XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4493-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4493,
rilevato che il provvedimento risulta privo sia della
relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della
scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),
di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 marzo 2000,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, comma 1, ove si prevede che il
Commissario straordinario possa agire in deroga alla normativa
vigente, si integri la disposizione indicando espressamente a
quali disposizioni cui si intenda fare riferimento;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 2, comma 2, ove si dispone che l'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
si esprima entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta
di parere, si individuino con maggiore precisione quali siano
gli atti da sottoporre al predetto parere.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di specificare, con riferimento alla
concessione cui si fa riferimento, le procedure di
assegnazione nonché i soggetti che possono concorrere a tali
procedure;
all'articolo 2, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di specificare se il Commissario straordinario
sia o meno identificabile con il Commissario di cui
all'O.P.C.M. 7 marzo 2003, n. 3267;
all'articolo 2, comma 3, ove si prevede che il
Commissario straordinario si avvalga di una struttura di
supporto demandando l'individuazione della struttura stessa ad
un decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del quale peraltro non
viene specificata la natura, dovrebbe valutarsi l'opportunità
di integrare la previsione in ragione del fatto che nella
relazione tecnica si specifica che la struttura di supporto si
avvarrà di due impiegati e di tre esperti;
all'articolo 3, tenendo conto che la disposizione fa
riferimento all'allocazione e gestione in via definitiva dei
rifiuti radioattivi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
coordinare la disposizione con quanto indicato all'articolo 1,
comma 4 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), che fanno
riferimento allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi anche in
modo temporaneo e non soltanto in via definitiva; al medesimo
articolo, peraltro, andrebbe altresì verificata l'apparente
incongruenza tra la rubrica - ove si menziona esclusivamente
l'allocazione dei rifiuti - e il secondo periodo del comma 1
in cui si disciplina il trattamento;
all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di coordinare la previsione relativa alle misure
compensative - che non procede ad una diretta individuazione
rinviando ad decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Commissario straordinario e sentita
la regione interessata - con quanto disposto dall'articolo 5,
comma 1, che individua alcune finalizzazioni.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:
esaminato il testo del disegno di legge C. 4493, di
conversione del decreto-legge n. 314 del 2003, recante
disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo
stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti
radioattivi, come risultante dall'emendamento 1.500 Governo,
approvato nel corso dell'esame in sede referente,
ricordato che, come affermato nella relazione di
accompagnamento al disegno di legge di conversione,
l'intervento normativo trae origine da esigenze di sicurezza
nazionale e di tutela ambientale,
rilevato quindi che le disposizioni recate dal suddetto
disegno di legge appaiono riconducibili alle materie
"sicurezza dello Stato" e "tutela dell'ambiente" che
l'articolo 117, secondo comma, lettere d) ed s),
della Costituzione demanda alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato,
rilevato altresì, che all'articolo 1, comma 1, come
risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.500, si
prevede che l'individuazione del Deposito nazionale avverrà,
tra l'altro, "attraverso il confronto con eventuali soluzioni
proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome",
rilevato infine che al comma 2, lettera b), come
risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.500, da un
lato si attribuisce al Commissario straordinario, istituito
dal medesimo articolo 2, la competenza circa la messa in
sicurezza dei rifiuti radioattivi distribuiti su tutto il
territorio nazionale e da un altro si proroga "a tale fine"
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3267
del 7 marzo 2003, con la quale si nominava un Commissario
delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, con
particolare riferimento anche ai rifiuti radioattivi ad alta
attività,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
in attuazione del principio di leale collaborazione tra
lo Stato, le regioni e gli enti locali, sia modificato
l'articolo 1 nel senso di prevedere che l'individuazione del
Deposito nazionale avvenga anche attraverso procedure di
concertazione con la Conferenza Stato-regioni ovvero con la
Conferenza unificata alle quali, ai sensi del decreto
legislativo n. 281 del 1997, spettano istituzionalmente tali
competenze;
al fine di garantire il principio della certezza del
diritto, sia chiarito l'esatto riparto di competenze in
materia di messa in sicurezza di materiali radioattivi tra il
Commissario straordinario istituito dal medesimo articolo 2 ed
il Commissario straordinario istituito ai sensi dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3267 del 7 marzo
2003, prorogata dallo stesso articolo 2.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 314 del 2003 recante disposizioni urgenti per
la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di
massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi,
ricordato che la Commissione europea ha recentemente
presentato una proposta di direttiva riguardante la gestione
del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi
che si inserisce nell'ambito di una comunicazione della
Commissione stessa relativa alla "Sicurezza nucleare e
allargamento dell'Unione europea", con cui si delinea un
approccio comunitario in materia di sicurezza nucleare
nell'Unione europea (cosiddetto "pacchetto nucleare");
tenuto conto che la Commissione europea ha sottolineato
l'urgenza di individuare una soluzione trasparente e chiara
per la questione dei rifiuti radioattivi, considerato che fino
ad oggi si è proceduto ad uno stoccaggio provvisorio dei
rifiuti radioattivi con tutti i pericoli di contaminazione che
questo può comportare per l'ambiente e le persone,
esprime
PARERE FAVOREVOLE