XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4237 - 4590-A




PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


        La II Commissione Giustizia,

                rilevato che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 681 del codice di procedura penale, così come modificato dalla proposta di legge in esame, il magistrato di sorveglianza esprime parere motivato sulla concedibilità della grazia "anche" sulla base di elementi ulteriori rispetto a quelli relativi all'esito del trattamento penitenziario, nel cui solo ambito deve essere invece ricondotta la competenza del magistrato di sorveglianza;

                auspicato che la scelta adottata dalla Commissione di merito di attribuire al Presidente della Repubblica, oltre che alla parte interessata, l'iniziativa del procedimento per la concessione della grazia non comporti di fatto il rischio di una disparità di trattamento tra i soggetti interessati al beneficio a danno di coloro che, per ragioni obiettive, non sono in grado di rendere manifeste le proprie ragioni personali che giustificherebbero la concessione del beneficio;

                esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

                all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 681, comma 3, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che il magistrato di sorveglianza esprima parere motivato sulla concedibilità della grazia, tenendo conto unicamente dell'esito del trattamento penitenziario, sopprimendo, pertanto, la parola "anche".



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