XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4268-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 4268, nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti,

                rilevato che il provvedimento in esame presentava alcuni aspetti problematici sia sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente e della semplificazione (in particolare, si veda l'articolo 3, comma 4, relativamente alla riduzione dei termini processuali, di cui all'articolo 23-bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), sia sotto il profilo della chiarezza e proprietà nella formulazione del testo (in particolare, si vedano l'articolo 1, comma 2, relativamente all'omessa indicazione dell'ordinamento statale a fianco di quello sportivo, e l'articolo 3, comma 4, relativamente al generico riferimento al "TAR del Lazio", il quale comprende una sede in Roma ed una sezione distaccata a Latina),

                rilevato, tuttavia, che, nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite II e VII, sono stati approvati alcuni emendamenti risolutivi di tali problematicità,

                rilevato infine che il disegno di legge risulta privo sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 4268 di conversione in legge del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, come risultante dagli emendamenti approvati durante l'esame in sede referente;

              rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali e giustizia amministrativa" che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia "ordinamento sportivo" che l'articolo 117, terzo comma, demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

              all'articolo 2, comma 1, valutino le Commissioni l'opportunità di verificare ulteriormente se le materie elencate alle lettere a) e b), per le quali a norma del successivo articolo 3, comma 1, si esclude la giurisdizione del giudice amministrativo, non siano riconducibili anche situazioni di diritto soggettivo o interesse legittimo al fine di evitare la possibile lesione del diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione;

              all'articolo 3 valutino le Commissioni l'opportunità di chiarire che la dizione "in ogni caso è fatto salvo quanto stabilito dalle clausole compromissorie" non comporta l'esclusione dalla giurisdizione ordinaria o amministrativa di ulteriori materie alle quali siano riconducibili anche situazioni di diritto soggettivo o interesse legittimo al fine di evitare la possibile lesione del diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione.



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