XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4493-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 4493,

                rilevato che il provvedimento risulta privo sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 2, comma 1, ove si prevede che il Commissario straordinario possa agire in deroga alla normativa vigente, si integri la disposizione indicando espressamente a quali disposizioni cui si intenda fare riferimento;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 2, comma 2, ove si dispone che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) si esprima entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere, si individuino con maggiore precisione quali siano gli atti da sottoporre al predetto parere.

          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare, con riferimento alla concessione cui si fa riferimento, le procedure di assegnazione nonché i soggetti che possono concorrere a tali procedure;

              all'articolo 2, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se il Commissario straordinario sia o meno identificabile con il Commissario di cui all'O.P.C.M. 7 marzo 2003, n. 3267;

              all'articolo 2, comma 3, ove si prevede che il Commissario straordinario si avvalga di una struttura di supporto demandando l'individuazione della struttura stessa ad un decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del quale peraltro non viene specificata la natura, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la previsione in ragione del fatto che nella relazione tecnica si specifica che la struttura di supporto si avvarrà di due impiegati e di tre esperti;

              all'articolo 3, tenendo conto che la disposizione fa riferimento all'allocazione e gestione in via definitiva dei rifiuti radioattivi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la disposizione con quanto indicato all'articolo 1, comma 4 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), che fanno riferimento allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi anche in modo temporaneo e non soltanto in via definitiva; al medesimo articolo, peraltro, andrebbe altresì verificata l'apparente incongruenza tra la rubrica - ove si menziona esclusivamente l'allocazione dei rifiuti - e il secondo periodo del comma 1 in cui si disciplina il trattamento;

              all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la previsione relativa alle misure compensative - che non procede ad una diretta individuazione rinviando ad decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Commissario straordinario e sentita la regione interessata - con quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, che individua alcune finalizzazioni.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

              esaminato il testo del disegno di legge C. 4493, di conversione del decreto-legge n. 314 del 2003, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, come risultante dall'emendamento 1.500 Governo, approvato nel corso dell'esame in sede referente,

              ricordato che, come affermato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, l'intervento normativo trae origine da esigenze di sicurezza nazionale e di tutela ambientale,

              rilevato quindi che le disposizioni recate dal suddetto disegno di legge appaiono riconducibili alle materie "sicurezza dello Stato" e "tutela dell'ambiente" che l'articolo 117, secondo comma, lettere d) ed s), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

              rilevato altresì, che all'articolo 1, comma 1, come risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.500, si prevede che l'individuazione del Deposito nazionale avverrà, tra l'altro, "attraverso il confronto con eventuali soluzioni proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome",

              rilevato infine che al comma 2, lettera b), come risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.500, da un lato si attribuisce al Commissario straordinario, istituito dal medesimo articolo 2, la competenza circa la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi distribuiti su tutto il territorio nazionale e da un altro si proroga "a tale fine" l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3267 del 7 marzo 2003, con la quale si nominava un Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, con particolare riferimento anche ai rifiuti radioattivi ad alta attività,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti condizioni:

              in attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sia modificato l'articolo 1 nel senso di prevedere che l'individuazione del Deposito nazionale avvenga anche attraverso procedure di concertazione con la Conferenza Stato-regioni ovvero con la Conferenza unificata alle quali, ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997, spettano istituzionalmente tali competenze;

              al fine di garantire il principio della certezza del diritto, sia chiarito l'esatto riparto di competenze in materia di messa in sicurezza di materiali radioattivi tra il Commissario straordinario istituito dal medesimo articolo 2 ed il Commissario straordinario istituito ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, prorogata dallo stesso articolo 2.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 314 del 2003 recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi,

              ricordato che la Commissione europea ha recentemente presentato una proposta di direttiva riguardante la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi che si inserisce nell'ambito di una comunicazione della Commissione stessa relativa alla "Sicurezza nucleare e allargamento dell'Unione europea", con cui si delinea un approccio comunitario in materia di sicurezza nucleare nell'Unione europea (cosiddetto "pacchetto nucleare");

              tenuto conto che la Commissione europea ha sottolineato l'urgenza di individuare una soluzione trasparente e chiara per la questione dei rifiuti radioattivi, considerato che fino ad oggi si è proceduto ad uno stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi con tutti i pericoli di contaminazione che questo può comportare per l'ambiente e le persone,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



Frontespizio Testo articoli Testo del decreto legge