieto di eleggibilità, ad eccezione del caso in cui le
funzioni esercitate siano cessate almeno sei mesi prima della
data di accettazione della candidatura.
Si è ritenuto, inoltre, opportuno prevedere che i
magistrati eletti sono collocati in aspettativa non retribuita
e, una volta cessati dal mandato, non possono esercitare, per
un periodo di cinque anni, le loro funzioni nel distretto di
corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia per
i quali si sono svolte le elezioni.
Disposizioni analoghe sono, inoltre, previste con
riferimento ai magistrati che intendano ricoprire la carica di
assessore provinciale o comunale.
Particolarmente innovativa è poi la disposizione prevista
dall'articolo 6 che disciplina la materia delle ineleggibilità
dei magistrati che intendono candidarsi al Parlamento europeo.
Trattandosi, anche in questo caso, di un incarico di chiara
matrice politica è sembrato opportuno prevedere una specifica
regolamentazione con riferimento sia al vincolo temporale di
candidabilità nel territorio di esercizio delle funzioni, sia
al periodo di incompatibilità successivo.
Le ultime disposizione recano, infine, le norme
transitorie relativamente ai magistrati che alla data di
entrata in vigore della legge ricoprono talune delle cariche
richiamate.