XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4269
Decreto-legge 31 luglio 2003, n. 230, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2003.
Ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami
per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che gli stanziamenti autorizzati dalla
normativa in materia si sono rivelati insufficienti rispetto
al numero di coloro che, in possesso dei requisiti prescritti,
hanno partecipato alla sessione riservata di esami per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;
Considerato che l'insufficienza dei finanziamenti non ha
reso possibile la corresponsione dei compensi spettanti a
tutto il personale impegnato nella sessione riservata, sia per
la docenza nei corsi, sia nelle commissioni dei relativi esami
finali, ingenerando un diffuso contenzioso, con numerose
sentenze di condanna dell'Amministrazione al pagamento delle
somme dovute ed alla corresponsione dei relativi interessi
legali, con pignoramenti di beni dello Stato;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
destinare alla copertura del maggiore fabbisogno di spesa un
finanziamento aggiuntivo, ad evitare ulteriori sentenze di
condanna dell'Amministrazione con conseguenti aggravi di
spese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Per la copertura del maggior fabbisogno derivante
dall'espletamento della sessione riservata di esami
finalizzata al conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge
3 maggio 1999, n. 124, è autorizzata la maggiore spesa di
34,083 milioni di euro per l'anno 2003 e di 19,317 milioni di
euro per l'anno 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede, quanto a 34,083 milioni di euro per l'anno 2003 e
quanto a 19,317 milioni di euro per l'anno 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:Castelli.