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1. Al fine di
assicurare le provvidenze del
Fondo di solidarietà
nazionale di cui alla legge
14 febbraio 1992, n. 185, in
favore delle imprese
agricole, singole e
associate, e delle
cooperative agricole di
conduzione, ricadenti nei
territori danneggiati dalle
calamità naturali e dalle
avversità atmosferiche
eccezionali del primo
semestre 2003, sono
autorizzati: |
1. Al fine di
assicurare le provvidenze del
Fondo di solidarietà
nazionale di cui alla legge
14 febbraio 1992, n.185, in
favore delle imprese
agricole, singole e
associate, e delle
cooperative agricole di
conduzione, ricadenti nei
territori danneggiati dalle
calamità naturali e dalle
avversità atmosferiche
eccezionali del primo
semestre 2003, ivi incluse
quelle previste dai commi 3 e
4, sono autorizzati: |
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a) il limite
d'impegno complessivo di 9,05
milioni di euro
quindicennale, a decorrere
dall'anno 2003; al relativo
onere si provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 13, comma
1, della legge 1^ agosto
2002, n. 166; |
a) identica; |
| b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si |
b) identica; |
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provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
politiche agricole e
forestali; |
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c) l'ulteriore
stanziamento di 32 milioni di
euro per l'anno 2003, al
relativo onere si provvede
mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate
incassate derivanti
dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27. |
c) l'ulteriore
stanziamento di 32 milioni di
euro per l'anno 2003, a
favore del citato Fondo di
solidarietà nazionale; al
relativo onere si
provvede, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4,
della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, mediante utilizzo
di quota parte delle
ulteriori maggiori
entrate incassate derivanti
dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27. |
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2. A decorrere dalle
calamità naturali e dalle
avversità atmosferiche
eccezionali del 2003, in
presenza di danni alle
produzioni vegetali, ai fini
dell'accertamento
dell'incidenza del danno
stesso sulla produzione lorda
vendibile sono escluse le
produzioni zootecniche. |
2. Nei limiti delle
risorse disponibili nel Fondo
di solidarietà nazionale di
cui alla legge 14 febbraio
1992, n. 185, per le
calamità naturali e per
le avversità atmosferiche
eccezionali del 2003, in
presenza di danni alle
produzioni vegetali, ai fini
dell'accertamento
dell'incidenza del danno
stesso sulla produzione lorda
vendibile sono escluse le
produzioni zootecniche. |
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3. Alle imprese che
hanno subito danni alle
produzioni ai sensi
dell'articolo 3, comma 1,
della legge 14 febbraio 1992,
n. 185, possono essere
concessi finanziamenti
decennali, con
preammortamento triennale,
per il pagamento delle rate
delle operazioni creditizie e
finanziarie inerenti
all'impresa agricola in
scadenza al 31 dicembre 2003.
Il concorso pubblico negli
interessi è limitato fino a
13.000 euro per impresa; può
essere concesso anche in
forma attualizzata, dopo la
rendicontazione della spesa
da parte dell'istituto di
credito che ha erogato il
finanziamento; è concesso, a
richiesta dell'interessato,
nei limiti delle
disponibilità finanziarie
assegnate a ogni singola
regione ed è alternativo alla
concessione del prestito
quinquennale di cui
all'articolo 3, comma 2,
lettera d), della
citata legge n. 185 del
1992. |
3. Alle imprese che
hanno subito danni alle
produzioni ai sensi
dell'articolo 3, comma 1,
della legge 14 febbraio 1992,
n. 185, possono essere
concessi finanziamenti
decennali, con
preammortamento triennale,
per il pagamento delle rate
delle operazioni creditizie e
finanziarie inerenti
all'impresa agricola in
scadenza al 31 dicembre 2003.
Il concorso pubblico negli
interessi è limitato fino a
13.000 euro per impresa; può
essere concesso anche in
forma attualizzata, dopo la
rendicontazione della spesa
da parte dell'istituto di
credito che ha erogato il
finanziamento; è concesso, a
richiesta dell'interessato,
nei limiti delle
disponibilità finanziarie
assegnate a ogni singola
regione ed è alternativo alla
concessione del prestito
quinquennale di cui
all'articolo 3, comma 2,
lettera b), della
citata legge n. 185 del
1992. |
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4. Le domande di
intervento di cui alla legge
14 febbraio 1992, n.185, per
le calamità naturali nel 2003
devono essere presentate agli
enti territoriali competenti
entro il termine perentorio
di 45 giorni dalla data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del
decreto di declaratoria delle
avversità atmosferiche. Il
limite contributivo previsto
dall'articolo 3, comma 2,
lettera a), della
citata legge n.185 del 1992 è
stabilito in 75.000 euro per
impresa agricola. |
4. Identico. |
| 4-bis. Tenuto conto delle caratteristiche di complementarietà ed integrazione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro trenta giorni dal completamento delle attività di collaudo, i beni mobili, immobili e immateriali acquistati o prodotti nell'ambito del progetto "TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, |
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n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104,
sono acquisiti dall'Agenzia
per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) senza
oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato. |
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(Fondo per il risparmio 1. Nell'ambito del fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, istituito ai sensi dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attivata una specifica linea di finanziamento, denominata "Fondo per il risparmio idrico ed energetico", avente come finalità il sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti idrici aziendali e il risparmio energetico in agricoltura. 2. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonché i requisiti minimi in termini di risparmio idrico degli impianti ammessi a contributo, sono definiti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole e forestali. |
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3. Confluiscono
nel Fondo di cui al comma
1: a) gli stanziamenti assegnati ad unità previsionali di base del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; b) le disponibilità finanziarie accertate a decorrere dal 1^ gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate semestralmente al Fondo di cui al presente articolo. |
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| 1. Gli animali abbattuti in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilità per il proseguimento dei cicli produttivi, nonché i prodotti che presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge, sono sequestrati, denaturati mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione ad opera di ditte iscritte all'albo di cui all'articolo 30 del decreto | 1. Gli animali delle specie bovina e ovina abbattuti dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2003 in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilità per il proseguimento dei cicli produttivi, nonché i prodotti ottenuti che presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge, sono sequestrati, denaturati mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione ad |
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legislativo 5 febbraio
1997, n.22, e successive
modificazioni, abilitate al
trasporto di rifiuti non
pericolosi. Per le spese
connesse a tali operazioni è
autorizzata in favore
dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura la
spesa di 6 milioni di euro
per l'anno 2003. |
opera di ditte iscritte
all'albo di cui all'articolo
30 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n.22, e
successive modificazioni,
abilitate al trasporto di
rifiuti non pericolosi. Per
le spese connesse a tali
operazioni è autorizzata in
favore dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura la
spesa di 6 milioni di euro
per l'anno 2003.
L'effettività delle
operazioni è attestata dalle
Autorità regionali. |
|
2. In favore delle
imprese agricole di
allevamento situate nella
regione Campania, sottoposte
a sequestro a seguito del
riscontro nei prodotti
zootecnici di diossine oltre
i limiti di tollerabilità,
sono attivati dall'Agenzia
per le erogazioni in
agricoltura, in coerenza con
gli orientamenti comunitari
in materia di aiuti di Stato
in agricoltura e nei limiti
dello stanziamento di 7,8
milioni di euro per anno
2003, i seguenti
interventi: |
2. In favore delle
imprese agricole di
allevamento di bovini ed
ovini situate nella
regione Campania, sottoposte
a sequestro dal 1^ gennaio
al 31 dicembre 2003 a
seguito del riscontro nei
prodotti zootecnici di
diossine oltre i limiti di
tollerabilità, sono attivati
dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, in
coerenza con gli orientamenti
comunitari in materia di
aiuti di Stato in agricoltura
e nei limiti dello
stanziamento di 7,8 milioni
di euro per l'anno
2003, i seguenti
interventi: |
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a) indennizzo a
prezzo di mercato del latte
prodotto in azienda e
destinato alla
termodistruzione per
disposizione dell'autorità
sanitaria; |
a) identica; |
|
b) prestiti
agevolati ad ammortamento
quinquennale, ai sensi del
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in
data 29 novembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 3
dicembre 1985, per l'acquisto
di mangimi e foraggi, in
sostituzione dei foraggi
aziendali non utilizzabili e
destinati alla distruzione
per disposizione
dell'autorità sanitaria; |
b) identica; |
|
c) contributi in
conto capitale fino all'80
per cento della spesa,
determinata nei limiti
unitari fissati dai
bollettini ufficiali ISMEA, a
seguito di acquisto di
bestiame da rimonta in
sostituzione di quello
abbattuto ai sensi del comma
1. |
c) contributi in
conto capitale fino all'80
per cento della spesa,
determinata nei limiti
unitari fissati dai
bollettini ufficiali ISMEA, a
seguito di acquisto di
bestiame da rimonta in
sostituzione di quello
abbattuto ai sensi del comma
1. L'effettività delle
operazioni è attestata dalle
Autorità regionali. |
|
3. Fino al 31 dicembre
2003, in favore delle imprese
di cui al comma 2 è disposta
la proroga di sei mesi dei
termini per il pagamento
delle cambiali agrarie e dei
contributi agricoli unificati
in scadenza dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto. |
3. Identico. |
| 4. Per il potenziamento immediato dell'attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina, nonché per l'avvio dei primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinati, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2003, da corrispondersi, per una quota pari a 10 milioni di euro, all'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) per interventi e attività specialistiche di supporto, previa stipula, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia medesima e, per una quota pari a 4 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, da utilizzarsi sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, ai |
4. Identico. |
|
sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241,
indetta dalla regione
Campania entro 15 giorni
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto
e alla quale partecipano
i Ministeri dell'ambiente e
della tutela del territorio,
delle politiche agricole e
forestali e della salute. |
|
5. All'onere derivante
dal presente articolo,
complessivamente pari a 28
milioni di euro, per l'anno
2003, di cui 6 milioni di
euro per il comma 1, 7,8
milioni di euro per il comma
2, 0,2 milioni di euro per il
comma 3 e 14 milioni di euro
per il comma 4, si provvede,
quanto a 20 milioni di euro,
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio, e quanto a 8
milioni di euro, mediante
utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate incassate
derivanti dall'articolo
5-bis del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27. |
5. All'onere derivante
dal presente articolo,
complessivamente pari a 28
milioni di euro, per l'anno
2003, di cui 6 milioni di
euro per il comma 1, 7,8
milioni di euro per il comma
2, 0,2 milioni di euro per il
comma 3 e 14 milioni di euro
per il comma 4, si provvede,
quanto a 20 milioni di euro,
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio, e quanto a 8
milioni di euro, mediante
utilizzo ai sensi
dell'articolo 1, comma 4,
della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, di quota parte
delle ulteriori
maggiori entrate incassate
derivanti dall'articolo
5-bis del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27. |
|
6. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
6. Identico. |
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(Operazioni di credito 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ferma restando l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato, possono essere concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, destinati esclusivamente alla estinzione anticipata dei mutui di miglioramento agrario e fondiari per i quali siano trascorsi almeno 5 anni del periodo di ammortamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. La richiesta di estinzione anticipata e quella di nuovo finanziamento possono essere avanzate contestualmente anche dalle amministrazioni pubbliche concedenti il concorso nel pagamento degli interessi, in nome e per conto dei mutuatari e anche in forma cumulativa. Le predette amministrazioni possono concordare una clausola contrattuale uniforme da inserire nei nuovi contratti, al fine di vincolarne la destinazione all'estinzione dei mutui in essere. 3. Le nuove operazioni di credito agrario, da perfezionarsi a tasso di mercato, con la medesima banca ovvero con qualsiasi altra, di durata anche superiore a quella residua dei mutui da estinguere, comprendono l'importo da estinguere per capitale residuo e eventuali |
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oneri accessori,
diminuito del contributo
pubblico in conto interessi
attualizzato, e maggiorato
del compenso per la
estinzione anticipata, del
costo di eventuali perizie
tecniche, delle spese
istruttorie bancarie, degli
onorari notarili di
estinzione dei mutui in
essere e di stipula delle
nuove operazioni. 4. Le operazioni di cui al comma 3 sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia (FIG) di cui all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, per l'intero importo mutuato, anche nei casi in cui la garanzia ipotecaria risulti di grado successivo al primo, con esclusione del pagamento della relativa commissione di garanzia al FIG medesimo. 5. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare già versato in sede di stipula dei mutui da estinguere. Gli onorari notarili per le operazioni di cui al comma 3 sono ridotti del 50 per cento. 6. L'eventuale compenso per la estinzione anticipata sarà corrisposto alla banca mutuante nella misura contrattualmente prevista e comunque entro il limite massimo del 3 per cento del capitale residuo da rimborsare, al netto del contributo in conto interessi attualizzato. |
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