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1. La Repubblica
riconosce e favorisce
l'autonomia dell'ordinamento
sportivo nazionale, quale
articolazione
dell'ordinamento sportivo
internazionale facente capo
al Comitato Olimpico
Internazionale. |
1. Identico. |
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2. I rapporti tra gli
ordinamenti di cui al comma 1
sono regolati in base al
principio di autonomia, salvi
i casi di effettiva
rilevanza per
l'ordinamento giuridico della
Repubblica di situazioni
giuridiche soggettive
connesse con l'ordinamento
sportivo. |
2. I rapporti tra
l'ordinamento sportivo e
l'ordinamento della
Repubblica sono regolati
in base al principio di
autonomia, salvi i casi di
rilevanza per l'ordinamento
giuridico della Repubblica di
situazioni giuridiche
soggettive connesse con
l'ordinamento sportivo. |
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1. In applicazione dei
principi di cui all'articolo
1, è riservata
all'ordinamento sportivo la
disciplina delle questioni
aventi ad oggetto: |
1. Identico: |
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a) il corretto
svolgimento delle attività
sportive ed
agonistiche; |
a) l'osservanza
e l'applicazione delle norme
regolamentari, organizzative
e statutarie dell'ordinamento
sportivo nazionale e delle
sue articolazioni al fine di
garantire il corretto
svolgimento delle attività
sportive; |
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b) i
comportamenti rilevanti sul
piano disciplinare e
l'irrogazione ed applicazione
delle relative sanzioni
disciplinari sportive; |
b) identica. |
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c) l'ammissione
e l'affiliazione alle
federazioni di società, di
associazioni sportive e di
singoli tesserati; |
soppressa. |
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d)
l'organizzazione e lo
svolgimento delle attività
agonistiche non programmate
ed a programma illimitato e
l'ammissione alle stesse
delle squadre ed atleti. |
soppressa. |
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2. Nelle materie di cui
al comma 1, le società, le
associazioni, gli affiliati
ed i tesserati hanno l'onere
di adire, secondo le
previsioni degli statuti e
regolamenti del Comitato
olimpico nazionale italiano e
delle Federazioni sportive di
cui agli articoli 15 e 16 del
decreto legislativo 23 luglio
1999, n. 242, gli organi di
giustizia dell'ordinamento
sportivo. |
2. Identico. |
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2-bis. Ai fini
di cui al comma 1, lettera
a), e allo scopo di
evitare l'insorgere di
contenzioso sull'ordinato e
regolare andamento delle
competizioni sportive, sono
escluse dalle scommesse e dai
concorsi pronostici connessi
al campionato italiano di
calcio le società
calcistiche, di cui
all'articolo 10 della legge
23 marzo 1981, n. 91, che
siano controllate, anche per
interposta persona, da una
persona fisica o giuridica
che detenga una
partecipazione di controllo
in altra società calcistica.
Ai fini di cui al presente
comma, il controllo sussiste
nei casi previsti
dall'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice
civile. |
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1. Esauriti i gradi
della giustizia sportiva e
ferma restando la
giurisdizione del giudice
ordinario sui rapporti
patrimoniali tra società,
associazioni e atleti, ogni
altra controversia avente ad
oggetto atti del Comitato
olimpico nazionale italiano o
delle Federazioni sportive
non riservata agli organi di
giustizia dell'ordinamento
sportivo ai sensi
dell'articolo 2, è devoluta
alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.
In ogni caso è fatto salvo
quanto eventualmente
stabilito dalle clausole
compromissorie previste dagli
statuti e dai regolamenti del
Comitato olimpico nazionale
italiano e delle Federazioni
sportive di cui all'articolo
2, comma 2, nonchè quelle
inserite nei contratti di cui
all'articolo 4 della legge 23
marzo 1981, n. 91. |
1. Identico. |
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2. La competenza di
primo grado spetta in via
esclusiva, anche per
l'emanazione di misure
cautelari, al tribunale
amministrativo regionale con
sede in Roma. Le questioni di
competenza di cui al presente
comma sono rilevabili
d'ufficio. |
2. La competenza di
primo grado spetta in via
esclusiva, anche per
l'emanazione di misure
cautelari, al tribunale
amministrativo regionale
del Lazio con sede in
Roma. Le questioni di
competenza di cui al presente
comma sono rilevabili
d'ufficio. |
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3. Davanti al giudice
amministrativo il giudizio è
definito con sentenza
succintamente motivata ai
sensi dell'articolo 26 della
legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e si applicano i commi
2 e seguenti dell'articolo
23-bis della stessa
legge. |
3. Identico. |
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4. Le norme di cui ai
commi 1, 2 e 3 si applicano
anche ai processi in corso e
l'efficacia delle misure
cautelari emanate da un
tribunale amministrativo
diverso da quello di cui al
comma 2 è sospesa fino alla
loro conferma, modifica o
revoca da parte del tribunale
amministrativo regionale del
Lazio, cui la parte
interessata può riproporre il
ricorso e l'istanza cautelare
entro il termine di cui
all'articolo 31, comma
undicesimo, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034,
decorrente dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto e ridotto
alla metà ai sensi del
comma 3. |
4. Le norme di cui ai
commi 1, 2 e 3 si applicano
anche ai processi in corso e
l'efficacia delle misure
cautelari emanate da un
tribunale amministrativo
diverso da quello di cui al
comma 2 è sospesa fino alla
loro conferma, modifica o
revoca da parte del tribunale
amministrativo regionale del
Lazio con sede in Roma,
cui la parte interessata può
riproporre il ricorso e
l'istanza cautelare entro il
termine di cui all'articolo
31, comma undicesimo, della
legge 6 dicembre 1971, n.
1034, decorrente dalla data
di entrata in vigore del
presente decreto e ridotto
alla metà. |
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5. Alla luce del
disposto di cui all'articolo
1, in applicazione
dell'articolo 2, comma 1,
tenuto conto dell'eccezionale
situazione determinatasi per
il contenzioso in essere, il
Comitato olimpico nazionale
italiano, su proposta della
Federazione competente,
adotta i provvedimenti di
carattere straordinario
transitorio, anche in deroga
alle vigenti disposizioni
dell'ordinamento sportivo,
per assicurare l'avvio dei
campionati 2003-2004. |
Soppresso. |
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