XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4118-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 4118,
rilevato che il provvedimento, che si compone di 18 articoli, reca un ampio e complesso numero di misure attinenti alla circolazione stradale, alla sua sicurezza e alla relativa disciplina sanzionatoria e che lo stesso risulta corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000;

              rilevato, inoltre, che è ancora aperto il termine per l'adozione di norme integrative e correttive del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2 della legge 22 marzo 2001, n. 85, e che, il 18 febbraio 2003, la IX Commissione (Trasporti) ha concluso l'esame in sede referente del testo unificato dei progetti di legge volti a modificare la predetta legge n. 85 del 2001, rinnovando la delega in essa contenuta (A.C. 2851 e abb.);

              constatato che nel provvedimento la tecnica della novellazione non è stata utilizzata conformemente a quanto previsto nella raccomandazione contenuta nella circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001;

              constatato, altresì, che con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, che prevede che la possibilità di pagare come cauzione una somma pari a quella richiesta per il pagamento in misura ridotta sia estesa ad ogni Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, che un'analoga previsione è contemplata dall'articolo 10 del disegno di legge comunitaria per il 2003 (A. S. 2254) già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura e attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato e che - pertanto - sarà necessario procedere all'opportuno coordinamento;

              alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 7, comma 1, che incide sull'entrata in vigore dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 9/2002, senza intervenire direttamente su quest'ultimo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione come novella al predetto articolo 3;
              sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

              all'articolo 3, rubricato "Modifiche alle norme di comportamento", che consta di 19 commi, i quali disciplinano in larga parte profili sanzionatori, riguardando comunque una molteplicità di oggetti, dovrebbe verificarsi la congruità della rubrica rispetto al contenuto dell'articolo, nonché valutarsi la possibilità di distribuirne il contenuto in distinti articoli dal contenuto omogeneo;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 2, comma 1, lettera b), non appare chiaro il riferimento all'articolo 119, comma 10, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal momento che il citato comma 10 non è articolato in lettere ed andrebbe pertanto richiamato nella sua interezza;

              all'articolo 3, comma 9, che prevede che nei casi in cui sia necessario posizionare il segnale mobile di pericolo, debbano essere utilizzati dal soggetto che provvede a pre-segnalare dispositivi retroriflettenti e luminosi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire meglio di quali dispositivi si tratti;

              all'articolo 7, comma 3, lettera c), laddove si prevede che per i titolari di certificato di abilitazione professionale "nonché" di patente C, C+E, D, D+E la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consenta il recupero di 9 punti (in luogo di 6), dovrebbe chiarirsi se il certificato di abilitazione professionale sia da considerare un requisito necessario ovvero alternativo a quello dato dalle patenti indicate;

              nella tabella allegata all'articolo 7, relativa al funzionamento della patente a punti, nella quale sono previste le decurtazioni in relazione alle violazioni commesse per il mancato rispetto del codice, la decurtazione riferita all'articolo 141, comma 3, dovrebbe valutarsi la necessità di fare più correttamente riferimento ai commi 2 e 3;

              sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

              dovrebbe valutarsi l'effettiva coerenza di talune disposizioni contenute nel decreto-legge con quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che stabilisce che i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione, in particolare:

                1. i commi 2, 5 e 6 dell'articolo 2 apportano modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che, in base al comma 6 dell'articolo 7, avranno effetto a decorrere dal 1^ settembre 2003;
                2. i commi 10 e 17 dell'articolo 3 apportano modificazioni al citato decreto legislativo n. 285/1992 che, in base ai commi 7 e 8 dell'articolo 7, avranno effetto a decorrere dal 1^ luglio 2004;

                3. l'articolo 7, comma 5, proroga il termine del 1^ gennaio 2004 al 1^ luglio 2004.

          Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, nonché sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

              ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, valuti il legislatore la coerenza degli strumenti normativi utilizzati, con specifico riguardo al ricorso alla decretazione d'urgenza, in materie per le quali sono ancora aperti i termini per l'esercizio della delega legislativa (nel caso di specie integrativa e correttiva). Un'analoga considerazione deve essere svolta anche nel caso in cui - come per la ulteriore revisione del codice della strada - il Parlamento abbia già avviato l'esame di progetti di legge.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 4118, Governo, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, nel testo risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 9 luglio 2003,

              ritenuto che le disposizioni recate dal provvedimento in esame incidono in parte sulla materia "ordine pubblico e sicurezza", intesa come comprensiva degli aspetti afferenti alla incolumità dei cittadini, ed in parte alla materia "giustizia amministrativa" che l'articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE.



PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge in oggetto,

              osservato che l'articolo 01 relativo all'attività abusiva di parcheggiatore o guardiamacchine suscita alcuni dubbi interpretativi anche in relazione alla normativa vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 01 prevedendo che, salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitino abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinino altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, siano puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 ad euro 2.620 e che tale sanzione sia raddoppiata qualora nell'attività vengano impiegati minori.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 4118 "Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada";

              premesso che:

                le modifiche introdotte dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge agli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285 del 1992 sono orientate non nella direzione di un inasprimento delle sanzioni applicabili a coloro che guidano in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti, bensì nella direzione di un'intensificazione degli accertamenti e delle verifiche mediche sulle condizioni di guida dei conducenti, al fine di garantire controlli puntuali sul rispetto delle disposizioni di legge a tutela dell'incolumità della collettività;

                nel caso in cui gli accertamenti preventivi sulle strade diano esito positivo, è necessario garantire l'effettuazione di accertamenti successivi negli uffici o comandi di polizia, per verificare l'attendibilità dei primi risultati relativi alla misurazione del tasso alcoolemico;

                la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui all'articolo 186, comma 8, è una misura preventiva necessaria a garantire la sicurezza della circolazione;

                è necessario evidenziare la gravità della guida sotto l'effetto di stupefacenti, contrastando in ogni modo il fenomeno anche attraverso un forte irrigidimento dei punteggi da sottrarre ai sensi dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992;

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 5, che sostituisce l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 4 del citato articolo 186, sarebbe opportuno specificare che, quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 abbiano dato esito positivo, è necessario procedere tassativamente all'effettuazione degli ulteriori accertamenti presso gli uffici o comandi di polizia;

              b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 186, comma 2, l'opportunità di elevare a due mesi il periodo minimo di sospensione della patente in caso di guida in stato di ebbrezza;

              c) valuti altresì la Commissione di merito, all'articolo 186, comma 8, secondo periodo, l'opportunità di sostituire le parole "può disporre" con la seguente "dispone";

              d) valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire nel testo del decreto-legge in esame una previsione volta alla realizzazione di un collegamento informatico tra tutti i centri di pronto soccorso, attraverso l'esistente rete del SIS (Sistema Informativo Sanitario), per monitorare la tipologia e le cause degli incidenti stradali;

              e) si provveda a modificare la tabella dei punteggi previsti dall'articolo 126-bis del D.Lgs. n. 285 del 1992, prevedendo per la guida sotto l'effetto di stupefacenti la sottrazione di 20 punti, anziché di 10.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione,

              esaminato il testo del disegno di legge C. 4118 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche e integrazioni al codice della strada,
              rilevata l'esigenza di adeguare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 1999, n. 268, di disciplina delle "strade del vino", prevedendo le caratteristiche della relativa segnaletica verticale;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

          si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di prevedere che la legge 8 agosto 1991, n. 264, che disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, non si applica all'attività di consulenza relativa alla circolazione stradale delle macchine agricole.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, recante modifiche e integrazioni al codice della strada;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere il comma 2, lettera b) dell'articolo 4 del decreto-legge n. 151 del 2003, dal momento che analoga disposizione è contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge AS 2254, "Legge comunitaria per l'anno 2003", attualmente all'esame del Senato.



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