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1. All'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il comma 1
è inserito il seguente: "1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali". |
Identico. |
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1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi
per la disciplina dei
contenuti del rapporto di
impiego del personale di cui
all'articolo 1 e del relativo
trattamento economico,
secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi: |
1. Identico: |
| a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico", con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale delle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a | a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico", con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale delle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a |
| disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale vigenti per il pubblico impiego. I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al ruolo del personale delle qualifiche dirigenziali: il trattamento economico fondamentale ed accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilità; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonché le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilità a domanda; | disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalità e i contenuti di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al ruolo del personale delle qualifiche dirigenziali: il trattamento economico fondamentale ed accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilità; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonché le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro |
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le linee di indirizzo di
impiego del personale in
attività atipiche; |
giornaliero e
settimanale, dei turni diurni
e notturni e delle turnazioni
particolari; il trattamento
economico di lavoro
straordinario; i criteri per
la mobilità a domanda; le
linee di indirizzo di impiego
del personale in attività
atipiche; |
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b)
rideterminazione
dell'ordinamento del
personale in relazione alle
esigenze operative,
funzionali,
tecnico-logistiche,
amministrative e contabili,
attraverso: 1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti già previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore; 2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facoltà di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto può riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalità di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalità di sviluppo verticale ed orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali; |
b) identica: |
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c) nell'ambito
dell'operazione di riordino
di cui alla lettera b),
numero 2), revisione, in
particolare, del ruolo del
personale delle qualifiche
dirigenziali, prevedendo: 1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla |
c) identica: |
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dirigenza e proveniente da
qualifiche per l'accesso alle
quali è richiesto un concorso
esterno riservato ai soggetti
in possesso di lauree
specialistiche ed eventuali
titoli abilitativi, necessari
per l'esercizio di funzioni
connesse ai compiti
operativi, con conseguente
esclusione di ogni
possibilità di immissione
dall'esterno e abrogazione
dell'articolo 41 del decreto
del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077; 2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferme restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare; 4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilità per l'amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti; |
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d) attuazione
delle disposizioni dei
decreti legislativi di cui al
presente articolo attraverso
uno o più regolamenti da
emanare ai sensi
dell'articolo 17, commi 1 e
3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro dodici
mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti
legislativi stessi; |
d) identica; |
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e) indicazione
esplicita delle disposizioni
legislative abrogate. |
e) identica. |
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2. I decreti legislativi
di cui al comma 1 sono
emanati su proposta del
Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali
rappresentative a livello
nazionale del personale del
Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. Gli schemi di
decreto legislativo sono
trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della
Repubblica per il parere
delle Commissioni
parlamentari competenti per
materia, esteso anche alle
conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono
entro quaranta giorni dalla
data di assegnazione,
trascorsi i quali i decreti
legislativi sono emanati
anche in assenza del
parere. |
2. Identico. |
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3. Con uno o più
decreti legislativi da
emanare entro dodici mesi
dalla data di entrata in
vigore dei decreti
legislativi di cui al comma
1, possono essere adottate
disposizioni correttive ed
integrative di questi ultimi,
nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi e delle
procedure stabiliti dal
presente articolo. |
3. Identico. |
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1. Fino alla data di
entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui
all'articolo 2, continuano ad
applicarsi le disposizioni
normative e contrattuali
vigenti relative al rapporto
di impiego del personale del
Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. |
Identico. |
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| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 15.500.000 euro per l'anno 2003, in 12.956.000 euro per l'anno 2004 ed in 12.579.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a 15.500.000 euro per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, | 1. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4), pari a 15.500.000 euro per l'anno 2004, a 12.956.00 euro per l'anno 2005 e a 12.579.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello |
|
convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2003, n. 212; quanto a
12.956.000 euro per l'anno
2004 e a 12.579.000 euro a
decorrere dall'anno 2005,
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. |
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2004, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari
esteri. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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