XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4332
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico
nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il
raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per
garantire un adeguato livello di capacità di produzione di
energia elettrica, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) prevedere un sistema competitivo per la
remunerazione della capacità di produzione;
b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso
di nuova capacità produttiva, la possibilità di concorrere al
sistema di cui alla lettera a) anche per capacità di
nuova realizzazione;
c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e
sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non
superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non
rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni
integrative e correttive del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le
disposizioni alle particolari caratteristiche delle
infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione, unificazione e
semplificazione dei procedimenti;
b) semplificazione delle procedure di notifica e
di pubblicità dei procedimenti;
c) applicazione delle nuove disposizioni ai
procedimenti in corso.
4. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del
decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 2003, N.239
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio," sono inserite
le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 23 aprile 2002, n. 110,"; le parole: "fino
al 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 30 giugno 2005" e prima delle parole:
"centrali termoelettriche" è inserita la seguente:
"singole";
al comma 2, le parole: "assicurano in ogni
caso il rispetto dei" sono sostituite dalle seguenti:
"rispettano i";
al comma 3, le parole: "31 dicembre 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005" ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni
del presente comma non si applicano alla laguna di
Venezia".
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Provvedimenti finalizzati alla
riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica). -
1. Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di
distacchi di energia elettrica per l'utenza diffusa, il
Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è
autorizzato ad emanare, su motivata e documentata segnalazione
del Gestore della rete di trasmissione nazionale, appositi
decreti finalizzati a promuovere o accelerare la
riprogrammazione dell'utilizzo degli impianti idroelettrici,
la concentrazione delle manutenzioni, la possibile
riattivazione di impianti in arresto di lunga durata e
l'incremento della capacità interrompibile.
Art. 1-ter. - (Misure per l'organizzazione e lo
sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti). -
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nel rispetto dei princìpi di salvaguardia degli
interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del
sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei
soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione
elettrica, sono definiti i criteri, le modalità e le
condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione
della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione
del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la
disciplina dei diritti di voto e la sua successiva
privatizzazione.
2. Il Ministro delle attività produttive emana gli
indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di
energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani
di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti
di trasporto.
3. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "gestisce la rete senza
discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli
interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico
delle società di cui al comma 8" sono sostituite dalle
seguenti: "gestisce la rete, di cui può essere proprietario,
senza discriminazione di utenti o categorie di utenti;
delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della
rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico
delle società proprietarie";
b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Con analogo decreto, si provvede ad integrare o
modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di
modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e,
comunque, ove il Ministro delle attività produttive lo ritenga
necessario, per la migliore funzionalità della concessione
medesima all'esercizio delle attività riservate al
gestore";
c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole:
"coloro che ne abbiano la disponibilità," sono inserite le
seguenti: "fatta eccezione per il gestore della rete di
trasmissione nazionale in relazione alle attività di
trasmissione e dispacciamento,";
d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono
inserite le seguenti parole: "nel caso in cui non ne sia
proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei
confronti del Ministero delle attività produttive della
tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e
sviluppo della rete deliberati".
4. Ciascuna società operante nel settore della
produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia
elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società
controllate, controllanti, o controllate dalla medesima
controllante, e comunque ciascuna società a controllo
pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a
decorrere dal 1^ luglio 2007, quote superiori al 20 per cento
del capitale delle società che sono proprietarie e che
gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e
di gas naturale.
5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono
considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di
lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla
connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale
dell'energia elettrica, nonché le infrastrutture realizzate al
fine di potenziare la capacità di importazione per le quali è
consentita l'allocazione di una quota della loro capacità
secondo le modalità di cui all'articolo 1-quinquies,
comma 6.
Art. 1-quater. - (Disposizioni per la realizzazione
di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali
di rigassificazione di gas naturale liquefatto). - 1. Al
fine di conferire un elevato grado di certezza agli
investimenti previsti nel settore energetico e consentire
un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti
infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai
sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il
ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza
superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare
dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il
provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a
seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede
giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori
di realizzazione dell'iniziativa.
2. Il termine di cui al comma 1 si intende al netto
dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza
edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e
di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il
titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e
documentare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il
termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto.
4. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma
1 trasmette, all'amministrazione che rilascia l'autorizzazione
medesima, copia della comunicazione di inizio lavori
effettuata nei confronti del comune competente, nonché la
comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere
prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla
intervenuta difficoltà realizzativa dello specifico progetto o
per cause di forza maggiore che il titolare
dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e
documentare.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del
presente articolo si applicano anche ai titolari di
concessioni o di autorizzazioni per la realizzazione di
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. In
tal caso, il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre
dalla data di ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni
necessarie alla costruzione del terminale di rigassificazione
e delle opere ad esso connesse e indispensabili, ulteriori a
quella di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n.
340, relative all'applicazione del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, e al rilascio dell'eventuale concessione
demaniale per la costruzione del terminale, nonché
all'autorizzazione delle eventuali infrastrutture e opere
connesse indispensabili per l'esercizio del terminale e
sottoposte ad autonomo iter autorizzativo.
7. Ai soggetti titolari di autorizzazioni o di
concessioni di cui ai commi 1 e 6 è applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria mensile, per un massimo di dodici
mesi a partire dal quinto mese di ritardo dell'entrata in
esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito al comma
3, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di
cui al comma 5. L'ammontare della sanzione è stabilito in 500
euro al mese per MW di potenza elettrica installata e in 50
euro al mese per milione di metri cubi annui di capacità di
rigassificazione installata, rispettivamente per le opere di
cui ai commi 1 e 6.
8. Il Ministro delle attività produttive comunica
trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari
l'andamento delle autorizzazioni di cui al comma 1.
Art. 1-quinquies. - (Disposizioni per la sicurezza e
la funzionalità del settore elettrico). - 1. Gli
impianti di generazione di energia elettrica di potenza
nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di
perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari
dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente
fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati
dall'amministrazione competente, su conforme parere del
Ministero delle attività produttive, espresso sentito il
Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al
programma temporale di messa fuori servizio.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore
della rete di trasmissione nazionale, definisce gli
standard di efficienza degli impianti e le relative
modalità di verifica. In caso di mancato rispetto degli
standard di cui al primo periodo, l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste
dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481.
3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono
gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della rete
di trasmissione nazionale la massima disponibilità degli
impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di
domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due
anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, alla determinazione del
prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al
sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti
idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto, in tale
periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il
medesimo sistema delle offerte.
4. All'articolo 28, comma 8, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le parole da: "intesa come prodotto"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da
pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come
risultante dai contatori di assorbimento, e il numero
convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per
tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui
al presente comma decorre dal 1^ gennaio 2004". Sono abrogati
i commi 9 e 10 dello stesso articolo 28 della legge n. 388 del
2000.
5. All'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "Con
provvedimento" sono inserite le seguenti: "del Ministro delle
attività produttive e sentito il parere".
6. I soggetti non titolari di concessioni di
trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano
a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione
con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o
con tecnologia equivalente, possono richiedere, per
l'incremento della capacità di interconnessione, come
risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi.
L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo
compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in
esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il
50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto
realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito
il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In
casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di
trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresì ai
dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a
condizione che i costi e i rischi degli investimenti in
questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai
costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del
collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe
mediante un dispositivo di interconnessione in corrente
alternata. Qualora la capacità di nuova realizzazione derivi
da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione
europea, l'esenzione è accordata previa consultazione delle
autorità competenti dello Stato interessato. Con decreto del
Ministro delle attività produttive sono definiti modalità e
criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto
previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.
7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e
distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al
fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio
elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione
delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo
di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a
lungo termine, nonché una simmetrica ripartizione tra utenti e
imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli
obiettivi definiti con il meccanismo del price cap,
applicato alle componenti tariffarie destinate alla copertura
dei costi operativi e degli ammortamenti.
8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli
ultimi due periodi;
b) all'articolo 6, comma 1, è soppresso l'ultimo
periodo;
c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. Il Gestore della rete di trasmissione
nazionale può modificare i profili di immissione e di prelievo
dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle
clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3,
commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali
contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza
del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di
trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti
bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al
medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza
del sistema elettrico";
d) all'articolo 6, comma 3, al primo periodo,
sono soppresse le parole: "per i contratti bilaterali
autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui
all'articolo 5" e: "entro trenta giorni dalla richiesta dei
soggetti interessati".
9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale,
entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per l'approvazione,
al Ministro delle attività produttive, a valere per l'anno
successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale
miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del
sistema elettrico, indicando il relativo impegno economico per
l'attuazione. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
determina, con propria delibera, gli opportuni adeguamenti
tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del
programma. Per l'anno 2004 il programma suddetto è presentato
al Ministro delle attività produttive entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Art. 1-sexies. - (Semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto
dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici). - 1.
L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli
elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte
delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata
dalle amministrazioni statali competenti mediante un
procedimento unico secondo i princìpi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, entro il termine di sei mesi dalla data
di presentazione della domanda.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate
norme concernenti il procedimento di cui al medesimo comma 1 e
individuati l'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla
medesima autorizzazione.
3. Per i procedimenti relativamente ai quali non
sono prescritte le procedure di valutazione di impatto
ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel
termine di quattro mesi dalla data di presentazione della
domanda.
4. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di
pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto
ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti
energetiche di competenza regionale in conformità ai princìpi
e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo
che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni,
le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni
interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione
dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi
dell'articolo 120 della Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano
accordi di programma con i quali sono definite le modalità
organizzative e procedimentali per l'acquisizione del parere
regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle
opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete
elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante
importanza che interessano il territorio di più regioni anche
per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e
degli oli minerali.
7. Le norme del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti
energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si
applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2002, n.55.
9. All'articolo 3, comma 14, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "previo parere
conforme del" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere
del"".
Al titolo del decreto-legge, dopo le parole:
"disposizioni urgenti per la sicurezza" sono inserite le
seguenti: "e lo sviluppo".
DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 2003, N. 239