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1. Il Presidente della
Repubblica, in conformità
agli articoli 2, 27, terzo
comma, e 87, primo e
undicesimo comma, della
Costituzione, concede la
grazia e commuta le pene,
anche in assenza di domanda o
proposta, con proprio
decreto, controfirmato dal
Presidente del Consiglio dei
ministri. 2. Il Ministro della giustizia trasmette in forma riservata al Presidente della Repubblica le informazioni che questi richiede ai fini dell'esercizio del potere di cui al comma 1. 3. Il pubblico ministero presso il giudice indicato dall'articolo 655 del codice di procedura penale cura l'esecuzione del decreto di grazia, ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti. |
1. L'articolo 681 del
codice di procedura penale è
sostituito dal seguente: "Art. 681 - (Provvedimenti relativi alla grazia) 1. Il Presidente della Repubblica può concedere la grazia e commutare le pene con proprio decreto, controfirmato dal Ministro della giustizia. 2. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato da essi incaricato ed è presentata o trasmessa al magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato è detenuto o di quello in cui abbia dimora. 3. Il magistrato di sorveglianza, raccolti tutti gli elementi di giudizio utili nonché le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 665, esprime motivato parere sulla concedibilità del beneficio, tenendo conto anche dell'esito del trattamento penitenziario. 4. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti ed il parere al Ministro della giustizia, il quale, esperite le indagini ritenute necessarie ed acquisita ogni ulteriore informazione, trasmette gli atti al Presidente della Repubblica, con una propria proposta. 5. Il pubblico ministero presso il giudice indicato dall'articolo 665 cura l'esecuzione del decreto di grazia, ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti. 6. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo 672, comma 5. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il procedimento per la concessione della grazia è avviato su iniziativa del Presidente della Repubblica". |
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