|
(Disposizioni per la disciplina del traffico nei 1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10". 2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: "15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, è vietato esercitare, in qualsiasi forma, l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, ovvero chiedere o ricevere il pagamento di una somma dai conducenti dei veicoli che effettuano la sosta, posti sulla strada o comunque su aree private aperte ad uso pubblico, ancorché con il convenuto accordo di custodia del veicolo. Chiunque esercita tale attività, si avvale o determina altri ad esercitarla, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 ad euro 2.620. Se nell'attività vengono impiegati minori la sanzione è raddoppiata. Alla violazione consegue la sanzione accessoria della confisca delle somme introitate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI, e la devoluzione delle medesime allo Stato. I minori sorpresi o dediti ad esercitare tale abusiva attività sono affidati ai genitori o ad altri soggetti secondo le vigenti disposizioni sulla tutela dei minori; ai maggiorenni è impartito, a cura degli organi di polizia di cui al comma 1 dell'articolo 12, l'ordine di allontanarsi dall'area o dalla strada interessate. L'inottemperanza al suddetto ordine comporta per il trasgressore la denuncia per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale". |
|
|
|
|
1. Al comma 1
dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche: |
1. Identico: |
|
a) dopo la
lettera d) è inserita
la seguente: "d-bis) ai
Corpi e ai servizi di polizia
provinciale, nell'ambito del
territorio di competenza e
relativamente alle strade di
competenza, fatti salvi gli
accordi tra gli enti
locali;"; |
a) dopo la
lettera d) è inserita
la seguente: "d-bis) ai
Corpi e ai servizi di polizia
provinciale, nell'ambito del
territorio di
competenza;"; |
|
b) dopo la
lettera f) è aggiunta
la seguente: "f-bis) al
Corpo di polizia
penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in
relazione ai compiti di
istituto". |
b) identica. |
|
2. Al comma 2
dell'articolo 13 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche: |
2. Identico. |
|
a) le parole:
"solo per le strade
esistenti" sono sostituite
dalle seguenti: "solo per
specifiche situazioni"; b) le parole: "l'adeguamento" sono sostituite dalle seguenti: "il rispetto". |
|
2-bis.
All'articolo 60 del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni, il comma 4 è
sostituito dal seguente: "4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI". |
|
3. All'articolo 72 del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo il comma
2 è inserito il seguente: |
3. Identico: |
|
"2-bis. Durante la
circolazione, gli
autoveicoli, i rimorchi ed i
semirimorchi adibiti al
trasporto di cose nonché
classificati per uso speciale
o per trasporti specifici,
con massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t,
devono altresì essere
equipaggiati con strisce
posteriori e laterali
retroriflettenti". |
"2-bis. Durante la
circolazione, gli
autoveicoli, i rimorchi ed i
semirimorchi adibiti al
trasporto di cose nonché
classificati per uso speciale
o per trasporti specifici,
immatricolati in Italia
e con massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5
t, devono altresì essere
equipaggiati con strisce
posteriori e laterali
retroriflettenti". |
|
|
|
|
01. All'articolo
95 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modifiche: a) nella rubrica, dopo le parole: "carta provvisoria di circolazione", è inserita la seguente: ", duplicato"; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento del soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264". 02. 1. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "a soggetti terzi" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264". |
|
1. All'articolo 116 del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche: |
1. Identico: |
|
a) al comma 8
nel primo periodo la parola:
"motocarrozzetta" è
sostituita dalle seguenti:
"tricicli, quadricicli"; il
secondo e il terzo periodo
sono soppressi; |
a) al comma 8
nel primo periodo la parola:
"motocarrozzette" è
sostituita dalle seguenti:
"tricicli, quadricicli"; il
secondo e il terzo periodo
sono soppressi; |
|
b) dopo il
comma 8, è inserito il
seguente: |
b) identico: |
|
"8-bis. Il
certificato di cui al comma 8
può essere rilasciato a
mutilati o a minorati fisici
che siano in possesso di
patente di categoria B, C e D
speciale e siano stati
riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di
autovetture adibite a
noleggio, con specifica
certificazione rilasciata
dalla commissione medica
locale in base alle
indicazioni fornite dal
comitato tecnico, a norma
dell'articolo 119, comma
10, lettera c)". |
"8-bis. Il
certificato di cui al comma 8
può essere rilasciato a
mutilati o a minorati fisici
che siano in possesso di
patente di categoria B, C e D
speciale e siano stati
riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di
autovetture adibite a
noleggio, con specifica
certificazione rilasciata
dalla commissione medica
locale in base alle
indicazioni fornite dal
comitato tecnico, a norma
dell'articolo 119, comma
10". |
|
2. Il comma 6
dell'articolo 119 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito
dal seguente: |
2. Identico. |
|
"6. I
provvedimenti di sospensione
e revoca della patente di
guida emanati dagli uffici
del Dipartimento per i
trasporti terrestri a norma
dell'articolo 129, comma 2, e
dell'articolo 130, comma 1,
nei casi in cui sia accertato
il difetto con carattere
temporaneo o permanente dei
requisiti fisici e psichici
prescritti, sono atti
definitivi". |
|
3. All'articolo 125 del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche: |
3. Identico. |
|
a) dopo il comma
1 è inserito il seguente: "1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116"; |
|
b) al comma 3 le
parole: "Chiunque, munito di
patente di categoria B, C o D
guida un autoveicolo" sono
sostituite dalle seguenti:
"Chiunque, munito di patente
di categoria A, A limitata
alla guida di motocicli di
cilindrata non superiore a
125 cc e di potenza massima
non superiore a 11 Kw, B, C o
D, guida un veicolo". 4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
4. Identico. |
|
a) al comma 4
nel primo periodo, le parole:
"di cui all'articolo 116,
comma 8," sono sostituite
dalle seguenti: "di cui
all'articolo 116, commi 8 e
8-bis,"; b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente |
|
sostitutiva del tagliando
di convalida di cui al comma
5 per il periodo di
permanenza all'estero;
riacquisita la residenza o la
dimora in Italia, il
cittadino dovrà confermare la
patente ai sensi del comma
5"; c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI". |
|
5. Il comma 4 dell'
articolo 129 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito
dal seguente: |
5. Identico. |
|
"4. Il
provvedimento di sospensione
della patente di cui al comma
2 è atto definitivo". |
|
6. Dopo il comma 2
dell'articolo 130 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive
modificazioni, è inserito il
seguente: |
6. Identico. |
|
"2-bis. Il
provvedimento di revoca della
patente disposto ai sensi del
comma 1 nell'ipotesi in cui
risulti la perdita, con
carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici
prescritti, è atto
definitivo. Negli altri casi
di revoca di cui al comma 1,
è ammesso ricorso al Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti. Il provvedimento
del Ministro è comunicato
all'interessato e ai
competenti uffici del
Dipartimento dei trasporti
terrestri. Se il ricorso è
accolto, la patente è
restituita
all'interessato". |
|
7. All'articolo 134 del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche: |
7. Identico: |
|
a) dopo il comma
1, è inserito il seguente: |
a) dopo il comma
1, è inserito il seguente: |
|
"1-bis. Al di
fuori dei casi previsti dal
comma 1, gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi
immatricolati in uno Stato
estero o acquistati in Italia
ed appartenenti a cittadini
italiani residenti all'estero
ed iscritti all'Anagrafe
italiani residenti all'estero
(A.I.R.E.) e gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi
immatricolati in uno Stato
dell'Unione europea o
acquistati in Italia ed
appartenenti a cittadini
comunitari che abbiano,
comunque, un rapporto stabile
con il territorio italiano,
sono immatricolati, a
richiesta, secondo le norme
previste dall'articolo 93, a
condizione che al momento
dell'immatricolazione
l'intestatario dichiari un
domicilio legale presso una
persona fisica residente in
Italia"; |
"1-bis. Al di
fuori dei casi previsti dal
comma 1, gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi
immatricolati in uno Stato
estero o acquistati in Italia
ed appartenenti a cittadini
italiani residenti all'estero
ed iscritti all'Anagrafe
italiani residenti all'estero
(A.I.R.E.) e gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi
immatricolati in uno Stato
dell'Unione europea o
acquistati in Italia ed
appartenenti a cittadini
comunitari che abbiano,
comunque, un rapporto stabile
con il territorio italiano,
sono immatricolati, a
richiesta, secondo le norme
previste dall'articolo 93, a
condizione che al momento
dell'immatricolazione
l'intestatario dichiari un
domicilio legale presso una
persona fisica residente in
Italia o presso uno dei
soggetti di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264"; |
|
b) al comma 2 è
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La
sanzione accessoria non si
applica qualora al veicolo,
successivamente
all'accertamento, venga
rilasciata la carta di
circolazione, ai sensi
dell'articolo 93". |
b) identica. |
|
7-bis. Al comma
5 dell'articolo 158 del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo le
parole: "del comma 1" sono
aggiunte le seguenti: "e
delle lettere d), g) e
h) del comma
2". |
|
|
|
|
1. All'articolo 143 del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche: |
1. Identico. |
|
a) al comma 11
le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10" sono sostituite
dalle seguenti:"alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20"; b) al comma 12 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20" sono sostituite dalle seguenti:"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1083,60". |
|
2. Al comma 10
dell'articolo 145 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive
modificazioni, le parole:
"alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10"
sono sostituite dalle
seguenti:"alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da euro da euro
137,55 a euro 550,20". |
2. Identico. |
|
3. All'articolo 146
del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modifiche: |
3. Identico. |
|
a) al comma 3 le
parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10" sono sostituite
dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro
550,20"; b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI". 4. All'articolo 148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
4. Identico: |
|
a) al comma 15
le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a
euro 137,55" sono sostituite
dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10"; |
a) identica; |
|
b) al comma
15, in fine, è aggiunto il
seguente periodo: "Quando lo
stesso soggetto sia incorso,
in un periodo di due anni, in
una delle violazioni di cui
al comma 3 per almeno due
volte, all'ultima infrazione
consegue la sanzione
amministrativa accessoria
della sospensione della
patente da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI"; |
b) identica; |
|
c) al comma 16,
nel primo periodo, le parole:
"alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10"
sono sostituite dalle
seguenti: "alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20"; |
c) identica; |
|
d) al comma 16,
nel secondo periodo, le
parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20" sono sostituite
dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
euro 270,90 a euro
1083,60"; |
d) al comma 16,
nel secondo periodo, le
parole: "la sanzione
amministrativa è del
pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20"
sono sostituite dalle
seguenti: "la sanzione
amministrativa è del
pagamento di una somma da
euro 270,90 a euro
1083,60"; |
|
e) al comma 16
il terzo periodo è sostituito
dal seguente: " Dalle
violazioni di cui al presente
comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria
della sospensione della
patente di guida da uno a tre
mesi, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. Quando si
tratti del divieto di cui al
comma 14, la sospensione
della patente è da due a sei
mesi. Se le violazioni sono
commesse da un conducente in
possesso della patente di
guida da meno di tre anni, la
sospensione della stessa è da
tre a sei mesi". |
e) al comma 16
il terzo periodo è sostituito
dai seguenti: " Dalle
violazioni di cui al presente
comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria
della sospensione della
patente di guida da uno a tre
mesi, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. Quando si
tratti del divieto di cui al
comma 14, la sospensione
della patente è da due a sei
mesi. Se le violazioni sono
commesse da un conducente in
possesso della patente di
guida da meno di tre anni, la
sospensione della stessa è da
tre a sei mesi". |
|
5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
5. Identico. |
|
a) al comma 1 la
lettera h) è sostituita
dalla seguente: "h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;"; b) al comma 1 la lettera p) è sostituita dalla seguente: "p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;"; c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti: "p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna; |
|
p-quater) luci
d'angolo: le luci usate per
fornire illuminazione
supplementare a quella parte
della strada situata in
prossimità dell'angolo
anteriore del veicolo dal
lato presso il quale esso è
in procinto di curvare; p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante; p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177; p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica". |
|
6. All'articolo 152 del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche: |
6. Identico: |
|
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: |
a) identico: |
|
"1. Fuori dai
centri abitati, durante la
marcia dei veicoli a motore è
obbligatorio l'uso delle luci
di posizione, dei proiettori
anabbaglianti e, se
prescritte, delle luci della
targa e delle luci
d'ingombro. Durante la
marcia, per i ciclomotori ed
i motocicli è obbligatorio
l'uso dei predetti
dispositivi anche nei centri
abitati. Fuori dei casi
indicati dall'articolo 153,
comma 1, in luogo di questi
dispositivi, se il veicolo ne
è dotato, possono essere
utilizzate le luci di marcia
diurna"; |
"1. Fuori dai
centri abitati, durante la
marcia dei veicoli a
motore, ad eccezione
dei veicoli iscritti nei
registri ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI, è
obbligatorio l'uso delle luci
di posizione, dei proiettori
anabbaglianti e, se
prescritte, delle luci della
targa e delle luci
d'ingombro. Durante la
marcia, per i ciclomotori ed
i motocicli è obbligatorio
l'uso dei predetti
dispositivi anche nei centri
abitati. Fuori dei casi
indicati dall'articolo 153,
comma 1, in luogo di questi
dispositivi, se il veicolo ne
è dotato, possono essere
utilizzate le luci di marcia
diurna"; |
|
b) i commi
1-bis, 1-ter e 2
sono soppressi. |
b) i commi
1-bis, 1-ter e 2
sono abrogati. |
|
7. All'articolo 153 del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche: |
7. Identico. |
|
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: "1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono |
|
tenere accese le luci di
posizione, le luci della
targa e, se prescritte, le
luci di ingombro. In aggiunta
a tali luci, sui veicoli a
motore, si devono tenere
accesi anche i proiettori
anabbaglianti. Salvo quanto
previsto dal comma 3 i
proiettori di profondità
possono essere utilizzati
fuori dei centri abitati
quando l'illuminazione
esterna manchi o sia
insufficiente. Peraltro,
durante le brevi interruzioni
della marcia connesse con le
esigenze della circolazione,
devono essere usati i
proiettori anabbaglianti"; b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: "nei casi indicati dall'articolo 152, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "nei casi indicati dal comma 1"; c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: "in deroga al comma 1, punto b)" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga al comma 1,"; d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza"; e) al comma 6 le parole: "nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "nelle ore e nei casi indicati nel comma 1,". |
|
8. Al comma 2
dell'articolo 157 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive
modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"Durante la sosta, il veicolo
deve avere il motore
spento". |
8. Identico. |
|
8-bis. Il comma
6 dell'articolo 158 del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito
dal seguente: "6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. La violazione del comma 2, lettera g), è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10". 8-ter. All'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali". |
|
9. Dopo il comma 4
dell'articolo 162 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n.285, e successive
modificazioni, è inserito il
seguente: |
9. Identico: |
|
"4-bis Nei casi
indicati dal comma 1 durante
le operazioni di
presegnalazione con il
segnale mobile di pericolo
devono essere utilizzati
dispositivi retroriflettenti
o luminosi per rendere
visibile il soggetto che
opera". |
"4-bis Nei casi
indicati dal comma 1 durante
le operazioni di
presegnalazione con il
segnale mobile di pericolo
devono essere utilizzati
dispositivi retroriflettenti
di protezione individuale
per rendere visibile il
soggetto che opera. Con
decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le
caratteristiche tecniche e le
modalità di approvazione di
tali dispositivi". |
|
9-bis.
All'articolo 168 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche: a) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI"; |
|
b) dopo il comma
9 sono aggiunti i
seguenti: "9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. 9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20". |
|
10. All'articolo 170 del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche: |
10. Identico. |
|
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente: "2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione"; |
|
b) al comma 3
la parola: "motocicli" è
sostituita dalle seguenti:
"veicoli di cui comma 1"; c) nel comma 6 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10". 11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
11. Identico. |
|
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: "1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri: |
|
a) di
ciclomotori e motoveicoli a
tre o a quattro ruote dotati
di carrozzeria chiusa; b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento"; c) al comma 2 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10"; d) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI". 12. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
12. Identico. |
|
a) al comma 8 le
parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a
euro 137,55" sono sostituite
dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10"; |
|
b) al comma 8
è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Quando il
conducente sia incorso, in un
periodo di due anni, in una
delle violazioni di cui al
presente comma per almeno due
volte, all'ultima infrazione
consegue la sanzione
amministrativa accessoria
della sospensione della
patente da quindici giorni a
due mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo
VI"; c) al comma 9 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55". 13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10". |
13. Identico. |
|
14. All'articolo 174
del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modifiche: |
14. Identico: |
|
a) al comma 4 le
parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10" sono sostituite
dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro
550,20"; |
a) identica; |
|
b) al comma 5 le
parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10" sono sostituite
dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro
550,20"; |
b) identica; |
|
c) dopo il comma
5 è inserito il seguente: |
soppressa; |
|
"5-bis. Se il
superamento dei periodi di
guida o l'inosservanza dei
periodi di pausa prescritti è
contenuto al tempo
strettamente necessario per
raggiungere il più vicino
luogo di sosta, che,
comunque, non può essere
superiore a quarantacinque
minuti dallo scadere del
termine fissato dalle
disposizioni richiamate dal
comma 1, le sanzioni
amministrative pecuniarie
previste dai commi 4 e 5 sono
ridotte alla metà"; d) dopo il comma 7 è inserito il seguente: |
d) identico: |
| "7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della | "7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove |
| patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell' intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216"; |
dovrà permanere per il
periodo necessario. Della
intimazione è fatta menzione
nel verbale di contestazione
delle violazioni accertate e
nello stesso viene altresì
indicata l'ora alla quale il
conducente può riprendere la
circolazione. Chiunque
circola durante il periodo in
cui è stato intimato di non
proseguire il viaggio è
punito con la sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da euro 1.626,45
a euro 6.506,85, nonché con
il ritiro immediato della
carta di circolazione e della
patente di guida. Trascorso
il necessario periodo di
riposo, la restituzione dei
documenti ritirati deve
essere richiesta al comando
da cui dipende l'organo
accertatore o ad altro
ufficio indicato dall'organo
stesso, che vi provvede dopo
la constatazione che il
viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni
richieste dal presente
articolo"; |
|
e) il comma 8 è
sostituito dal
seguente: |
soppressa. |
|
"8. Salvo che
si tratti della stessa
persona fisica, le sanzioni
amministrative previste nel
presente articolo si
applicano al conducente, al
proprietario del veicolo,
all'impresa da cui il
conducente dipende, nonché al
committente, quando si tratta
di trasporto eseguito per suo
conto esclusivo
nell'esercizio di una
attività commerciale". |
|
15. All'articolo 178 del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche: |
15. Identico: |
|
a) al comma 3 le
parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10" sono sostituite
dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro
550,20"; |
a) identica; |
|
b) dopo il comma
3 è inserito il
seguente: |
soppressa; |
|
"3-bis. Se il
superamento dei periodi di
guida o l'inosservanza dei
periodi di pausa prescritti è
contenuto al tempo
strettamente necessario per
raggiungere il più vicino
luogo di sosta, che,
comunque, non può essere
superiore a quarantacinque
minuti dallo scadere del
termine fissato, le sanzioni
amministrative pecuniarie
previste dal comma 3 sono
ridotte alla metà"; |
|
c) al comma 4 le
parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a
euro 137,55" sono sostituite
dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro
550,20"; |
c) identica; |
|
d) dopo il comma
4 è inserito il seguente: |
d) identico: |
| "4-bis. Nei casi previsti dai commi 3 e 3-bis l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del | "4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello |
|
ritiro e dell'
intimazione è fatta menzione
nel verbale di contestazione
delle violazioni accertate.
Trascorso il periodo indicato
la restituzione dei documenti
ritirati deve essere
richiesta al comando da cui
dipende l'organo accertatore
o ad altro ufficio indicato
dall'organo stesso, che vi
provvede dopo la
constatazione che il viaggio
può essere ripreso nel
rispetto delle condizioni
richieste dal presente
articolo, previa espressa
annotazione sul verbale di
contestazione della
violazione. Chiunque circola
durante il periodo in cui è
stato intimato di non
proseguire il viaggio è
soggetto alle sanzioni
previste dall'articolo
216"; |
stesso viene altresì
indicata l'ora alla quale il
conducente può riprendere la
circolazione. Chiunque
circola durante il periodo in
cui è stato intimato di non
proseguire il viaggio è
punito con la sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da euro 1.626,45
a euro 6.506,85, nonché con
il ritiro immediato della
carta di circolazione e della
patente di guida. Trascorso
il necessario periodo di
riposo, la restituzione dei
documenti ritirati deve
essere richiesta al comando
da cui dipende l'organo
accertatore o ad altro
ufficio indicato dall'organo
stesso, che vi provvede dopo
la constatazione che il
viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni
richieste dal presente
articolo"; |
|
e) il comma 5 è
sostituito dal seguente: |
soppressa. |
|
"5. Salvo che
si tratti della stessa
persona fisica, le sanzioni
amministrative previste nel
presente articolo si
applicano al conducente, al
proprietario del veicolo,
all'impresa da cui il
conducente dipende, nonché al
committente, quando si tratta
di trasporto eseguito per suo
conto esclusivo
nell'esercizio di una
attività commerciale". 16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
16. Identico: |
|
a) la rubrica è
sostituita dalla seguente:
"Cronotachigrafo e limitatore
di velocità"; |
a) identica; |
|
b) il comma 1 è
sostituito dal seguente: |
b) identica; |
|
"1. Nei casi
previsti dal regolamento
(CEE) n. 3821/85 e successive
modificazioni, i veicoli
devono circolare provvisti di
cronotachigrafo, con le
caratteristiche e le modalità
d'impiego stabilite nel
regolamento stesso. Nei casi
e con le modalità previste
dalle direttive comunitarie,
i veicoli devono essere
dotati altresì di limitatore
di velocità"; |
|
c) dopo il comma
2 è inserito il seguente: |
c) identica; |
|
"2-bis Chiunque
circola con un autoveicolo
non munito di limitatore di
velocità ovvero circola con
un autoveicolo munito di un
limitatore di velocità avente
caratteristiche non
rispondenti a quelle fissate
o non funzionante, è soggetto
alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
euro 800 a euro 3200. La
sanzione amministrativa
pecuniaria è raddoppiata nel
caso in cui l'infrazione
riguardi l'alterazione del
limitatore di velocità"; d) il comma 3 è sostituito dal seguente: |
d) identico: |
|
"3. Il titolare
della licenza o
dell'autorizzazione al
trasporto di cose o di
persone che mette in
circolazione un veicolo
sprovvisto di limitatore di
velocità o di cronotachigrafo
e dei relativi fogli di
registrazione, ovvero con
limitatore di velocità o
di cronotachigrafo
manomesso oppure non
funzionante, è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
euro 687,75 a euro
2754,15"; |
"3. Il titolare
della licenza o
dell'autorizzazione al
trasporto di cose o di
persone che mette in
circolazione un veicolo
sprovvisto di limitatore di
velocità o di cronotachigrafo
e dei relativi fogli di
registrazione, ovvero con
limitatore di velocità o
cronotachigrafo manomesso
oppure non funzionante, è
soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da euro 687,75 a
euro 2754,15"; |
|
e) dopo il
comma 6 è inserito il
seguente: |
e) identica; |
|
"6-bis. Quando si
abbia fondato motivo di
ritenere che il
cronotachigrafo o il
limitatore di velocità siano
alterati, manomessi ovvero
comunque non funzionanti, gli
organi di Polizia stradale di
cui all'articolo 12, anche
scortando il veicolo o
facendolo trainare in
condizioni di sicurezza
presso la più vicina officina
autorizzata per
l'installazione o
riparazione, possono disporre
che sia effettuato
l'accertamento della
funzionalità dei dispositivi
stessi. Le spese per
l'accertamento ed il
ripristino della funzionalità
del limitatore di velocità o
del cronotachigrafo sono in
ogni caso a carico del
proprietario del veicolo o
del titolare della licenza o
dell'autorizzazione al
trasporto di cose o di
persone in solido"; f) al comma 7 le parole: "la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso" sono sostituite dalle seguenti: "la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante o manomesso"; |
f) al comma 7 le
parole: "la circolazione di
veicolo con cronotachigrafo
mancante, manomesso o non
funzionante" sono
sostituite dalle seguenti:
"la circolazione di veicolo
con limitatore di velocità o
cronotachigrafo mancante,
manomesso o non
funzionante"; |
|
g) al comma 9 le
parole: "Alle violazioni di
cui al comma 2" sono
sostituite dalle seguenti:
"Alle violazioni di cui ai
commi 2 e 2-bis"; |
g) al comma 9 le
parole: "Alla violazione
di cui al comma 2" sono
sostituite dalle seguenti:
"Alle violazioni di cui ai
commi 2 e 2-bis". |
|
h) al comma 9 è
aggiunto , in fine, il
seguente periodo: "Nel caso
in cui la violazione relativa
al comma 2-bis riguardi
l'alterazione del limitatore
di velocità, alla sanzione
amministrativa pecuniaria
consegue la sanzione
amministrativa accessoria
della revoca della patente
secondo le norme del capo I,
sezione II del titolo VI". |
h) identica. |
|
17. Il comma 6
dell'articolo 180 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito
dal seguente: |
17. All'articolo 180
del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modifiche: a) Al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo"; |
|
b) il comma 6 è
sostituito dal
seguente: |
|
"6. Il conducente
di ciclomotore deve avere con
sé il certificato di
circolazione del veicolo, il
certificato di idoneità alla
guida ove previsto ed un
documento di
riconoscimento". |
"6. Il conducente di
ciclomotore deve avere con sé
il certificato di
circolazione del veicolo, il
certificato di idoneità alla
guida ove previsto ed un
documento di
riconoscimento"; |
|
c) al comma 8, è
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Alla
violazione di cui al presente
comma consegue
l'applicazione, da parte
dell'ufficio dal quale
dipende l'agente accertatore,
della sanzione prevista per
la mancanza del documento da
presentare, con decorrenza
dei termini per la
notificazione dal giorno
successivo a quello stabilito
per la presentazione dei
documenti". |
| 18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" |
18. Identico. |
|
sono sostituite dalle
seguenti: "alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20". |
|
19. All'articolo 193
del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modifiche: |
19. Identico: |
|
a) al comma 3 è
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La
sanzione amministrativa di
cui al comma 2 è altresì
ridotta ad un quarto e la
corresponsione del premio di
assicurazione non è dovuta
quando l'interessato entro
trenta giorni dalla
contestazione della
violazione, previa
autorizzazione dell'organo
accertatore, provveda alla
demolizione e alle formalità
di radiazione del
veicolo"; |
a) al comma 3
sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "La
sanzione amministrativa di
cui al comma 2 è altresì
ridotta ad un quarto quando
l'interessato entro trenta
giorni dalla contestazione
della violazione, previa
autorizzazione dell'organo
accertatore, esprima la
volontà e provveda alla
demolizione e alle formalità
di radiazione del veicolo.
In tale caso l'interessato
ha la disponibilità del
veicolo e dei documenti
relativi esclusivamente per
le operazioni di demolizione
e di radiazione del veicolo
previo versamento presso
l'organo accertatore di una
cauzione pari all'importo
della sanzione minima
edittale previsto dal comma 2
del presente articolo. Ad
avvenuta demolizione
certificata a norma di legge,
l'organo accertatore
restituisce la cauzione,
decurtata dell'importo
previsto a titolo di sanzione
amministrativa
pecuniaria"; |
|
b) il comma 4 è
sostituito dal seguente: |
b) identico: |
|
"4. Si applica
l'articolo 13, comma 3, della
legge 24 novembre 1981, n.
689. L'organo accertatore
ordina che la circolazione
sulla strada del veicolo sia
fatta immediatamente cessare
e che il veicolo stesso sia
in ogni caso trasportato e
depositato in luogo non
soggetto a pubblico
passaggio. Quando
l'interessato effettua il
pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi
dell'articolo 202 e
corrisponde il premio di
assicurazione per almeno sei
mesi, l'organo di Polizia che
ha accertato la violazione
dispone la restituzione del
veicolo all'avente diritto,
dandone comunicazione al
prefetto. Quando nei termini
previsti non sia stato
proposto ricorso e non sia
avvenuto il pagamento in
misura ridotta, l'ufficio o
comando da cui dipende
l'organo accertatore invia il
verbale al prefetto. Il
verbale stesso costituisce
titolo esecutivo ai sensi
dell'articolo 203, comma 3, e
il veicolo è confiscato ai
sensi dell'articolo 213". |
4. "Si applica l'articolo
13, terzo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689.
L'organo accertatore ordina
che la circolazione sulla
strada del veicolo sia fatta
immediatamente cessare e che
il veicolo stesso sia in ogni
caso prelevato,
trasportato e depositato in
luogo non soggetto a pubblico
passaggio, individuato in
via ordinaria dall'organo
accertatore o, in caso di
particolari condizioni,
concordato con il
trasgressore. Quando
l'interessato effettua il
pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi
dell'articolo 202,
corrisponde il premio di
assicurazione per almeno sei
mesi, e garantisce il
pagamento delle spese di
prelievo, trasporto e
custodia del veicolo
sottoposto a sequestro,
l'organo di polizia che ha
accertato la violazione
dispone la restituzione del
veicolo all'avente diritto,
dandone comunicazione al
prefetto. Quando nei termini
previsti non sia stato
proposto ricorso e non sia
avvenuto il pagamento in
misura ridotta, l'ufficio o
comando da cui dipende
l'organo accertatore invia il
verbale al prefetto. Il
verbale stesso costituisce
titolo esecutivo ai sensi
dell'articolo 203, comma 3, e
il veicolo è confiscato ai
sensi dell'articolo 213". |
|
|
|
|
1. All'articolo 201 del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche: |
1. Identico: |
|
a) al comma 1
gli ultimi due periodi sono
sostituiti dai seguenti: "Nel
caso di accertamento della
violazione nei confronti
dell'intestatario del veicolo
che abbia dichiarato il
domicilio legale presso
una |
a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi |
|
persona fisica
residente in Italia ai
sensi dell'articolo 134,
comma 1-bis, la
notificazione del verbale è
validamente eseguita quando
sia stata effettuata presso
il medesimo domicilio legale
dichiarato dall'interessato.
Qualora l'effettivo
trasgressore od altro dei
soggetti obbligati sia
identificato successivamente
alla commissione della
violazione la notificazione
può essere effettuata agli
stessi entro centocinquanta
giorni dalla data in cui
risultino dai pubblici
registri o nell'archivio
nazionale dei veicoli
l'intestazione del veicolo e
le altre indicazioni
identificative degli
interessati o comunque dalla
data precedente in cui
la pubblica amministrazione è
posta in grado di provvedere
alla loro identificazione.
Per i residenti all'estero la
notifica deve essere
effettuata entro
trecentosessanta giorni
dall'accertamento"; |
dell'articolo 134, comma
1-bis, la notificazione
del verbale è validamente
eseguita quando sia stata
effettuata presso il medesimo
domicilio legale dichiarato
dall'interessato. Qualora
l'effettivo trasgressore od
altro dei soggetti obbligati
sia identificato
successivamente alla
commissione della violazione
la notificazione può essere
effettuata agli stessi entro
centocinquanta giorni dalla
data in cui risultino dai
pubblici registri o
nell'archivio nazionale dei
veicoli l'intestazione del
veicolo e le altre
indicazioni identificative
degli interessati o comunque
dalla data in cui la pubblica
amministrazione è posta in
grado di provvedere alla loro
identificazione. Per i
residenti all'estero la
notifica deve essere
effettuata entro
trecentosessanta giorni
dall'accertamento"; |
|
b) dopo il
comma 1 è inserito il
seguente: |
b) dopo il
comma 1 sono inseriti i
seguenti: |
|
"1-bis. Fermo
restando quanto indicato dal
comma 1, nei seguenti casi la
contestazione immediata non è
necessaria e agli interessati
sono notificati gli estremi
della violazione nei termini
di cui al comma 1: |
"1-bis. Identico: |
|
a) impossibilità
di raggiungere un veicolo
lanciato ad eccessiva
velocità; |
a) identica; |
|
b)
attraversamento di un
incrocio con il semaforo
indicante la luce rossa; |
b) identica; |
|
c) sorpasso
vietato; |
c) identica; |
|
d) accertamento
della violazione in assenza
del trasgressore e del
proprietario del veicolo; |
d) identica; |
|
e)
accertamento della violazione
per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli
organi di Polizia stradale e
nella loro disponibilità che
consentono la determinazione
dell'illecito in tempo
successivo poiché il veicolo
oggetto del rilievo è a
distanza dal posto di
accertamento o comunque
nell'impossibilità di essere
fermato in tempo utile o nei
modi regolamentari; |
e) identica; |
|
f) accertamento
effettuato con i dispositivi
di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2002,
n.121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2002, n. 168, come
modificato dall'articolo 7,
comma 9; |
f) accertamento
effettuato con i dispositivi
di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2002,
n.121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2002, n. 168,
e successive
modificazioni; |
|
g) rilevazione
degli accessi di veicoli
nelle zone a traffico
limitato e circolazione sulle
corsie riservate attraverso i
dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma
133-bis, della legge 15
maggio 1997, n. 127. |
g) identica. |
|
In altri casi in cui
non è avvenuta la
contestazione immediata, il
verbale notificato agli
interessati deve contenere
anche l'indicazione dei
motivi che hanno reso
impossibile la contestazione
immediata. Nei casi previsti
alle lettere b), f) e
g) non è necessaria la
presenza degli organi di
Polizia qualora
l'accertamento avviene
mediante rilievo con apposite
apparecchiature debitamente
omologate"; |
Soppresso. |
|
1-ter. Nei
casi diversi da quelli di cui
al comma 1-bis nei
quali non è avvenuta la
contestazione immediata, il
verbale notificato agli
interessati deve contenere
anche l'indicazione dei
motivi che hanno reso
impossibile la contestazione
immediata. Nei casi previsti
alle lettere b), f) e
g) del comma
1-bis non è necessaria
la presenza degli organi di
Polizia qualora
l'accertamento avvenga
mediante rilievo con apposite
apparecchiature debitamente
omologate"; |
|
c) al comma 3
dopo il primo periodo è
inserito il seguente: "Nelle
medesime forme si effettua la
notificazione dei
provvedimenti di revisione,
sospensione e revoca della
patente di guida e di
sospensione della carta di
circolazione". |
c) identica. |
|
2. All'articolo 207
del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modifiche: |
2. Identico: |
|
a) al comma 2 il
secondo periodo è abrogato;
nel terzo periodo le parole:
" o del rilascio del
documento fideiussorio" sono
soppresse; nell'ultimo
periodo le parole: "l'una e
l'altro sono versati" sono
sostituite dalle seguenti:
"la cauzione è versata"; |
a) al comma 2 il
secondo periodo è
soppresso; nel terzo
periodo le parole: " o del
rilascio del documento
fideiussorio" sono soppresse;
nell'ultimo periodo le
parole: "l'una e l'altro sono
versati" sono sostituite
dalle seguenti: "la cauzione
è versata"; |
|
b) al comma
2-bis dopo le parole:
"Stato membro dell'Unione
europea" sono inserite le
seguenti "o aderente
all'Accordo sullo spazio
economico europeo"; |
b) identica; |
|
c) il comma 3 è
sostituito dal seguente: |
c) identica. |
|
"3. In mancanza
del versamento della cauzione
di cui ai commi 2 e
2-bis viene disposto il
fermo amministrativo del
veicolo fino a quando non sia
stato adempiuto il predetto
onere e, comunque, per un
periodo non superiore a
sessanta giorni". |
|
c-bis) dopo
il comma 4 è aggiunto il
seguente: "4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea". |
|
3. All'articolo 219 del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche: |
3. Identico. |
|
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente: |
|
"2. Nell'ipotesi
che la revoca della patente
costituisca sanzione
accessoria l'organo,
l'ufficio o comando, che
accerta l'esistenza di una
delle condizioni per le quali
la legge la prevede, entro i
cinque giorni successivi, ne
dà comunicazione al prefetto
del luogo della commessa
violazione. Questi, previo
accertamento delle condizioni
predette, emette l'ordinanza
di revoca e consegna
immediata della patente alla
prefettura, anche tramite
l'organo di Polizia
incaricato dell'esecuzione.
Dell'ordinanza si dà
comunicazione al competente
ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri"; |
|
b) il comma 3
è sostituito dal seguente: "3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo"; c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2". |
|
|
|
|
1. L'articolo 186 del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito
dal seguente: |
Identico. |
|
"Art. 186 (Guida
sotto l'influenza
dell'alcool). - 1. E'
vietato guidare in stato di
ebbrezza in conseguenza
dell'uso di bevande
alcoliche. |
|
2. Chiunque
guida in stato di ebbrezza è
punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato,
con l'arresto fino ad un mese
e con l'ammenda da euro
duecentocinquantotto a euro
milletrentadue.
All'accertamento del reato
consegue la sanzione
amministrativa accessoria
della sospensione della
patente da quindici giorni a
tre mesi, ovvero da un mese a
sei mesi quando lo stesso
soggetto compie più
violazioni nel corso di un
anno, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI.
Quando la violazione è
commessa dal conducente di un
autobus o di un veicolo di
massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t,
ovvero di complessi di
veicoli, con la sentenza di
condanna è disposta la revoca
della patente di guida ai
sensi del capo II, sezione II
del titolo VI; in tale caso,
ai fini del ritiro della
patente, si applicano le
disposizioni dell'articolo
223. Il veicolo, qualora non
possa essere guidato da altra
persona idonea, può essere
fatto trainare fino al luogo
indicato dall'interessato o
fino alla più vicina
autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o
gestore di essa con le
normali garanzie per la
custodia. 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia |
|
altrimenti motivo di
ritenere che il conducente
del veicolo si trovi in stato
di alterazione psicofisica
derivante dall'influenza
dell'alcool, gli organi di
Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2,
anche accompagnandolo presso
il più vicino ufficio o
comando, hanno la facoltà di
effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure
determinati dal regolamento.
5. Per i
conducenti coinvolti in
incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche,
l'accertamento del tasso
alcoolemico viene effettuato,
su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2,
da parte delle strutture
sanitarie di base o di quelle
accreditate o comunque a tali
fini equiparate. Le strutture
sanitarie rilasciano agli
organi di Polizia stradale la
relativa certificazione,
estesa alla prognosi delle
lesioni accertate,
assicurando il rispetto della
riservatezza dei dati in base
alle vigenti disposizioni di
legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli
accertamenti di cui al
presente comma sono reperiti
nell'ambito dei fondi
destinati al Piano nazionale
della sicurezza stradale di
cui all'articolo 32 della
legge 17 maggio 1999, n.
144. 6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2. |
|
8. Con
l'ordinanza con la quale
viene disposta la sospensione
della patente ai sensi del
comma 2, il prefetto ordina
che il conducente si
sottoponga a visita medica ai
sensi dell'articolo 119,
comma 4, che deve avvenire
nel termine di sessanta
giorni. Qualora il conducente
non vi si sottoponga entro il
termine fissato, il prefetto
può disporre, in via
cautelare, la sospensione
della patente di guida fino
all'esito della visita
medica. 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8". |
|
|
|
|
1. L'articolo 187 del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito
dal seguente: |
Identico. |
|
"Art. 187 (Guida in
stato di alterazione
psico-fisica per uso di
sostanze stupefacenti). -
1. E' vietato guidare in
condizioni di alterazione
fisica e psichica correlata
con l'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope. |
|
2. Al fine di
acquisire elementi utili per
motivare l'obbligo di
sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma
3, gli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, secondo le
direttive fornite dal
Ministero dell'interno, nel
rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio
per l'integrità fisica,
possono sottoporre i
conducenti ad accertamenti
qualitativi non invasivi o a
prove, anche attraverso
apparecchi portatili. 3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. 4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186. |
|
5. Le strutture
sanitarie rilasciano agli
organi di Polizia stradale la
relativa certificazione,
estesa alla prognosi delle
lesioni accertate,
assicurando il rispetto della
riservatezza dei dati in base
alle vigenti disposizioni di
legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli
accertamenti conseguenti ad
incidenti stradali sono
reperiti nell'ambito dei
fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza
stradale di cui all'articolo
32 della legge 17 maggio
1999, n. 144. Copia del
referto sanitario positivo
deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell'organo
di Polizia che ha proceduto
agli accertamenti, al
prefetto del luogo della
commessa violazione per gli
eventuali provvedimenti di
competenza. 6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento. 7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186. 8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2". |
|
(Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione". 2. Il comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di 60 giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi previsti dal comma 1-bis. Gli atti corredati della prova della avvenuta contestazione o notificazione devono essere corredati delle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso". |
|
(Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 1. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "emette, entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "adotta, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività della adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto. 1-ter. Quando il ricorrente abbia fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 s'interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento della audizione |
|
o, in caso di mancata
presentazione del ricorrente,
comunque fino alla data
fissata per l'audizione
stessa. Se il ricorrente non
si presenta alla data fissata
per l'audizione, senza
allegare giustificazione
della sua assenza, il
prefetto decide sul ricorso,
senza ulteriori formalità".
3. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole: "L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo 201" sono sostituite dalle seguenti: "L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di 150 giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201". 4. Dopo l'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 204-bis. - (Ricorso al giudice di pace). - 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione. 2. Il ricorso si propone secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo e si estende alle sanzioni accessorie. |
|
3. All'atto del
deposito del ricorso il
ricorrente, deve versare
presso la cancelleria del
giudice di pace, a pena
d'inammissibilità del
ricorso, una somma pari alla
metà del massimo edittale
della sanzione inflitta
dall'organo accertatore.
Detta somma, in caso di
accoglimento del ricorso,
viene restituita al
ricorrente. 4. Il ricorso è, del pari, inammissibile laddove sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203. 5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua viene restituita al ricorrente. 6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso. |
|
7. Fermo restando
il principio del libero
convincimento, nella
determinazione della
sanzione, il giudice di pace
non può applicare una
sanzione inferiore al minimo
edittale sancito dalla legge
per la violazione
accertata. 8. Nel caso di rigetto del ricorso, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida. 9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7, si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205". (Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 1. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208". |
|
Art.
(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 1. Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole "certificato d'idoneità tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di circolazione"; al medesimo comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di fermo amministrativo di veicolo diverso da ciclomotore la carta di circolazione è ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, presso l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione". 2. Al comma 2 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "il veicolo è restituito all'avente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto". 3. Il comma 8 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "8.Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa |
|
del pagamento di
una somma da euro 656,25 ad
euro 2.628,15. E' disposta,
inoltre, la custodia del
veicolo in un deposito
autorizzato". |
|
|
|
|
1. Le disposizioni
dell'articolo 3 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002,
n.9, entrano in vigore il 1^
luglio 2004. |
1. Identico. |
|
2. All'articolo 6,
comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n.9, le parole:
"e delle autoscuole di cui
all'articolo 123" sono
sostituite dalle seguenti: ",
delle autoscuole di cui
all'articolo 123 e dei
soggetti di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264.". |
2. Identico. |
|
3. All'articolo 7,
comma 1, del decreto
legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9, sono apportate le
seguenti modifiche: |
3. All'articolo 7,
comma 1, capoverso Art.
126-bis, del decreto
legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9, sono apportate le
seguenti modifiche: |
|
a) al comma 1,
nel secondo periodo, le
parole: "a seguito della
violazione" sono sostituite
dalle seguenti: "a seguito
della comunicazione
all'anagrafe di cui sopra
della violazione"; |
a) identica; |
|
b) al comma 2,
nell'ultimo periodo, le
parole: "o mediante moduli
cartacei predisposti dal
Dipartimento per i trasporti
terrestri" sono soppresse; |
b) identica; |
|
c) al comma 4
dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: "Per i
titolari di certificato di
abilitazione professionale
nonché di patente C, C+E, D,
D+E, la frequenza di
specifici corsi di
aggiornamento consente di
recuperare 9 punti.". |
c) al comma 4
dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: "Per i
titolari di certificato di
abilitazione professionale
e unitamente di patente
B, C, C+E, D, D+E, la
frequenza di specifici corsi
di aggiornamento consente di
recuperare 9 punti."; |
|
c-bis) al comma
5, le parole: "tre anni" sono
sostituite dalle seguenti:
"due anni". |
|
4. Gli articoli 13 e 14
del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, sono
abrogati. |
4. Identico. |
|
5. All'articolo 18
del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, al comma
3, le parole: "1^ gennaio
2004" sono sostituite dalle
seguenti: "1^ luglio
2004". |
5. Identico. |
|
6. Le disposizioni
dell'articolo 119, comma 6,
dell'articolo 129, comma 4, e
dell'articolo 130, comma
2-bis primo periodo,
del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni
ed integrazioni, come
modificate dall'articolo 2,
commi 2, 5 e 6, hanno effetto
dal 1^ settembre 2003. |
6. Le disposizioni
dell'articolo 119, comma 6,
dell'articolo 129, comma 4, e
dell'articolo 130, comma
2-bis primo periodo,
del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni,
come modificate dall'articolo
2, commi 2, 5 e 6, hanno
effetto dal 1^ settembre
2003. |
|
7. Le disposizioni
dell'articolo 170, comma 2,
del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come
modificate dall'articolo 3,
comma 10, hanno effetto a
decorrere dal 1^ luglio
2004. |
7. Identico. |
| 8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1^ luglio 2004. |
8. Identico. |
|
9. Al comma 1
dell'articolo 4 del
decreto-legge 12 giugno 2002,
n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2002, n. 168, le
parole: "di cui agli articoli
142 e 148 del decreto
legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni," sono
sostituite dalle seguenti:
"di cui agli articoli 142,
148 e 176 del decreto
legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni,". |
9. Al comma 1
dell'articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno
2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2002, n. 168, le
parole: "di cui agli articoli
142 e 148 dello stesso
decreto legislativo, e
successive modificazioni,"
sono sostituite dalle
seguenti: "di cui agli
articoli 142, 148 e 176
dello stesso decreto
legislativo, e successive
modificazioni,". |
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