XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4102-A




Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno
2003.


Proroga di termini e disposizioni urgenti
ordinamentali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una più concreta attuazione dei medesimi adempimenti e per corrispondere a pressanti esigenze di ordine sociale ed organizzativo, nonché di modificare la normativa vigente in determinati settori socio-economici;

          Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 e del 19 giugno 2003;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle comunicazioni, della giustizia e delle attività produttive;


emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Sospensione delle
procedure esecutive di
rilascio per finita
locazione).
Articolo 1.

(Sospensione delle
procedure esecutive di
rilascio per finita
locazione).

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.
Identico.

Articolo 2.

(Liberalizzazione
dell'accesso al mercato
dell'autotrasporto di
merci
per conto di terzi).
Articolo 2.

(Liberalizzazione
dell'accesso al mercato
dell'autotrasporto di
merci
per conto di terzi).

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2004".
1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".


Articolo 3.

(Riqualificazione urbana
della città di
Palermo).
Articolo 3.

(Riqualificazione urbana
della città di
Palermo).

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: "entro il 30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003".
Identico.

Articolo 4.

(Norme per la sicurezza
degli impianti).
Articolo 4.

(Norme per la sicurezza
degli impianti).

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1^ gennaio 2004.
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1^ gennaio 2004.


Articolo 5.

(Interventi per la
ricostruzione nei comuni
colpiti da eventi
sismici).
Articolo 5.

(Interventi per la
ricostruzione nei comuni
colpiti da eventi
sismici).

1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di sei mesi.
Identico.


Articolo 6.

(Obblighi di servizio
pubblico per il trasporto
ferroviario).
Articolo 6.

(Obblighi di servizio
pubblico per il trasporto
ferroviario).

1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1^ agosto 2002, n. 166, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2005".
Identico.

Articolo 7.

(Enti pubblici).
Articolo 7.

(Enti pubblici).

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "entro il 30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137".
Identico.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite all'ente Registro Italiano Dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.


Articolo 8.

(Disposizioni
sull'UNIRE).
Articolo 8.

(Disposizioni
sull'UNIRE).

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Identico.

Articolo 9.

(Disposizioni per le
associazioni di produttori
riconosciute ai sensi della
legge 20 ottobre 1978, n.
674).
Articolo 9.

(Disposizioni per le
associazioni di produttori
riconosciute ai sensi della
legge 20 ottobre 1978, n.
674).

1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi".
Identico.


Articolo 10.

(Disposizioni sui
consorzi agrari).
Articolo 10.

(Disposizioni sui
consorzi agrari).

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato di diciotto mesi.
Identico.

Articolo 11.

(Gestioni fuori
bilancio).
Articolo 11.

(Gestioni fuori
bilancio).

1. Il termine del 1^ luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 31 dicembre 2003.
Identico.


Articolo 12.

(Interventi a favore
delle imprese colpite da
eventi calamitosi
nel novembre 2002).
Articolo 12.

(Interventi a favore
delle imprese colpite da
eventi calamitosi
nel novembre 2002).

1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi calamitosi del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1^ ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.
1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi calamitosi del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1^ ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.
2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.
2. Identico.

Articolo 12-bis.

(Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di
pericolo).

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è differito al 31 dicembre 2005.


Articolo 13.

(Contributi alle famiglie
per attività
educative).
Articolo 13.

(Contributi alle famiglie
per attività
educative).

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "Con decreto" sono inserite le seguenti: "di natura Identico.
non regolamentare" e dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca," sono soppresse le seguenti: "da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".


Articolo 14.

(Disposizioni in materia
d'accesso alle
professioni).
Articolo 14.

(Disposizioni in materia
d'accesso alle
professioni).

1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, già prorogata fino all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n. 173, è ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004.
1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, già prorogata fino all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n. 173, è ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004.

Articolo 15.

(Difesa d'ufficio e
procedimenti civili davanti
al tribunale
per i minorenni).
Articolo 15.

(Difesa d'ufficio e
procedimenti civili davanti
al tribunale
per i minorenni).

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1^ luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.
Identico.


Articolo 16.

(Consigli nazionali e
locali degli Ordini dei
dottori commercialisti
e dei ragionieri e periti
commerciali).
Articolo 16.

(Consigli nazionali e
locali degli Ordini dei
dottori commercialisti
e dei ragionieri e periti
commerciali).

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.
Identico.
2. E' data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.

Articolo 17.

(Aliquote sui prodotti
della coltivazione di
idrocarburi).
Articolo 17.

(Aliquote sui prodotti
della coltivazione di
idrocarburi).

1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004.
Identico.
2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.

Articolo 18.

(Entrata in vigore).

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 24 giugno 2003.


CIAMPI


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Gasparri, Ministro delle comunicazioni.
Castelli, Ministro della giustizia.
Marzano, Ministro delle attività produttive.


Visto, il Guardasigilli:Castelli.



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