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| 1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, | 1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, |
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degli elementi di
combustibile irraggiati e dei
materiali nucleari, ivi
inclusi quelli rinvenienti
dalla disattivazione delle
centrali elettronucleari e
degli impianti di ricerca e
di fabbricazione del
combustibile, dismessi nel
rispetto delle condizioni di
sicurezza e di protezione
della salute umana e
dell'ambiente previste dal
citato decreto legislativo n.
230 del 1995, è effettuata
presso il Deposito nazionale,
opera di difesa militare di
proprietà dello Stato, il cui
sito, in relazione alle
caratteristiche
geomorfologiche del terreno,
è individuato nel territorio
del comune di Scanzano
Jonico, in provincia di
Matera. |
degli elementi di
combustibile irraggiati e dei
materiali nucleari, ivi
inclusi quelli rinvenienti
dalla disattivazione delle
centrali elettronucleari e
degli impianti di ricerca e
di fabbricazione del
combustibile, dismessi nel
rispetto delle condizioni di
sicurezza e di protezione
della salute umana e
dell'ambiente previste dal
citato decreto legislativo n.
230 del 1995, è effettuata
presso il Deposito nazionale,
opera di difesa militare di
proprietà dello Stato, il cui
sito, in relazione alle
caratteristiche
geomorfologiche del terreno,
è individuato, entro un
anno dalla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente
decreto, dal Commissario
straordinario di cui
all'articolo 2, sentita la
Commissione istituita ai
sensi del medesimo articolo 2
e attraverso il confronto con
eventuali soluzioni proposte
dalla Conferenza dei
Presidenti delle regioni e
delle province autonome di
Trento e di Bolzano. |
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2. La Società
gestione impianti nucleari
(SOGIN Spa), nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo
2 in ordine alle modalità di
attuazione degli interventi,
provvede alla realizzazione
del Deposito nazionale dei
rifiuti radioattivi, opera di
pubblica utilità, dichiarata
indifferibile ed urgente, che
dovrà essere completata entro
e non oltre il 31 dicembre
2008. |
2. Identico. |
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3. Per la
progettazione e la
costruzione del Deposito
nazionale, ivi incluse le
procedure espropriative,
possono essere utilizzate le
procedure speciali di cui
alla legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive
modificazioni, e al decreto
legislativo 20 agosto 2002,
n. 190. Le infrastrutture
tecnologiche per la gestione
in sicurezza dei rifiuti
radioattivi sono integrate da
altre strutture finalizzate a
servizi di alta tecnologia ed
alla promozione dello
sviluppo del territorio. |
3. Per la
progettazione e la
costruzione del Deposito
nazionale, ivi incluse le
procedure espropriative,
sono utilizzate le
procedure speciali di cui
alla legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive
modificazioni, e al decreto
legislativo 20 agosto 2002,
n. 190. Le infrastrutture
tecnologiche per la gestione
in sicurezza dei rifiuti
radioattivi sono integrate da
altre strutture finalizzate a
servizi di alta tecnologia ed
alla promozione dello
sviluppo del territorio. |
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4. La validazione del
sito, l'esproprio delle aree,
la progettazione e la
costruzione del Deposito
nazionale e delle strutture
temporanee di cui
all'articolo 2 sono
finanziate dalla SOGIN Spa
attraverso i prezzi o le
tariffe di conferimento dei
rifiuti radioattivi al
Deposito nazionale. La
gestione definitiva dello
stesso è affidata in
concessione. |
4. La validazione
del sito, l'esproprio delle
aree, la progettazione e la
costruzione del Deposito
nazionale e delle strutture
temporanee di cui
all'articolo 2 sono
finanziate dalla SOGIN Spa
come anticipazione dei
pagamenti, relativi al futuro
conferimento dei propri
materiali radioattivi, a
favore del gestore del
Deposito. La gestione
definitiva dello stesso è
affidata in concessione. |
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1. Per l'attuazione di
tutti gli interventi e le
iniziative necessari per la
realizzazione del Deposito
nazionale, il Presidente del
Consiglio dei Ministri nomina
un Commissario straordinario
il quale, in deroga alla
normativa vigente,
provvede: |
1. Identico: |
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a) alla
validazione del sito
individuato ai sensi
dell'articolo 1; |
soppressa; |
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b) alla messa in
sicurezza, d'intesa con il
Ministero dell'interno e con
il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio,
di strutture temporanee da
realizzare sullo stesso sito
dei rifiuti radioattivi ora
distribuiti sul territorio
nazionale, rilasciando le
relative licenze; |
b) alla messa in
sicurezza dei rifiuti
radioattivi distribuiti su
tutto il territorio
nazionale. A tale fine
l'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei
Ministri n. 3267, del 7 marzo
2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.
63 del 17 marzo 2003, è
prorogata fino all'entrata in
esercizio del Deposito
nazionale; |
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c)
all'approvazione del piano
economico finanziario che
indichi le risorse necessarie
alla realizzazione dell'opera
ed i proventi derivanti dalla
gestione in relazione alla
durata della costruzione e
della concessione per la
gestione del deposito; tali
proventi devono essere
prioritariamente destinati al
rimborso degli investimenti
per la realizzazione
dell'opera medesima, in
coerenza con quanto indicato
all'articolo 1, comma 4; |
c) identica; |
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d)
all'affidamento degli
incarichi di progettazione
del Deposito nazionale; |
d) identica; |
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e) alle
procedure espropriative; |
e) identica; |
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f)
all'approvazione dei
progetti; |
f) identica; |
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g)
all'affidamento dei lavori di
costruzione del Deposito
nazionale. |
g) identica. |
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2. Il Commissario
straordinario di cui al comma
1 è autorizzato, inoltre, ad
adottare, con le modalità ed
i poteri di cui all'articolo
13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, anche in
sostituzione dei soggetti
competenti, tutti i
provvedimenti e gli atti di
qualsiasi natura necessari
alla sollecita progettazione,
all'istruttoria,
all'affidamento ed alla
realizzazione del Deposito
nazionale. Sono fatte salve
le competenze dell'Agenzia
per la protezione
dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT), che si
esprime entro trenta giorni
dal ricevimento della
richiesta di parere. |
2. Il Commissario
straordinario di cui al comma
1 è autorizzato, inoltre, ad
adottare, con le modalità ed
i poteri di cui all'articolo
13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, anche in
sostituzione dei soggetti
competenti, tutti i
provvedimenti e gli atti di
qualsiasi natura necessari
alla sollecita progettazione,
all'istruttoria,
all'affidamento ed alla
realizzazione del Deposito
nazionale. Sono fatte
salve le competenze del
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio
in materia di valutazione di
impatto ambientale in
conformità a quanto previsto
dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive
modificazioni, e dal decreto
legislativo 20 agosto 2002,
n. 190. Sono, altresì,
fatte salve le competenze
dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici (APAT),
che si esprime entro
centoventi giorni dal
ricevimento della richiesta
dei pareri, secondo la
procedura di cui al Capo VII
del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni, in
quanto applicabile. |
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3. Il Commissario
straordinario, per
l'espletamento dei compiti
indicati al comma 1, si
avvale di una struttura di
supporto individuata con
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, nonché della
commissione
tecnico-scientifica
costituita ai sensi
dell'ordinanza n. 3267 del 7
marzo 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.
63 del 17 marzo 2003. |
3. E'
istituita, con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, una Commissione
tecnico-scientifica con
compiti di valutazione e di
alta vigilanza per gli
aspetti tecnico-scientifici
inerenti agli obiettivi del
presente decreto e per le
iniziative operative del
Commissario straordinario. La
predetta Commissione è
composta da sedici esperti di
elevata e comprovata
autorevolezza, di cui tre
nominati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, di
cui uno con funzioni di
Presidente, due dal Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, due dal
Ministro delle attività
produttive, uno dal Ministro
dell'economia e delle
finanze, uno dal Ministro
della difesa, uno dal
Ministro dell'interno, uno
dal Ministro della salute,
uno dal Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, quattro dalla
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, di cui due espressi
dalle regioni e due espressi
dagli enti locali. Il
Commissario straordinario si
avvale, altresì, di una
struttura di supporto
individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del
presente comma, si provvede
ai sensi dell'articolo 5,
comma 3. |
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1. Nel Deposito
nazionale sono allocati e
gestiti in via definitiva
tutti i rifiuti radioattivi
di II e III categoria ed il
combustibile irraggiato. Il
trattamento dei rifiuti
radioattivi è effettuato
presso il Deposito nazionale,
previo trasferimento in
condizioni di sicurezza. Il
trattamento ed il
condizionamento dei rifiuti
radioattivi, nonchè la messa
in sicurezza del combustibile
irraggiato e dei materiali
nucleari, al fine di
trasformarli in manufatti
certificati, pronti per
essere trasferiti al Deposito
nazionale, può essere
effettuato in altre strutture
ove richiesto da motivi di
sicurezza. |
1. Nel Deposito
nazionale sono allocati e
gestiti in via definitiva
tutti i rifiuti radioattivi
di II e III categoria ed il
combustibile irraggiato.
Durante la fase di
esercizio, il trattamento
ed il condizionamento
dei rifiuti radioattivi
sono effettuati presso
il Deposito nazionale, previo
trasferimento in condizioni
di sicurezza. Fino alla
data della messa in esercizio
del Deposito nazionale, il
trattamento ed il
condizionamento dei rifiuti
radioattivi, nonché la messa
in sicurezza del combustibile
irraggiato e dei materiali
nucleari, al fine di
trasformarli in manufatti
certificati, pronti per
essere trasferiti al Deposito
nazionale, possono
essere effettuati in
altre strutture ove richiesto
da motivi di sicurezza. |
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1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del
Commissario straordinario e
sentita la regione
interessata, sono stabilite
le misure di intervento
territoriale, anche di
carattere finanziario, atte a
compensare i vincoli
derivanti al territorio dalla
realizzazione del Deposito
nazionale, con particolare
riferimento al comune sede
del Deposito stesso. |
1. Identico. |
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2. La SOGIN Spa
promuove, sulla base delle
linee generali definite dal
Commissario straordinario,
una campagna nazionale di
informazione sulla gestione
in sicurezza dei rifiuti
radioattivi. |
2. Il
Commissario straordinario
promuove una campagna
nazionale di informazione
sulla gestione in sicurezza
dei rifiuti
radioattivi. |
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1. Per l'avvio delle
iniziative connesse alla
realizzazione del Deposito
nazionale, per l'informazione
alle popolazioni e per le
prime misure di intervento
territoriale è autorizzata la
spesa di 500.000 euro per
l'anno 2003 e di 2.250.000
euro per ciascuno degli anni
2004 e 2005. |
Identico. |
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2. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del
comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
attività produttive. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione |
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dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio. 4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, è istituita apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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