XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4014
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. I magistrati non sono eleggibili nelle
circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di
corte di appello presso il quale risiede l'ufficio giudiziario
nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le
loro funzioni ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati
assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo
compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione
della candidatura.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,
non sono eleggibili i magistrati ordinari che nei sei mesi
antecedenti la data di accettazione della candidatura non
hanno cessato le funzioni di:
a) primo presidente della Corte di cassazione e
primo presidente aggiunto della Corte di cassazione;
b) procuratore generale presso la Corte di
cassazione e avvocato generale presso la Corte di
cassazione;
c) procuratore nazionale antimafia e procuratore
nazionale antimafia aggiunto;
d) presidente della corte di appello;
e) procuratore generale presso la corte di appello
e avvocato generale presso la corte di appello;
f) presidente del tribunale, presidente del
tribunale per i minorenni e presidente del tribunale di
sorveglianza;
g) procuratore della Repubblica presso il
tribunale o presso il tribunale per i minorenni e procuratore
della Repubblica aggiunto presso il tribunale o presso il
tribunale per i minorenni.
3. Per cessazione delle funzioni si intende
l'avvenuto collocamento a riposo o in aspettativa ovvero
l'effettiva assunzione di funzioni diverse da quelle indicate
al comma 2.
4. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati se
all'atto dell'accettazione della candidatura non si trovano in
aspettativa.
5. I magistrati che sono stati candidati e non sono
stati eletti non possono, nei cinque anni successivi alle
elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a
qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel
distretto di corte di appello nel quale ricade, in tutto o in
parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le
elezioni. Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o
semidirettivi per un periodo di un anno.
6. I magistrati eletti, una volta cessati dal
mandato, non possono rientrare in magistratura e sono
destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura
dello Stato.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, la Presidenza del Consiglio dei
ministri provvede a regolamentare l'ingresso dei magistrati
indicati al comma 6 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e la
ricostruzione delle rispettive carriere.
8. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche in caso di scioglimento anticipato della
Camera dei deputati e di elezioni suppletive".
Art. 2.
1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, numero 6), le
parole: "alle corti di appello, ai tribunali," sono
soppresse.
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 60 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo
modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 60-bis.- (Casi di ineleggibilità per i
magistrati).- 1.Non sono eleggibili a sindaco,
presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale
e circoscrizionale i magistrati che sono assegnati a qualsiasi
titolo ovvero esercitano le loro funzioni in un ufficio
giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è
ubicato il comune o la provincia per il quale sono indette le
elezioni nelle circoscrizioni ubicate. Analogamente sono
ineleggibili i magistrati che nei due anni antecedenti la data
di accettazione della candidatura sono stati assegnati a
qualsiasi titolo ovvero hanno esercitato le loro funzioni in
un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel
quale è ubicato il comune o la provincia per il quale sono
indette le elezioni.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non
sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i
magistrati ordinari che nei sei mesi antecedenti la data di
accettazione della candidatura non hanno cessato le funzioni
di:
a) primo presidente della Corte di cassazione;
b) procuratore generale e avvocato generale presso
la Corte di cassazione;
c) procuratore nazionale antimafia e procuratore
nazionale antimafia aggiunto.
3. Per cessazione delle funzioni si intende
l'avvenuto collocamento a riposo o in aspettativa ovvero
l'effettiva assunzione di funzioni diverse da quelle indicate
al comma 2.
4. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati se,
all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano
in aspettativa.
5. I magistrati candidati e non eletti non possono
esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel
distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la
provincia per il quale si sono svolte le elezioni. Non possono
altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un
periodo di un anno.
6. I magistrati eletti sono collocati in aspettativa
non retribuita e, una volta cessati dal mandato, non possono
esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel
distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la
provincia per il quale si sono svolte le elezioni. Non possono
altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un
periodo di un anno".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 66 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il
seguente:
"Art. 66-bis. (Casi di incompatibilità dei magistrati
ordinari a ricoprire la carica di assessore comunale o
provinciale). - 1. Non possono ricoprire la carica di
assessore comunale o provinciale i magistrati che sono
assegnati a qualsiasi titolo ovvero esercitano le loro
funzioni in un ufficio giudiziario del distretto di corte di
appello nel quale è ubicato il comune o la provincia.
2. L'incompatibilità prevista al comma 1 si estende
anche ai magistrati che, nei due anni antecedenti la data di
accettazione della carica, sono stati assegnati a qualsiasi
titolo ovvero hanno esercitato le loro funzioni in un ufficio
giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è
ubicato il comune o la provincia.
3. I magistrati che assumono la carica di assessore
comunale o provinciale i magistrati che sono collocati in
aspettativa non retribuita e, una volta cessati dalla carica,
per un periodo di cinque anni non possono esercitare le loro
funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il
comune o la provincia. Non possono altresì ricoprire incarichi
direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno".
Art. 5.
1. Le disposizioni dell'articolo 8 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e degli articoli 60, 60-bis e 66-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, come modificati dalla presente legge, costituiscono
princìpi fondamentali per i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del presidente e degli altri componenti della
giunta regionale nonché dei consiglieri regionali.
Art. 6.
1. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"I magistrati non sono eleggibili alla carica di cui al
primo comma nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in
parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono
trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro
funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la
data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso
eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura,
non si trovano in aspettativa.
I magistrati che sono stati candidati e non sono stati
eletti non possono esercitare per un periodo di due anni le
loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono
svolte le elezioni.
I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, non
possono esercitare per un periodo di due anni le loro funzioni
nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte te
elezioni".
Art. 7.
1. I magistrati non possono essere nominati Ministri o
sottosegretari di Stato se all'atto dell'accettazione della
nomina non si trovano in aspettativa.
2. I magistrati nominati Ministri o sottosegretari di
Stato una volta cessati dalla carica non possono rientrare in
magistratura e sono destinati, anche in soprannumero, nei
ruoli dell'Avvocatura dello Stato.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri
provvede a regolamentare l'ingresso dei magistrati indicati al
comma 1 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e alla
ricostruzione delle rispettive carriere.
Art. 8.
1. I magistrati parlamentari in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del
mandato parlamentare, su loro richiesta:
a) sono ricollocati in ruolo con il vincolo di
esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore
a cinque anni e con il divieto di ricoprire incarichi
direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno;
b) sono destinati anche in soprannumero nei ruoli
dell'Avvocatura dello Stato;
c) sono nominati, in applicazione delle riserve
previste dalla normativa vigente, consiglieri del Consiglio di
Stato o della Corte dei conti, con il vincolo di destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni alle sezioni
rispettivamente consultive o di controllo;
d) sono collocati a riposo, anche in deroga alla
normativa vigente, con possibilità di riscatto figurativo fino
ad un massimo di anni cinque di servizio, compatibili in
aggiunta ai periodi già riscattati, e salvo, in ogni caso, il
limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine
del trattamento pensionistico di anzianità.
Art. 9.
1. Le disposizioni dell'articolo 60-bis, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, non
si applicano fino al prossimo scioglimento delle relative
assemblee elettive in corso ai magistrati che, alla data di
entrata in vigore della medesima legge, risultano in carica
come presidente della provincia o consigliere provinciale,
sindaco o consigliere comunale.
Art. 10.
1. Le disposizioni all'articolo 66-bis, comma 3, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, si
applicano ai magistrati che rivestono la carica di assessore
alla data di entrata in vigore della medesima legge e che
entro un mese da tale data non sono cessati dalla carica.
Art. 11.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.