XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4014




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame è volta ad apportare alcune significative e importanti modifiche alla vigente normativa che disciplina la materia delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati allo scopo di garantire un più completo e razionale sistema normativo che assicuri una effettiva ed efficace applicazione dei princìpi di imparzialità e indipendenza della magistratura sui quali si fonda il nostro sistema costituzionale e garantisca la libera espressione del diritto di voto degli elettori contro il rischio di un utilizzo indebito, da parte del candidato, della titolarità dell'ufficio giudiziario ricoperto allo scopo di utilizzarlo per fini elettorali.
        Si tratta di una tematica già al centro di un interessante dibattito parlamentare avviato nel corso delle ultime legislature e sulla quale è intervenuta anche la più autorevole dottrina specialistica che da tempo ha lamentato lacune procedimentali e l'assenza di un completo e razionale quadro normativo di riferimento che garantendo a tutti l'accesso a cariche politiche, indipendentemente da questa o da quella professione, tuttavia rafforzi i princìpi di imparzialità e di indipendenza della magistratura laddove essi possono essere compromessi sia nella sostanza sia nella valutazione della collettività.
        Da qui la necessità di una nuova e più approfondita discussione affinché la legittima decisione di soggetti appartenenti alla magistratura di ricoprire incarichi di chiara matrice politica, quali quelli di deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale, provinciale o comunale, o di rivestire incarichi di Governo ai vari livelli, non determini una pericolosa commistione tra magistratura e classe politica, pregiudizievole per la stessa efficienza dell'apparato giudiziario e per il corretto funzionamento della divisione dei poteri.
        Si tratta, in definitiva, di assicurare ai cittadini un sistema normativo che, ferma restando la possibilità dei magistrati di ricoprire le cariche richiamate, renda, comunque, immune l'esercizio della funzione giurisdizionale da possibili condizionamenti politici, salvaguardando non solo verso l'esterno l'immagine di indipendenza e di imparzialità della magistratura, ma soprattutto garantendo nella sostanza il rispetto di tali princìpi che sono alla base della legittimazione della funzione giudiziaria in ogni ordinamento giuridico ispirato a princìpi democratici e liberali.
        Vi è poi la necessità di garantire la genuinità della competizione elettorale che impone di prevedere delle barriere più elevate all'ingresso nella vita politica da parte di coloro ai quali è affidata la tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini.
        Alla luce di queste considerazioni la normativa vigente consente ai magistrati ex parlamentari la possibilità di tornare a svolgere funzioni giudiziarie appare certamente inopportuna, mentre l'assenza di una specifica disciplina di questa materia relativamente ai magistrati eletti al Parlamento europeo ovvero che ricoprono le cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, ovvero le cariche di assessore provinciale o comunale, impone un tempestivo e necessario intervento legislativo.
        A questi princìpi si ispira la presente proposta di legge che apporta numerose innovazioni alla disciplina vigente raccogliendo le fila del dibattito da tempo avviato e i suggerimenti emersi.
        Con particolare riferimento alla candidabilità dei magistrati alle competizioni elettorali la proposta di legge in esame modifica l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, norma applicabile anche per le elezioni del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, stabilendo che i magistrati non sono eleggibili nelle circoscrizioni ubicate in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello presso il quale risiede l'ufficio giudiziario nel quale a qualsiasi titolo hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.
        La disposizione in esame mira, quindi, ad introdurre una previsione rigorosa quanto al vincolo temporale di candidabilità nel territorio di esercizio delle funzioni elevando a due anni l'attuale limite di sei mesi.
        In relazione poi a taluni magistrati che ricoprono ruoli di estremo rilievo la proposta di legge in esame prevede, inoltre, un divieto di eleggibilità, ad eccezione del caso in cui le funzioni esercitate siano cessate almeno sei mesi prima della data di accettazione della candidatura. Si tratta, in particolare, delle cariche di: primo presidente della Corte di cassazione e primo presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale presso la Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione, procuratore nazionale antimafia e procuratore nazionale antimafia aggiunto, presidente della corte di appello, procuratore generale presso la corte di appello e avvocato generale presso la corte di appello, presidente del tribunale, presidente del tribunale per i minorenni e presidente del tribunale di sorveglianza, procuratore della Repubblica presso il tribunale o presso il tribunale per i minorenni e procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale o presso il tribunale per i minorenni.
        Per quanto riguarda, poi, l'ulteriore questione riguardante le funzioni svolte dai magistrati una volta terminato il mandato parlamentare, la proposta di legge in esame mira ad innovare profondamente la situazione attuale che consente al magistrato ex parlamentare di tornare a svolgere le funzioni giudiziarie, prevedendo, viceversa, che i magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, non possono rientrare in magistratura e sono destinati nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.
        Analoga disposizione è prevista in relazione ai magistrati nominati Ministri o sottosegretari di Stato.
        Si stabilisce, inoltre, che i magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati, a qualsiasi titolo, in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello nel quale ricade, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
        Per quanto riguarda, poi, la disciplina delle cause di ineleggibilità relativamente alle cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, la proposta di legge in esame prevede che sono ineleggibili i magistrati che nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura sono stati assegnati a qualsiasi titolo ovvero hanno esercitato le loro funzioni in un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è ubicato il comune o la provincia per i quali sono indette le elezioni.
        Anche in questo caso si prevede in relazione a taluni magistrati che ricoprono ruoli di particolare rilievo un divieto di eleggibilità, ad eccezione del caso in cui le funzioni esercitate siano cessate almeno sei mesi prima della data di accettazione della candidatura.
        Si è ritenuto, inoltre, opportuno prevedere che i magistrati eletti sono collocati in aspettativa non retribuita e, una volta cessati dal mandato, non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni.
        Disposizioni analoghe sono, inoltre, previste con riferimento ai magistrati che intendano ricoprire la carica di assessore provinciale o comunale.
        Particolarmente innovativa è poi la disposizione prevista dall'articolo 6 che disciplina la materia delle ineleggibilità dei magistrati che intendono candidarsi al Parlamento europeo. Trattandosi, anche in questo caso, di un incarico di chiara matrice politica è sembrato opportuno prevedere una specifica regolamentazione con riferimento sia al vincolo temporale di candidabilità nel territorio di esercizio delle funzioni, sia al periodo di incompatibilità successivo.
        Le ultime disposizione recano, infine, le norme transitorie relativamente ai magistrati che alla data di entrata in vigore della legge ricoprono talune delle cariche richiamate.




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