XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4237 - 4590-A
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione Giustizia,
rilevato che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 681
del codice di procedura penale, così come modificato dalla
proposta di legge in esame, il magistrato di sorveglianza
esprime parere motivato sulla concedibilità della grazia
"anche" sulla base di elementi ulteriori rispetto a quelli
relativi all'esito del trattamento penitenziario, nel cui solo
ambito deve essere invece ricondotta la competenza del
magistrato di sorveglianza;
auspicato che la scelta adottata dalla Commissione di
merito di attribuire al Presidente della Repubblica, oltre che
alla parte interessata, l'iniziativa del procedimento per la
concessione della grazia non comporti di fatto il rischio di
una disparità di trattamento tra i soggetti interessati al
beneficio a danno di coloro che, per ragioni obiettive, non
sono in grado di rendere manifeste le proprie ragioni
personali che giustificherebbero la concessione del
beneficio;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 681, comma 3,
la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che
il magistrato di sorveglianza esprima parere motivato sulla
concedibilità della grazia, tenendo conto unicamente
dell'esito del trattamento penitenziario, sopprimendo,
pertanto, la parola "anche".