XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4347 - 2678-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il testo del disegno di legge n. 4347, come modificato dagli emendamenti approvati dalla I Commissione,

              rilevato che il disegno di legge in esame reca una delega legislativa al Governo per il passaggio ad un regime di diritto pubblico della disciplina del rapporto di impiego e del trattamento economico del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

              sottolineato che una delega legislativa per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - anche in relazione all'"ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale" - è già contenuta nell'articolo 11 della legge di semplificazione 2001 (legge n. 229/2003) ed il termine per l'esercizio della stessa (18 mesi dall'entrata in vigore della legge, ovvero entro marzo 2005) non è ancora scaduto; inoltre, in tempi recentissimi è stato pubblicato il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

              alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 2, comma 1, lettera a), dovrebbe chiarirsi il richiamo alle disposizioni di cui agli articoli 42, 43 e 47, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con riguardo agli accordi negoziali in materia di rapporto di impiego del personale dei vigili del fuoco. Al riguardo, infatti si evidenzia che nella disposizione in esame si demanda l'individuazione delle organizzazioni sindacali ammesse al tavolo negoziale ad un "decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mentre il medesimo articolo 43 demanda l'individuazione delle organizzazioni sindacali direttamente all'ARAN;

              sempre con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se il richiamo dell'articolo 47, comma 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 riguardi esclusivamente la delibera della Corte dei conti ovvero la procedura di recepimento nella sua interezza. Al riguardo, si osserva infatti che la norma dispone che al recepimento degli accordi negoziali si provveda con decreto del Presidente della Repubblica, "previa delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalità e i contenuti di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal raggiungimento dell'accordo stesso", mentre il citato articolo 47, comma 5 già stabilisce in quindici giorni il tempo entro il quale la Corte dei conti deve deliberare;

              all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4), dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire a quale tipologia di regolamento, da emanare "ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400", la norma in esame intenda affidare l'attuazione dei decreti legislativi, dal momento che il comma 1 del citato articolo 17 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica si possa - tra l'altro - dare attuazione ed esecuzione alle leggi ed ai decreti legislativi, mentre il comma 3 si riferisce a decreti ministeriali;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di adottare espressioni omogenee, dal momento che nel comma 1, alinea, si delega correttamente il Governo ad "adottare" uno o più decreti legislativi, mentre il successivo comma 2, secondo periodo ed il comma 3 utilizzano invece le espressioni "sono emanati" e "da emanare"".
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La IV Commissione Difesa,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4347, recante "Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

              esprime

NULLA OSTA

          all'ulteriore corso del provvedimento.



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione, sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,

          considerato che:

              la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 4 non appare correttamente formulata, in quanto, da un lato, non risulta riferita al nuovo triennio 2004-2006 e, dall'altro lato, non indica l'ammontare degli oneri da porre a carico di ciascun accantonamento del fondo speciale di parte corrente di cui si prevede l'utilizzo;

              i predetti accantonamenti, comunque, nel loro insieme, non presentano le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri indicati all'articolo 4;

              gli oneri derivanti dall'articolo 2-bis risultano privi di quantificazione e di copertura finanziaria;

          preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, secondo cui:

              gli oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2 corrispondono agli oneri quantificati dalla relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge;

              i predetti oneri possono essere posti a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, in quanto le relative risorse non riguardano l'adempimento di obblighi internazionali;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              sia soppresso l'articolo 2-bis;

              all'articolo 4, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4), pari ad euro 15.500.000 per l'anno 2004, ad euro 12.956.000 per l'anno 2005 e ad euro 12.579.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri".



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione sul nuovo testo del disegno di legge n. 4347

            esprime

PARERE FAVOREVOLE



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