XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4118-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4118,
rilevato che il provvedimento, che si compone di 18 articoli,
reca un ampio e complesso numero di misure attinenti alla
circolazione stradale, alla sua sicurezza e alla relativa
disciplina sanzionatoria e che lo stesso risulta corredato sia
della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che della
scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),
di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 marzo 2000;
rilevato, inoltre, che è ancora aperto il termine per
l'adozione di norme integrative e correttive del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dall'articolo 2 della legge 22 marzo
2001, n. 85, e che, il 18 febbraio 2003, la IX Commissione
(Trasporti) ha concluso l'esame in sede referente del testo
unificato dei progetti di legge volti a modificare la predetta
legge n. 85 del 2001, rinnovando la delega in essa contenuta
(A.C. 2851 e abb.);
constatato che nel provvedimento la tecnica della
novellazione non è stata utilizzata conformemente a quanto
previsto nella raccomandazione contenuta nella circolare dei
Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del
Consiglio dell'aprile 2001;
constatato, altresì, che con riferimento alla
disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, che prevede che
la possibilità di pagare come cauzione una somma pari a quella
richiesta per il pagamento in misura ridotta sia estesa ad
ogni Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico
europeo, che un'analoga previsione è contemplata dall'articolo
10 del disegno di legge comunitaria per il 2003 (A. S. 2254)
già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura e
attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato e che -
pertanto - sarà necessario procedere all'opportuno
coordinamento;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto
segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 7, comma 1, che incide sull'entrata in
vigore dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n.
9/2002, senza intervenire direttamente su quest'ultimo,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la
disposizione come novella al predetto articolo 3;
sotto il profilo della specificità e omogeneità di
contenuto:
all'articolo 3, rubricato "Modifiche alle norme di
comportamento", che consta di 19 commi, i quali disciplinano
in larga parte profili sanzionatori, riguardando comunque una
molteplicità di oggetti, dovrebbe verificarsi la congruità
della rubrica rispetto al contenuto dell'articolo, nonché
valutarsi la possibilità di distribuirne il contenuto in
distinti articoli dal contenuto omogeneo;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 2, comma 1, lettera b), non appare
chiaro il riferimento all'articolo 119, comma 10, lettera
c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal
momento che il citato comma 10 non è articolato in lettere ed
andrebbe pertanto richiamato nella sua interezza;
all'articolo 3, comma 9, che prevede che nei casi in
cui sia necessario posizionare il segnale mobile di pericolo,
debbano essere utilizzati dal soggetto che provvede a
pre-segnalare dispositivi retroriflettenti e luminosi,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire meglio di quali
dispositivi si tratti;
all'articolo 7, comma 3, lettera c), laddove si
prevede che per i titolari di certificato di abilitazione
professionale "nonché" di patente C, C+E, D, D+E la frequenza
di specifici corsi di aggiornamento consenta il recupero di 9
punti (in luogo di 6), dovrebbe chiarirsi se il certificato di
abilitazione professionale sia da considerare un requisito
necessario ovvero alternativo a quello dato dalle patenti
indicate;
nella tabella allegata all'articolo 7, relativa al
funzionamento della patente a punti, nella quale sono previste
le decurtazioni in relazione alle violazioni commesse per il
mancato rispetto del codice, la decurtazione riferita
all'articolo 141, comma 3, dovrebbe valutarsi la necessità di
fare più correttamente riferimento ai commi 2 e 3;
sotto il profilo dei limiti di contenuto del
decreto-legge:
dovrebbe valutarsi l'effettiva coerenza di talune
disposizioni contenute nel decreto-legge con quanto previsto
dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
che stabilisce che i decreti-legge devono contenere misure di
immediata applicazione, in particolare:
1. i commi 2, 5 e 6 dell'articolo 2 apportano
modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
che, in base al comma 6 dell'articolo 7, avranno effetto a
decorrere dal 1^ settembre 2003;
2. i commi 10 e 17 dell'articolo 3 apportano
modificazioni al citato decreto legislativo n. 285/1992 che,
in base ai commi 7 e 8 dell'articolo 7, avranno effetto a
decorrere dal 1^ luglio 2004;
3. l'articolo 7, comma 5, proroga il termine del 1^
gennaio 2004 al 1^ luglio 2004.
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente,
nonché sotto il profilo dei limiti di contenuto del
decreto-legge:
ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla
necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in
modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, valuti il
legislatore la coerenza degli strumenti normativi utilizzati,
con specifico riguardo al ricorso alla decretazione d'urgenza,
in materie per le quali sono ancora aperti i termini per
l'esercizio della delega legislativa (nel caso di specie
integrativa e correttiva). Un'analoga considerazione deve
essere svolta anche nel caso in cui - come per la ulteriore
revisione del codice della strada - il Parlamento abbia già
avviato l'esame di progetti di legge.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4118, Governo, recante
modifiche ed integrazioni al codice della strada, nel testo
risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 9
luglio 2003,
ritenuto che le disposizioni recate dal provvedimento
in esame incidono in parte sulla materia "ordine pubblico e
sicurezza", intesa come comprensiva degli aspetti afferenti
alla incolumità dei cittadini, ed in parte alla materia
"giustizia amministrativa" che l'articolo 117, secondo comma,
lettere h) ed l), demanda alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
osservato che l'articolo 01 relativo all'attività
abusiva di parcheggiatore o guardiamacchine suscita alcuni
dubbi interpretativi anche in relazione alla normativa
vigente;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
la Commissione di merito valuti l'opportunità di modificare
la formulazione dell'articolo 01 prevedendo che, salvo che il
fatto costituisca reato, coloro che esercitino abusivamente,
anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinino altri
ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o
guardiamacchine, siano puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 652 ad euro 2.620 e che
tale sanzione sia raddoppiata qualora nell'attività vengano
impiegati minori.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato per le parti di competenza il disegno di
legge C. 4118 "Conversione in legge del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al
codice della strada";
premesso che:
le modifiche introdotte dagli articoli 5 e 6 del
decreto-legge agli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285 del 1992
sono orientate non nella direzione di un inasprimento delle
sanzioni applicabili a coloro che guidano in stato di ebbrezza
o sotto l'uso di sostanze stupefacenti, bensì nella direzione
di un'intensificazione degli accertamenti e delle verifiche
mediche sulle condizioni di guida dei conducenti, al fine di
garantire controlli puntuali sul rispetto delle disposizioni
di legge a tutela dell'incolumità della collettività;
nel caso in cui gli accertamenti preventivi sulle
strade diano esito positivo, è necessario garantire
l'effettuazione di accertamenti
successivi negli uffici o comandi di polizia, per verificare
l'attendibilità dei primi risultati relativi alla misurazione
del tasso alcoolemico;
la sospensione della patente fino all'esito della
visita medica di cui all'articolo 186, comma 8, è una misura
preventiva necessaria a garantire la sicurezza della
circolazione;
è necessario evidenziare la gravità della guida sotto
l'effetto di stupefacenti, contrastando in ogni modo il
fenomeno anche attraverso un forte irrigidimento dei punteggi
da sottrarre ai sensi dell'articolo 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 5, che sostituisce l'articolo 186
del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 4 del citato
articolo 186, sarebbe opportuno specificare che, quando gli
accertamenti qualitativi di cui al comma 3 abbiano dato esito
positivo, è necessario procedere tassativamente
all'effettuazione degli ulteriori accertamenti presso gli
uffici o comandi di polizia;
b) valuti la Commissione di merito, all'articolo
186, comma 2, l'opportunità di elevare a due mesi il periodo
minimo di sospensione della patente in caso di guida in stato
di ebbrezza;
c) valuti altresì la Commissione di merito,
all'articolo 186, comma 8, secondo periodo, l'opportunità di
sostituire le parole "può disporre" con la seguente
"dispone";
d) valuti la Commissione di merito la possibilità
di inserire nel testo del decreto-legge in esame una
previsione volta alla realizzazione di un collegamento
informatico tra tutti i centri di pronto soccorso, attraverso
l'esistente rete del SIS (Sistema Informativo Sanitario), per
monitorare la tipologia e le cause degli incidenti
stradali;
e) si provveda a modificare la tabella dei
punteggi previsti dall'articolo 126-bis del D.Lgs. n.
285 del 1992, prevedendo per la guida sotto l'effetto di
stupefacenti la sottrazione di 20 punti, anziché di 10.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4118
Governo, di conversione in legge del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151, recante modifiche e integrazioni al codice della
strada,
rilevata l'esigenza di adeguare il regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
legge 27 luglio 1999, n. 268, di disciplina delle "strade del
vino", prevedendo le caratteristiche della relativa
segnaletica verticale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 57 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di
prevedere che la legge 8 agosto 1991, n. 264, che disciplina
l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto, non si applica all'attività di consulenza relativa
alla circolazione stradale delle macchine agricole.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 151 del 2003, recante modifiche e
integrazioni al codice della strada;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere il
comma 2, lettera b) dell'articolo 4 del decreto-legge n.
151 del 2003, dal momento che analoga disposizione è contenuta
nell'articolo 10 del disegno di legge AS 2254, "Legge
comunitaria per l'anno 2003", attualmente all'esame del
Senato.