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| 1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fino al 31 dicembre 2004 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., può essere autorizzato l'esercizio temporaneo di | 1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, fino al 30 giugno 2005 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione |
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centrali termoelettriche
di potenza termica superiore
a 300 MW, inserite nei piani
di esercizio dello stesso
Gestore, anche in deroga ai
limiti di emissioni in
atmosfera e di qualità
dell'aria fissati nei
provvedimenti di
autorizzazione, ovvero
derivanti dall'applicazione
del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, nonché dal
regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 2
aprile 2002, n. 60. |
nazionale S.p.A., può
essere autorizzato
l'esercizio temporaneo di
singole centrali
termoelettriche di potenza
termica superiore a 300 MW,
inserite nei piani di
esercizio dello stesso
Gestore, anche in deroga ai
limiti di emissioni in
atmosfera e di qualità
dell'aria fissati nei
provvedimenti di
autorizzazione, ovvero
derivanti dall'applicazione
del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, nonché dal
regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 2
aprile 2002, n. 60. |
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2. Le condizioni di
esercizio degli impianti di
cui al comma 1 assicurano in
ogni caso il rispetto dei
valori limite di emissione
previsti dalla normativa
dell'Unione europea e per gli
impianti di potenza termica
nominale inferiore a 500 MW
dall'allegato 3, lettera
B, del decreto del
Ministro dell'ambiente in
data 12 luglio 1990,
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30
luglio 1990. |
2. Le condizioni di
esercizio degli impianti di
cui al comma 1 rispettano
i valori limite di
emissione previsti dalla
normativa dell'Unione europea
e per gli impianti di potenza
termica nominale inferiore a
500 MW dall'allegato 3,
lettera B, del decreto
del Ministro dell'ambiente in
data 12 luglio 1990,
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30
luglio 1990. |
|
3. Per le finalità e
con le procedure di cui al
comma 1, fino al 31 dicembre
2004, può essere determinato
il limite relativo alla
temperatura degli scarichi
termici di cui alla nota 1
della tabella 3, allegato 5,
del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, come
modificato ed integrato dal
decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 258, relativamente
agli scarichi derivanti
dall'esercizio delle centrali
termoelettriche inserite nei
piani di esercizio di cui al
comma 1. |
3. Per le finalità e
con le procedure di cui al
comma 1, fino al 30 giugno
2005, può essere
determinato il limite
relativo alla temperatura
degli scarichi termici di cui
alla nota 1 della tabella 3,
allegato 5, del decreto
legislativo 11 maggio 1999,
n. 152, come modificato ed
integrato dal decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n. 258, relativamente agli
scarichi derivanti
dall'esercizio delle centrali
termoelettriche inserite nei
piani di esercizio di cui al
comma 1. Le disposizioni
del presente comma non si
applicano alla laguna di
Venezia. |
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(Provvedimenti finalizzati alla riduzione |
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1. Allo scopo di
ridurre al massimo il rischio
di distacchi di energia
elettrica per l'utenza
diffusa, il Ministro delle
attività produttive, di
concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, è autorizzato
ad emanare, su motivata e
documentata segnalazione del
Gestore della rete di
trasmissione nazionale,
appositi decreti finalizzati
a promuovere o accelerare la
riprogrammazione
dell'utilizzo degli impianti
idroelettrici, la
concentrazione delle
manutenzioni, la possibile
riattivazione di impianti in
arresto di lunga durata e
l'incremento della capacità
interrompibile. |
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(Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete |
| 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con |
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il Ministro delle
attività produttive, da
emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente
decreto, nel rispetto dei
princìpi di salvaguardia
degli interessi pubblici
legati alla sicurezza ed
affidabilità del sistema
elettrico nazionale e di
autonomia imprenditoriale dei
soggetti attualmente
proprietari delle reti di
trasmissione elettrica, sono
definiti i criteri, le
modalità e le condizioni per
l'unificazione della
proprietà e della gestione
della rete elettrica
nazionale di trasmissione, la
gestione del soggetto
risultante dalla
unificazione, ivi inclusa la
disciplina dei diritti di
voto e la sua successiva
privatizzazione. 2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto. 3. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie"; |
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b) al comma 5, è
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Con
analogo decreto, si provvede
ad integrare o modificare la
concessione rilasciata in
tutti i casi di modifiche
nell'assetto e nelle funzioni
del gestore e, comunque, ove
il Ministro delle attività
produttive lo ritenga
necessario, per la migliore
funzionalità della
concessione medesima
all'esercizio delle attività
riservate al gestore"; c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "coloro che ne abbiano la disponibilità," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento,"; d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati". 4. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna società a controllo pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1^ luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del |
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capitale delle società
che sono proprietarie e che
gestiscono reti nazionali di
trasporto di energia
elettrica e di gas
naturale. 5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacità di importazione per le quali è consentita l'allocazione di una quota della loro capacità secondo le modalità di cui all'articolo 1-quinquies, comma 6. (Disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas 1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa. |
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2. Il termine di
cui al comma 1 si intende al
netto dei tempi necessari per
l'eventuale ottenimento della
licenza edilizia e delle
autorizzazioni relative alle
opere connesse e di eventuali
ritardi dovuti a cause di
forza maggiore che il
titolare dell'autorizzazione
ha l'obbligo di segnalare e
documentare. |
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3. L'autorizzazione di
cui al comma 1 stabilisce il
termine previsto per
l'entrata in esercizio
dell'impianto. 4. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 trasmette, all'amministrazione che rilascia l'autorizzazione medesima, copia della comunicazione di inizio lavori effettuata nei confronti del comune competente, nonché la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto. 5. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficoltà realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare. 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai titolari di concessioni o di autorizzazioni per la |
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realizzazione di
terminali di rigassificazione
di gas naturale liquefatto.
In tal caso, il termine di
dodici mesi di cui al comma 1
decorre dalla data di
ottenimento dell'ultima delle
autorizzazioni necessarie
alla costruzione del
terminale di rigassificazione
e delle opere ad esso
connesse e indispensabili,
ulteriori a quella di cui
all'articolo 8 della legge 24
novembre 2000, n. 340,
relative all'applicazione del
decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, e al rilascio
dell'eventuale concessione
demaniale per la costruzione
del terminale, nonché
all'autorizzazione delle
eventuali infrastrutture e
opere connesse indispensabili
per l'esercizio del terminale
e sottoposte ad autonomo
iter autorizzativo. 7. Ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni di cui ai commi 1 e 6 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, per un massimo di dodici mesi a partire dal quinto mese di ritardo dell'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito al comma 3, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 5. L'ammontare della sanzione è stabilito in 500 euro al mese per MW di potenza elettrica installata e in 50 euro al mese per milione di metri cubi annui di capacità di rigassificazione installata, rispettivamente per le opere di cui ai commi 1 e 6. 8. Il Ministro delle attività produttive comunica trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari l'andamento delle autorizzazioni di cui al comma 1. |
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Articolo
(Disposizioni per la sicurezza e la funzionalità 1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale, definisce gli standard di efficienza degli impianti e le relative modalità di verifica. In caso di mancato rispetto degli standard di cui al primo periodo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. |
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3. Gli impianti
idroelettrici di pompaggio
sono gestiti dai proprietari
che assicurano al Gestore
della rete di trasmissione
nazionale la massima
disponibilità degli impianti
per la gestione dei
transitori e dei picchi di
domanda. Tali impianti non
concorrono, per un periodo di
due anni dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, alla determinazione
del prezzo dell'energia
elettrica, come individuato
in base al sistema delle
offerte di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n.
79. Agli impianti
idroelettrici di pompaggio è
comunque riconosciuto, in
tale periodo, il prezzo che
si viene a formare attraverso
il medesimo sistema delle
offerte. 4. All'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "intesa come prodotto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1^ gennaio 2004". Sono abrogati i commi 9 e 10 dello stesso articolo 28 della legge n. 388 del 2000. 5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "Con provvedimento" sono inserite le seguenti: "del Ministro delle attività produttive e sentito il parere". |
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6. I soggetti non
titolari di concessioni di
trasporto e distribuzione di
energia elettrica che
realizzano a proprio carico
nuove linee elettriche di
interconnessione con i
sistemi elettrici di altri
Stati, in corrente continua o
con tecnologia equivalente,
possono richiedere, per
l'incremento della capacità
di interconnessione, come
risultante dal nuovo assetto
di rete, una esenzione dalla
disciplina che prevede il
diritto di accesso dei terzi.
L'esenzione è accordata, caso
per caso, per un periodo
compreso tra dieci e venti
anni dalla data di entrata in
esercizio delle nuove linee,
e per una quota compresa fra
il 50 e l'80 per cento delle
nuove capacità di trasporto
realizzate, dal Ministero
delle attività produttive,
sentito il parere
dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas. In casi
eccezionali, sentito il
Gestore della rete di
trasmissione nazionale,
l'esenzione si applica
altresì ai dispositivi di
interconnessione in corrente
alternata, a condizione che i
costi e i rischi degli
investimenti in questione
siano particolarmente
elevati, se paragonati ai
costi e ai rischi di norma
sostenuti al momento del
collegamento di due reti di
trasmissione nazionali
limitrofe mediante un
dispositivo di
interconnessione in corrente
alternata. Qualora la
capacità di nuova
realizzazione derivi da
un'interconnessione con uno
Stato membro dell'Unione
europea, l'esenzione è
accordata previa
consultazione delle autorità
competenti dello Stato
interessato. Con decreto del
Ministro delle attività
produttive sono definiti
modalità e criteri per il
rilascio dell'esenzione, nel
rispetto di quanto previsto
dalle disposizioni
comunitarie in materia. |
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7. L'Autorità per
l'energia elettrica e il gas
definisce, entro e non oltre
tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, le tariffe di
remunerazione delle reti di
trasporto e distribuzione,
per il successivo periodo
regolatorio, anche al fine di
garantire le esigenze di
sviluppo del servizio
elettrico, adottando criteri
che includano la
rivalutazione delle
infrastrutture, un valore del
tasso di rendimento privo di
rischio almeno in linea con
quello dei titoli di Stato a
lungo termine, nonché una
simmetrica ripartizione tra
utenti e imprese delle
maggiori efficienze
realizzate rispetto agli
obiettivi definiti con il
meccanismo del price
cap, applicato alle
componenti tariffarie
destinate alla copertura dei
costi operativi e degli
ammortamenti. 8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi; b) all'articolo 6, comma 1, è soppresso l'ultimo periodo; c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico"; |
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d) all'articolo
6, comma 3, al primo periodo,
sono soppresse le parole:
"per i contratti bilaterali
autorizzati in deroga al
sistema delle offerte di cui
all'articolo 5" e: "entro
trenta giorni dalla richiesta
dei soggetti interessati". 9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle attività produttive, a valere per l'anno successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, gli opportuni adeguamenti tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del programma. Per l'anno 2004 il programma suddetto è presentato al Ministro delle attività produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
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Articolo
(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW 1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda. 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al medesimo comma 1 e individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione. 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda. 4. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente. |
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5. Le regioni
disciplinano i procedimenti
di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio
di reti energetiche di
competenza regionale in
conformità ai princìpi e ai
termini temporali di cui al
presente articolo, prevedendo
che, per le opere che
ricadono nel territorio di
più regioni, le
autorizzazioni siano
rilasciate d'intesa tra le
regioni interessate. In caso
di inerzia o di mancata
definizione dell'intesa, lo
Stato esercita il potere
sostitutivo ai sensi
dell'articolo 120 della
Costituzione. 6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedimentali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali. 7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004. |
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8. Per la
costruzione e l'esercizio di
impianti di energia elettrica
di potenza superiore a 300 MW
termici si applicano le
disposizioni del
decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55. 9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "previo parere conforme del" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere del". |
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