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1. La sospensione delle
procedure esecutive di
rilascio per finita locazione
di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 20
giugno 2002, n. 122,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2002, n. 185, è
prorogata fino al 30 giugno
2004. |
Identico. |
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1. All'articolo 22,
comma 1-bis, del
decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395, le
parole: "30 giugno 2003" sono
sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2004". |
1. All'articolo 22,
comma 1-bis, del
decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395, le
parole: "30 giugno 2003" sono
sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2004". |
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1. Nell'articolo 1,
comma 1, della legge 29
novembre 2001, n. 436, le
parole: "entro il 30 giugno
2003" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31
dicembre 2003". |
Identico. |
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1. Le disposizioni del
capo quinto della parte
seconda del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia
edilizia, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, hanno effetto a
decorrere dal 1^ gennaio
2004. |
1. Le disposizioni del
capo quinto della parte
seconda del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia
edilizia, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, hanno effetto a
decorrere dal 1^ gennaio
2004. |
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1. Il termine previsto
dall'articolo 86, comma 2,
secondo periodo, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, è
prorogato di sei mesi. |
Identico. |
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1. All'articolo 38,
comma 3, della legge 1^
agosto 2002, n. 166, le
parole: "e comunque non oltre
il 31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "e
comunque non oltre il 31
dicembre 2005". |
Identico. |
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1. Nell'articolo 28,
comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, le
parole: "entro il 30 giugno
2003" sono sostituite dalle
seguenti: "entro sei mesi
dalla scadenza del termine di
cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 6 luglio 2002, n.
137". |
Identico. |
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2. Alla data di
entrata in vigore del decreto
del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n.
136, previsto dall'articolo
91 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, sono
trasferite all'ente Registro
Italiano Dighe (RID) con le
inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane ed i
comandi in atto, le funzioni
del soppresso Servizio
nazionale dighe. |
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1. Il Ministero delle
politiche agricole e
forestali, avvalendosi
dell'Unione nazionale per
l'incremento delle razze
equine (UNIRE), ed il
Ministero dell'economia e
delle finanze procedono,
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto, nei
riguardi, rispettivamente,
dei titolari di concessione
in atto alla data di entrata
in vigore del regolamento
emanato ai sensi
dell'articolo 3, comma 78,
della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, nonché dei titolari
di concessione attribuita
successivamente, ai sensi del
predetto regolamento, alla
ricognizione delle posizioni
relative a ciascun
concessionario anche
conseguenti a disposizioni
aventi forza di legge
decadute anteriormente alla
data di entrata in vigore del
presente decreto. |
Identico. |
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1. All'articolo 26,
comma 7, del decreto
legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, le parole: "entro
ventiquattro mesi" sono
sostituite dalle seguenti:
"entro trentasei mesi". |
Identico. |
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1. Il termine di cui
all'articolo 5, comma 4,
della legge 28 ottobre 1999,
n. 410, è prorogato di
diciotto mesi. |
Identico. |
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1. Il termine del 1^
luglio 2003 previsto
dall'articolo 93, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è differito al 31
dicembre 2003. |
Identico. |
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1. Per le imprese che
hanno subito gravi danni a
seguito degli eccezionali
eventi calamitosi del
novembre 2002, ubicate nelle
aree dichiarate in stato di
emergenza con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 29 novembre
2002, i cui fabbricati ed
immobili, sedi di attività
produttive, sono stati
oggetto di ordinanza
sindacale di sgombero per
inagibilità totale o parziale
o di ordinanza di
interdizione al traffico
delle principali vie di
accesso al territorio
comunale, i termini stabiliti
dagli articoli 2364, secondo
comma, 2447, 2486, secondo
comma, e 2496, primo comma,
del codice civile sono
differiti a dodici mesi dalla
chiusura dell'esercizio
scadente nel periodo compreso
tra il 1^ ottobre 2002 e il
30 settembre 2003. |
1. Per le imprese che
hanno subito gravi danni a
seguito degli eccezionali
eventi calamitosi del
novembre 2002, ubicate nelle
aree dichiarate in stato di
emergenza con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 29 novembre
2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
288 del 9 dicembre 2002, i
cui fabbricati ed immobili,
sedi di attività produttive,
sono stati oggetto di
ordinanza sindacale di
sgombero per inagibilità
totale o parziale o di
ordinanza di interdizione al
traffico delle principali vie
di accesso al territorio
comunale, i termini stabiliti
dagli articoli 2364, secondo
comma, 2447, 2486, secondo
comma, e 2496, primo comma,
del codice civile sono
differiti a dodici mesi dalla
chiusura dell'esercizio
scadente nel periodo compreso
tra il 1^ ottobre 2002 e il
30 settembre 2003. |
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2. I gravi danni
subiti dalle imprese in
conseguenza degli eventi
calamitosi di cui al comma 1,
od i costi e le spese
relativi ai lavori di
ripristino conseguenti agli
eventi stessi, al netto degli
eventuali contributi a fondo
perduto, possono essere
ammortizzati in più esercizi
fino ad un massimo di dieci
anni. |
2. Identico. |
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(Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è differito al 31 dicembre 2005. |
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| 1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "Con decreto" sono inserite le seguenti: "di natura |
Identico. |
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non regolamentare" e dopo
le parole: "di concerto con
il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca," sono soppresse le
seguenti: "da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto
1988, n. 400". |
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1. La procedura per lo
svolgimento delle prove di
accesso alle scuole di
specializzazione per le
professioni legali
dall'articolo 9, comma 2, del
decreto del Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica 21 dicembre 1999,
n. 537, già prorogata fino
all'anno accademico 2002-2003
dall'articolo 2 del
decreto-legge 10 giugno 2002,
n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2002, n. 173, è
ulteriormente prorogata fino
all'anno accademico
2003-2004. |
1. La procedura per lo
svolgimento delle prove di
accesso alle scuole di
specializzazione per le
professioni legali
prevista dall'articolo
9, comma 2, del decreto del
Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica 21 dicembre 1999,
n. 537, già prorogata fino
all'anno accademico 2002-2003
dall'articolo 2 del
decreto-legge 10 giugno 2002,
n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2002, n. 173, è
ulteriormente prorogata fino
all'anno accademico
2003-2004. |
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1. Le disposizioni
previste dal decreto-legge 1^
luglio 2002, n. 126,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 2
agosto 2002, n. 175, sono
prorogate al 30 giugno
2004. |
Identico. |
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1. In attesa del
riordino delle professioni di
dottore commercialista e di
ragioniere e perito
commerciale, di cui
all'articolo 3 del
decreto-legge 10 giugno 2002,
n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2002, n. 173, i
Consigli nazionali e locali
degli Ordini dei dottori
commercialisti e dei
ragionieri e periti
commerciali in carica alla
data di entrata in vigore del
presente decreto sono
prorogati fino al 31 dicembre
2005. |
Identico. |
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2. E' data facoltà ai
Consigli locali prorogati di
indire nuove elezioni alla
scadenza del mandato. In ogni
caso gli organi eletti
decadranno alla data del 31
dicembre 2005. |
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1. Il termine del 30
giugno previsto all'articolo
19, comma 9, del decreto
legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, per l'anno 2003 è
prorogato al 31 dicembre.
Conseguentemente il termine
del 15 luglio previsto
all'articolo 19, comma 11,
del medesimo decreto
legislativo, per l'anno 2003
è prorogato al 15 gennaio
2004. |
Identico. |
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2. Ai versamenti
differiti dalle disposizioni
di cui al comma 1 si
applicano gli interessi al
saggio legale. |
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