XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4257
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 luglio 2003, n.192, recante
interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da
eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina
nella Campania, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 2003, N. 192
All'articolo 1:
al comma 1:
all'alinea, dopo la parola: "semestre 2003,"
sono inserite le seguenti: "ivi incluse quelle previste
dai commi 3 e 4,";
la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
"c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro
per l'anno 2003 a favore del citato Fondo di solidarietà
nazionale; al relativo onere si provvede, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n.289,
mediante utilizzo di quota parte delle ulteriori maggiori
entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27";
al comma 2:
sono premesse le seguenti parole: "Nei limiti delle
risorse disponibili nel Fondo di solidarietà nazionale di cui
alla legge 14 febbraio 1992, n. 185," e le parole: "A
decorrere dalle calamità naturali e dalle avversità
atmosferiche" sono sostituite dalle seguenti: "per le
calamità naturali e per le avversità atmosferiche";
al comma 3:
al secondo periodo, le parole: "lettera d)"
sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)";
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Tenuto conto delle caratteristiche di
complementarietà ed integrazione con il Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN), entro trenta giorni dal
completamento delle attività di collaudo, i beni mobili,
immobili e immateriali acquistati o prodotti nell'ambito del
progetto "TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato
per la gestione integrata del territorio", di cui all'articolo
6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, come modificato dall'articolo 6, comma 8, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7
aprile 1995, n. 104, sono acquisiti dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato".
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - (Fondo per il risparmio idrico ed
energetico). - 1. Nell'ambito del fondo rotativo per le
imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali,
istituito ai sensi dell'articolo 72 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è attivata una specifica linea di finanziamento,
denominata "Fondo per il risparmio idrico ed energetico",
avente come finalità il sostegno di investimenti per
l'ammodernamento degli impianti idrici aziendali e il
risparmio energetico in agricoltura.
2. Le modalità di concessione e di erogazione dei
contributi, in coerenza con gli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonché i requisiti
minimi in termini di risparmio idrico degli impianti ammessi a
contributo, sono definiti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro delle politiche agricole e
forestali.
3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1:
a) gli stanziamenti assegnati ad unità
previsionali di base del Ministero delle politiche agricole e
forestali ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
b) le disponibilità finanziarie accertate a
decorrere dal 1^ gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della
legge 27 ottobre 1966, n. 910, le quali sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnate semestralmente al Fondo di cui al
presente articolo".
All'articolo 2:
al comma 1, la parola: "abbattuti" è
sostituita dalle seguenti: "delle specie bovina e ovina
abbattuti dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2003"; dopo le
parole: "nonché i prodotti", è inserita la seguente:
"ottenuti"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'effettività delle operazioni è attestata dalle Autorità
regionali";
al comma 2, alinea, dopo le parole: "imprese
agricole di allevamento", sono inserite le seguenti: "di
bovini ed ovini"; dopo le parole: "sottoposte a
sequestro", sono inserite le seguenti: "dal 1^ gennaio
al 31 dicembre 2003"; dopo le parole: "7,8 milioni di
euro per" è inserita la seguente: "l'";
al medesimo comma 2, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "L'effettività delle operazioni è
attestata dalle Autorità regionali";
al comma 5, dopo le parole: "mediante utilizzo"
sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n.289," e dopo le
parole: "quota parte delle" è inserita la seguente:
"ulteriori".
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Operazioni di credito agrario). - 1.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 128 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ferma
restando l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello
Stato, possono essere concessi finanziamenti, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, destinati esclusivamente alla
estinzione anticipata dei mutui di miglioramento agrario e
fondiari per i quali siano trascorsi almeno 5 anni del periodo
di ammortamento alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. La richiesta di estinzione anticipata e quella
di nuovo finanziamento possono essere avanzate contestualmente
anche dalle amministrazioni pubbliche concedenti il concorso
nel pagamento degli interessi, in nome e per conto dei
mutuatari e anche in forma cumulativa. Le predette
amministrazioni possono concordare una clausola contrattuale
uniforme da inserire nei nuovi contratti, al fine di
vincolarne la destinazione all'estinzione dei mutui in
essere.
3. Le nuove operazioni di credito agrario, da
perfezionarsi a tasso di mercato, con la medesima banca ovvero
con qualsiasi altra, di durata anche superiore a quella
residua dei mutui da estinguere, comprendono l'importo da
estinguere per capitale residuo e eventuali oneri accessori,
diminuito del contributo pubblico in conto interessi
attualizzato, e maggiorato del compenso per la estinzione
anticipata, del costo di eventuali perizie tecniche, delle
spese istruttorie bancarie, degli onorari notarili di
estinzione dei mutui in essere e di stipula delle nuove
operazioni.
4. Le operazioni di cui al comma 3 sono assistite
dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia
(FIG) di cui all'articolo 45 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, per l'intero
importo mutuato, anche nei casi in cui la garanzia ipotecaria
risulti di grado successivo al primo, con esclusione del
pagamento della relativa commissione di garanzia al FIG
medesimo.
5. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, si intende assolta per le nuove operazioni nei limiti
dell'ammontare già versato in sede di stipula dei mutui da
estinguere. Gli onorari notarili per le operazioni di cui al
comma 3 sono ridotti del 50 per cento.
6. L'eventuale compenso per la estinzione
anticipata sarà corrisposto alla banca mutuante nella misura
contrattualmente prevista e comunque entro il limite massimo
del 3 per cento del capitale residuo da rimborsare, al netto
del contributo in conto interessi attualizzato".