XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4268-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4268, nel testo
risultante dall'approvazione degli emendamenti,
rilevato che il provvedimento in esame presentava
alcuni aspetti problematici sia sotto il profilo del
coordinamento con la legislazione vigente e della
semplificazione (in particolare, si veda l'articolo 3, comma
4, relativamente alla riduzione dei termini processuali, di
cui all'articolo 23-bis, comma 2, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034), sia sotto il profilo della chiarezza e
proprietà nella formulazione del testo (in particolare, si
vedano l'articolo 1, comma 2, relativamente all'omessa
indicazione dell'ordinamento statale a fianco di quello
sportivo, e l'articolo 3, comma 4, relativamente al generico
riferimento al "TAR del Lazio", il quale comprende una sede in
Roma ed una sezione distaccata a Latina),
rilevato, tuttavia, che, nel corso dell'esame presso
le Commissioni riunite II e VII, sono stati approvati alcuni
emendamenti risolutivi di tali problematicità,
rilevato infine che il disegno di legge risulta privo
sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia
della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione
(AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 marzo 2000,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
non vi sia nulla da osservare.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4268 di conversione in
legge del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante
disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, come
risultante dagli emendamenti approvati durante l'esame in sede
referente;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono
riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali
e giustizia amministrativa" che l'articolo 117, secondo comma,
lettera l), demanda alla potestà legislativa esclusiva
dello Stato, nonché alla materia "ordinamento sportivo" che
l'articolo 117, terzo comma, demanda alla competenza
legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
all'articolo 2, comma 1, valutino le Commissioni
l'opportunità di verificare ulteriormente se le materie
elencate alle lettere a) e b), per le quali a
norma del successivo articolo 3, comma 1, si esclude la
giurisdizione del giudice amministrativo, non siano
riconducibili anche situazioni di diritto soggettivo o
interesse legittimo al fine di evitare la possibile lesione
del diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della
Costituzione;
all'articolo 3 valutino le Commissioni l'opportunità di
chiarire che la dizione "in ogni caso è fatto salvo quanto
stabilito dalle clausole compromissorie" non comporta
l'esclusione dalla giurisdizione ordinaria o amministrativa di
ulteriori materie alle quali siano riconducibili anche
situazioni di diritto soggettivo o interesse legittimo al fine
di evitare la possibile lesione del diritto alla difesa di cui
all'articolo 24 della Costituzione.