XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4102-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 4102;

              rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento incidono su numerosi e distinti settori dell'ordinamento e che la maggior parte di esse risultano unificate esclusivamente dalla finalità di prorogare termini legislativamente previsti mentre le rimanenti (articoli 7, comma 2, 8, 13, 14) contengono disposizioni "urgenti ordinamentali", così come indicato nel titolo del provvedimento;

              rilevato, peraltro, che alcuni tra i termini prorogati non sono di imminente scadenza (articoli 6, 10);

              rilevato altresì che ove si è ricorso alla tecnica della novellazione, non si è proceduto in conformità a quanto indicato al punto 9) della circolare dei Presidenti della Camera e del Sento e dal Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, con riferimento all'unità minima di testo da sostituire;

              rilevato che il provvedimento non risulta corredato delle relazioni sull'analisi tecnico-normativa e della scheda sull'impatto della regolamentazione;

          alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              agli articoli 1, 4, 5, 10, 11, 14 e 15, che non intervengono direttamente sulle disposizioni contenenti i termini da prorogare limitandosi a richiamarle, dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere alla novellazione delle relative disposizioni;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 8, relativo alla ricognizione delle posizioni dei concessionari delle scommesse ippiche, dovrebbe chiarirsi l'effettiva portata della disposizione in quanto l'attività di ricognizione prevista non sembrerebbe determinare automaticamente una sospensione del potere di revoca delle concessioni in caso di inadempienze da parte dei titolari, così come si evincerebbe dalla relazione introduttiva del disegno di legge di conversione. Peraltro, trattandosi di una disposizione apparentemente volta a fare salvi gli effetti di un precedente decreto-legge non convertito nei termini costituzionalmente previsti, la stessa sarebbe più correttamente collocabile nel disegno di legge di conversione;
              all'articolo 9, relativo alla proroga del termine per la trasformazione della veste giuridica delle associazioni dei produttori riconosciute, dovrebbe valutarsi la coerenza della previsione di tale proroga nel provvedimento in esame, dal momento che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, co. 1, lettera q) della legge 7 marzo 2003, n. 38, il Governo è stato delegato a modificare il termine citato, portandolo - analogamente a quanto dispone il decreto-legge - da 24 a 36 mesi.

          Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

              sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

              dovrebbe essere valutata l'opportunità di limitare quanto più possibile la disomogeneità ab origine del contenuto dei decreti-legge ciò in quanto essa implica, per l'utente, una difficoltà conoscitiva dei contenuti dello stesso, difficoltà che può essere ulteriormente aggravata dalla possibilità di ampi interventi emendativi in sede parlamentare.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 4102, di conversione del decreto-legge n. 147 del 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

              valutata positivamente l'opportunità di adottare misure urgenti di proroga di termini in scadenza, volte a far fronte a particolari situazioni di criticità registratesi in numerosi settori dell'ordinamento, in attesa di più organici interventi di riforma nei medesimi settori;

              rilevato come la Commissione Finanze abbia approvato, l'11 giugno 2003, la risoluzione 7-00251 Scherini, la quale impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente le misure fiscali agevolative per i prodotti petroliferi utilizzati come combustibile da riscaldamento nelle zone climaticamente svantaggiate,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

          1) con riferimento all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la proroga dei termini in materia civilistica recata dalla disposizione anche alle imprese ubicate in altre aree del paese recentemente colpite da eventi calamitosi;

          2) sempre con riferimento all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie per l'approvazione del bilancio non determina ricadute sull'adempimento degli obblighi tributari gravanti sulle imprese e sull'andamento del gettito tributario;

          3) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una disposizione di proroga delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, la cui vigenza verrà meno il 30 settembre 2003, in considerazione del positivo impatto che tali misure hanno finora avuto sull'emersione di basi imponibili e, conseguentemente, sull'andamento delle entrate fiscali;

          4) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una proroga del regime fiscale agevolato in vigore fino al 30 giugno 2003 in materia di accise sui prodotti petroliferi utilizzati come combustibili da riscaldamento nelle zone climaticamente svantaggiate, nonché di prorogare gli incentivi fiscali già previsti per la rottamazione degli autoveicoli.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


      La VIII Commissione,


            esaminato il disegno di legge n. 4102, recante "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali", nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

            considerato positivamente il contenuto delle proroghe disposte in relazione ad alcuni provvedimenti di natura infrastrutturale;

            valutata altresì con favore la proroga di cui all'articolo 12-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Commissione di merito;
            rilevato peraltro che, con riferimento all'articolo 3, la proroga riguarda il completamento di opere pubbliche previste in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, svoltasi nel dicembre 2000;

            esprime:


PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità che, unitamente alla proroga ivi disposta, possano essere introdotte misure atte a garantire tempi certi per il completamento delle opere programmate in occasione della citata Conferenza delle Nazioni Unite, anche ai fini di un positivo effetto sull'economia e sul settore edilizio in genere;

            b) valuti altresì la Commissione di merito la possibilità di disporre, nell'ambito delle proroghe di cui al presente provvedimento, anche una proroga al 31 dicembre 2003 del termine di cui all'articolo 2, comma 5, della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002), relativo alle disposizioni agevolative volte ad incentivare la realizzazione di interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


      La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali", nel testo elaborato dalla Commissione (C. 4102),

            delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di differire di ulteriori sei mesi il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge.



PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


      La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali (C. 4102), nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

            rilevato, in particolare, che l'articolo 12 reca disposizioni di differimento di termini in favore delle imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eventi calamitosi del novembre 2002 e che l'articolo 17 interviene in materia di termini di versamento delle aliquote del prodotto della coltivazione di idrocarburi che il titolare della concessione ha l'obbligo di corrispondere allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati;


            rilevato altresì che sussiste l'esigenza di una proroga di ulteriori termini previsti da disposizioni legislative al fine di evitare conseguenze negative sul piano economico e sociale, come, ad esempio, nel caso dei termini di adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive a seguito della recente modifica della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere;

            considerato che l'entrata in vigore, a far data dal 30 giugno 2003, delle nuove disposizioni in materia di esproprio e pubblica utilità contenute nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, rischia di rallentare in modo significativo le procedure autorizzative per la realizzazione delle reti energetiche, in quanto la nuova disciplina risulta funzionale rispetto ad infrastrutture puntuali ma difficilmente applicabile ad infrastrutture lineari, che si sviluppano anche per molti chilometri;

            considerato inoltre che la scadenza, intervenuta il 31 dicembre 2002, dei termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo delle reti di distribuzione del gas metano nel Mezzogiorno rischia di determinare la revoca dei finanziamenti già concessi per opere in gran parte e in taluni casi integralmente realizzate,

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) appare opportuno prevedere, nelle more di un più ampio intervento normativo che potrebbe trovare realizzazione nell'ambito del disegno di legge di riordino del settore energetico, che le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applichino alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004;

            b) appare opportuno prevedere che i termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre dal decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, siano ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


NULLA OSTA
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione,

              esaminato il testo del disegno di legge C. 4102 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 147 del 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali,

              ritenendo comunque indispensabile una rapida approvazione parlamentare del disegno di legge recante "Disposizioni relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche", al più tardi entro il termine del 25 agosto 2003, stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge,
              considerando che il termine per la revoca di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'impresa per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, che l'articolo 10 del decreto-legge proroga di 18 mesi, deve ritenersi non più ulteriormente prorogabile,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              si valuti l'opportunità di introdurre un differimento del termine per l'adeguamento degli scarichi previsto dall'articolo 62, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, il cui rispetto si è rivelato essere assai difficoltoso specie nelle zone agricole e nelle zone con presenza di attività ittico-conserviere;

              si valuti l'opportunità di introdurre un differimento del termine per la denuncia dei pozzi stabilito dall'articolo 23, comma 6-bis, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.



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