XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4102-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4102;
rilevato che le disposizioni contenute nel
provvedimento incidono su numerosi e distinti settori
dell'ordinamento e che la maggior parte di esse risultano
unificate esclusivamente dalla finalità di prorogare termini
legislativamente previsti mentre le rimanenti (articoli 7,
comma 2, 8, 13, 14) contengono disposizioni "urgenti
ordinamentali", così come indicato nel titolo del
provvedimento;
rilevato, peraltro, che alcuni tra i termini prorogati
non sono di imminente scadenza (articoli 6, 10);
rilevato altresì che ove si è ricorso alla tecnica
della novellazione, non si è proceduto in conformità a quanto
indicato al punto 9) della circolare dei Presidenti della
Camera e del Sento e dal Presidente del Consiglio dell'aprile
2001, con riferimento all'unità minima di testo da
sostituire;
rilevato che il provvedimento non risulta corredato
delle relazioni sull'analisi tecnico-normativa e della scheda
sull'impatto della regolamentazione;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
agli articoli 1, 4, 5, 10, 11, 14 e 15, che non
intervengono direttamente sulle disposizioni contenenti i
termini da prorogare limitandosi a richiamarle, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di procedere alla novellazione delle
relative disposizioni;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 8, relativo alla ricognizione delle
posizioni dei concessionari delle scommesse ippiche, dovrebbe
chiarirsi l'effettiva portata della disposizione in quanto
l'attività di ricognizione prevista non sembrerebbe
determinare automaticamente una sospensione del potere di
revoca delle concessioni in caso di inadempienze da parte dei
titolari, così come si evincerebbe dalla relazione
introduttiva del disegno di legge di conversione. Peraltro,
trattandosi di una disposizione apparentemente volta a fare
salvi gli effetti di un precedente decreto-legge non
convertito nei termini costituzionalmente previsti, la stessa
sarebbe più correttamente collocabile nel disegno di legge di
conversione;
all'articolo 9, relativo alla proroga del termine per
la trasformazione della veste giuridica delle associazioni dei
produttori riconosciute, dovrebbe valutarsi la coerenza della
previsione di tale proroga nel provvedimento in esame, dal
momento che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, co. 1,
lettera q) della legge 7 marzo 2003, n. 38, il Governo è
stato delegato a modificare il termine citato, portandolo -
analogamente a quanto dispone il decreto-legge - da 24 a 36
mesi.
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo della specificità e omogeneità di
contenuto:
dovrebbe essere valutata l'opportunità di limitare
quanto più possibile la disomogeneità ab origine del
contenuto dei decreti-legge ciò in quanto essa implica, per
l'utente, una difficoltà conoscitiva dei contenuti dello
stesso, difficoltà che può essere ulteriormente aggravata
dalla possibilità di ampi interventi emendativi in sede
parlamentare.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4102, di conversione
del decreto-legge n. 147 del 2003, recante proroga di termini
e disposizioni urgenti ordinamentali;
valutata positivamente l'opportunità di adottare misure
urgenti di proroga di termini in scadenza, volte a far fronte
a particolari situazioni di criticità registratesi in numerosi
settori dell'ordinamento, in attesa di più organici interventi
di riforma nei medesimi settori;
rilevato come la Commissione Finanze abbia approvato,
l'11 giugno 2003, la risoluzione 7-00251 Scherini, la quale
impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare
ulteriormente le misure fiscali agevolative per i prodotti
petroliferi utilizzati come combustibile da riscaldamento
nelle zone climaticamente svantaggiate,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento all'articolo 12, valuti la Commissione
di merito l'opportunità di estendere la proroga dei termini in
materia civilistica recata dalla disposizione anche alle
imprese ubicate in altre aree del paese recentemente colpite
da eventi calamitosi;
2) sempre con riferimento all'articolo 12, valuti la
Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la proroga
dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie per
l'approvazione del bilancio non determina ricadute
sull'adempimento degli obblighi tributari gravanti sulle
imprese e sull'andamento del gettito tributario;
3) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità
di introdurre una disposizione di proroga delle agevolazioni
fiscali per le ristrutturazioni edilizie, la cui vigenza verrà
meno il 30 settembre 2003, in considerazione del positivo
impatto che tali misure hanno finora avuto sull'emersione di
basi imponibili e, conseguentemente, sull'andamento delle
entrate fiscali;
4) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità
di prevedere una proroga del regime fiscale agevolato in
vigore fino al 30 giugno 2003 in materia di accise sui
prodotti petroliferi utilizzati come combustibili da
riscaldamento nelle zone climaticamente svantaggiate, nonché
di prorogare gli incentivi fiscali già previsti per la
rottamazione degli autoveicoli.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4102, recante
"Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti
ordinamentali", nel testo risultante dagli emendamenti
approvati;
considerato positivamente il contenuto delle proroghe
disposte in relazione ad alcuni provvedimenti di natura
infrastrutturale;
valutata altresì con favore la proroga di cui
all'articolo 12-bis, inserito nel corso dell'esame
presso la Commissione di merito;
rilevato peraltro che, con riferimento all'articolo 3,
la proroga riguarda il completamento di opere pubbliche
previste in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, svoltasi nel
dicembre 2000;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, valuti la Commissione di merito
l'opportunità che, unitamente alla proroga ivi disposta,
possano essere introdotte misure atte a garantire tempi certi
per il completamento delle opere programmate in occasione
della citata Conferenza delle Nazioni Unite, anche ai fini di
un positivo effetto sull'economia e sul settore edilizio in
genere;
b) valuti altresì la Commissione di merito la
possibilità di disporre, nell'ambito delle proroghe di cui al
presente provvedimento, anche una proroga al 31 dicembre 2003
del termine di cui all'articolo 2, comma 5, della legge
finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002), relativo alle
disposizioni agevolative volte ad incentivare la realizzazione
di interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge: "Conversione in legge del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di
termini e disposizioni urgenti ordinamentali", nel testo
elaborato dalla Commissione (C. 4102),
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
differire di ulteriori sei mesi il termine di cui all'articolo
2 del decreto-legge.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione attività produttive, commercio e
turismo,
esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di
termini e disposizioni urgenti ordinamentali (C. 4102), nel
testo risultante dagli emendamenti approvati;
rilevato, in particolare, che l'articolo 12 reca
disposizioni di differimento di termini in favore delle
imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eventi
calamitosi del novembre 2002 e che l'articolo 17 interviene in
materia di termini di versamento delle aliquote del prodotto
della coltivazione di idrocarburi che il titolare della
concessione ha l'obbligo di corrispondere allo Stato, alle
regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati;
rilevato altresì che sussiste l'esigenza di una proroga
di ulteriori termini previsti da disposizioni legislative al
fine di evitare conseguenze negative sul piano economico e
sociale, come, ad esempio, nel caso dei termini di adeguamento
alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive a
seguito della recente modifica della regola tecnica di
prevenzione incendi per le attività ricettive
turistico-alberghiere;
considerato che l'entrata in vigore, a far data dal 30
giugno 2003, delle nuove disposizioni in materia di esproprio
e pubblica utilità contenute nel testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, rischia
di rallentare in modo significativo le procedure autorizzative
per la realizzazione delle reti energetiche, in quanto la
nuova disciplina risulta funzionale rispetto ad infrastrutture
puntuali ma difficilmente applicabile ad infrastrutture
lineari, che si sviluppano anche per molti chilometri;
considerato inoltre che la scadenza, intervenuta il 31
dicembre 2002, dei termini per la presentazione al Ministero
delle attività produttive della documentazione finale di spesa
e della documentazione di collaudo delle reti di distribuzione
del gas metano nel Mezzogiorno rischia di determinare la
revoca dei finanziamenti già concessi per opere in gran parte
e in taluni casi integralmente realizzate,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno prevedere, nelle more di un
più ampio intervento normativo che potrebbe trovare
realizzazione nell'ambito del disegno di legge di riordino del
settore energetico, che le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si
applichino alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno
2004;
b) appare opportuno prevedere che i termini per la
presentazione al Ministero delle attività produttive della
documentazione finale di spesa e della documentazione di
collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della
legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre
dal decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, siano
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
NULLA OSTA
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4102
Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 147 del
2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti
ordinamentali,
ritenendo comunque indispensabile una rapida
approvazione parlamentare del disegno di legge recante
"Disposizioni relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche",
al più tardi entro il termine del 25 agosto 2003, stabilito
dall'articolo 8 del decreto-legge,
considerando che il termine per la revoca di
autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'impresa per i
consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, che
l'articolo 10 del decreto-legge proroga di 18 mesi, deve
ritenersi non più ulteriormente prorogabile,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
si valuti l'opportunità di introdurre un differimento
del termine per l'adeguamento degli scarichi previsto
dall'articolo 62, comma 11, terzo periodo, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, il cui rispetto si è
rivelato essere assai difficoltoso specie nelle zone agricole
e nelle zone con presenza di attività ittico-conserviere;
si valuti l'opportunità di introdurre un differimento
del termine per la denuncia dei pozzi stabilito dall'articolo
23, comma 6-bis, primo periodo, del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152.