|
|
|
|
1. I contribuenti che,
nel periodo tra il 17 aprile
2003 e la data di entrata in
vigore del presente decreto,
hanno effettuato i versamenti
utili per la definizione
degli adempimenti e degli
obblighi tributari di cui
agli articoli 8, 9, 9-bis
e 14 della legge 27
dicembre 2002, n.289, come
modificata dall'articolo
5-bis del decreto-legge
27 dicembre 2002, n.282,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n.27, possono
inoltrare in via telematica
all'Agenzia delle entrate,
fino al 30 giugno 2003, le
relative dichiarazioni.
Nell'articolo 16, comma 6,
della citata legge n.289 del
2002, le parole: "30 giugno
2003", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre
2003". |
1. I contribuenti che,
nel periodo tra il 17 aprile
2003 e la data di entrata in
vigore del presente decreto,
hanno effettuato i versamenti
utili per la definizione
degli adempimenti e degli
obblighi tributari di cui
agli articoli 8, 9, 9-bis
e 14 della legge 27
dicembre 2002, n.289, come
modificata dall'articolo
5-bis del decreto-legge
27 dicembre 2002, n.282,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n.27, possono
inoltrare in via telematica
all'Agenzia delle entrate,
fino al 30 giugno 2003, le
relative dichiarazioni.
Nell'articolo 16, comma 6,
della citata legge n.289 del
2002, le parole: "30 giugno
2003", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre
2003"; nello stesso
articolo 16, comma 8, al
primo periodo, le |
|
parole: "31 ottobre
2003" sono sostituite dalle
seguenti: "1^ marzo 2004"; al
secondo periodo, le parole:
"31 luglio 2004" sono
sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2004 ovvero al
30 aprile 2006 per le liti
definite con il pagamento in
un massimo di dodici rate
trimestrali"; al quarto
periodo, le parole: "31
luglio 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre
2004 ovvero il 30 aprile 2006
per le liti definite con il
pagamento in un massimo di
dodici rate
trimestrali". |
|
2. I contribuenti che
non hanno effettuato,
anteriormente alla data di
entrata in vigore del
presente decreto, versamenti
utili per la definizione
degli adempimenti e degli
obblighi tributari di cui
agli articoli 8, 9,
9-bis, 11, 12, 14, 15 e
16 della legge 27 dicembre
2002, n.289, come modificata
dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 24 dicembre
2002, n.282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n.27, nonché
di cui agli articoli 5 e
5-quinquies del
medesimo decreto-legge n.282
del 2002, possono provvedervi
entro il 16 ottobre 2003.
Resta ferma l'applicazione
dell'articolo 10 della citata
legge n.289 del 2002. Gli
ulteriori termini connessi,
contenuti nelle predette
disposizioni, nonché quelli
per la mera trasmissione in
via telematica delle
dichiarazioni relative alle
suddette definizioni, sono
rideterminati con decreti,
rispettivamente, del
Ministero dell'economia e
delle finanze e del direttore
dell'Agenzia delle
entrate. |
2. I contribuenti che
non hanno effettuato,
anteriormente alla data di
entrata in vigore del
presente decreto, versamenti
utili per la definizione
degli adempimenti e degli
obblighi tributari di cui
agli articoli 7, 8, 9,
9-bis, 11, comma
4, 12, 14, 15 e 16 della
legge 27 dicembre 2002,
n.289, come modificata
dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 24 dicembre
2002, n.282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n.27, nonché
di cui agli articoli 5 e
5-quinquies del
medesimo decreto-legge n.282
del 2002, possono provvedervi
entro il 16 ottobre 2003.
La proroga è efficace
anche per i contribuenti che
nei termini precedentemente
fissati hanno aderito ad una
sola o a più definizioni e
intendono avvalersi delle
fattispecie previste dalla
legge 27 dicembre 2002,
n.289, e successive
modificazioni. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo
10 della citata legge n.289
del 2002. Gli ulteriori
termini connessi, contenuti
nelle predette disposizioni,
nonché quelli per la mera
trasmissione in via
telematica delle
dichiarazioni relative alle
suddette definizioni, sono
rideterminati con decreti,
rispettivamente, del
Ministero dell'economia e
delle finanze e del direttore
dell'Agenzia delle
entrate. |
|
2-bis. Il termine
per la presentazione delle
istanze previste
dall'articolo 11, commi 1 e
1-bis, della legge 27
dicembre 2002, n.289, e
successive modificazioni, è
fissato al 16 ottobre 2003;
alla medesima data è altresì
fissato il termine per la
sottoscrizione dell'atto e
per il contestuale versamento
previsto dall'articolo 12,
comma 2, primo periodo, della
medesima legge n.289 del
2002. |
|
2-ter. Alla legge
27 dicembre 2002, n.289, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
|
a) nell'articolo
9, al comma 2, lettera
b), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ";
le somme da versare
complessivamente ai sensi
della presente lettera sono
ridotte nella misura dell'80
per cento per la parte
eccedente l'importo di
11.600.000 euro"; |
|
b) nello stesso
articolo 9, al comma 7,
secondo periodo, sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "fino ad un
importo di 250.000.000 di
euro, nonché di una somma
pari al 5 per cento delle
perdite eccedenti il predetto
importo"; |
|
c) nell'articolo
12, dopo il comma
2-bis, è inserito il
seguente: |
| "2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione |
|
dal 1^ gennaio
2001 al 30 giugno 2001, i
debitori possono estinguere
il debito sottoscrivendo,
entro il 16 ottobre 2003,
l'atto di cui al comma 2 e
versando contestualmente
almeno l'80 per cento delle
somme di cui al comma 1,
sulla base di apposita
comunicazione che i
concessionari inviano ai
debitori entro il 16
settembre 2003. Resta fermo
quanto previsto dal comma 2,
secondo e terzo periodo". 2-quater. Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n.289, come modificate dalle lettere a) e b) del comma 2-ter, risulti dovuto un versamento di importo inferiore a quello già versato in applicazione delle medesime disposizioni, i contribuenti interessati possono utilizzare la differenza in compensazione delle imposte e dei contributi dovuti, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ad eccezione dei contribuenti che hanno presentato in forma riservata la dichiarazione prevista dal predetto articolo 9, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 4, della medesima legge n.289 del 2002, ai quali la somma versata in eccedenza è restituita da parte dell'intermediario, senza corresponsione di interessi, previa presentazione di una nuova dichiarazione entro il 16 ottobre 2003; l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni. |
|
2-quinquies. I
contribuenti che entro il 30
giugno 2003 hanno presentato
la dichiarazione integrativa
di cui all'articolo 8 della
legge 27 dicembre 2002,
n.289, e successive
modificazioni, ai fini
dell'imposta sul valore
aggiunto, possono optare per
la definizione automatica
prevista dall'articolo 9,
comma 2, lettera b),
della stessa legge n.289 del
2002, avvalendosi delle
disposizioni introdotte dal
comma 2-ter, lettera
a), del presente
articolo, a condizione che la
somma dovuta per effetto
della nuova opzione risulti
non inferiore a quella
risultante dalla
dichiarazione integrativa già
presentata. 2-sexies. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 ottobre 2003. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, le rate trimestrali previste dal medesimo articolo 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio 2003; contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento utile, sono pagate le rate scadute a tale data. 2-septies. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera c), 9, comma 10, lettera c), e 15, comma 7, della legge 27 dicembre |
|
2002, n.289, e
successive modificazioni, si
intendono nel senso che la
esclusione della punibilità
opera nei confronti di tutti
coloro che hanno commesso o
concorso a commettere i reati
ivi indicati anche quando le
procedure di sanatoria, alle
quali è riferibile l'effetto
di esclusione della
punibilità, riguardano
contribuenti diversi dalle
persone fisiche e da questi
sono perfezionate. 2-octies. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. Le amministrazioni statali e gli enti impositori possono sospendere, con propri provvedimenti, la riscossione nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi delle definizioni agevolate previste dagli articoli 9-bis, 12, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n.289, nonché dall'articolo 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27. |
|
2-nonies.
Nell'articolo 2 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997,
n.462, dopo il comma 1, è
inserito il seguente: "1-bis. Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1 sono fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'unica o ultima rata". 2-decies. Ai fini dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, per ruoli emessi da uffici statali si intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che non tributaria. 2-undecies. In relazione ai nuovi termini per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al comma 2, in assenza di firma digitale si considerano regolarmente effettuate le formalità indicate al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n.340, e successive modificazioni, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge, se eseguite entro il 31 ottobre 2003. 2-duodecies. Nell'articolo 14, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, al primo periodo, le parole: "di attività in precedenza omesse" sono sostituite dalle seguenti: "di attività in precedenza omesse o parzialmente omesse". 2-terdecies. Gli stessi effetti di cui all'articolo 9, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n.289, sono altresì prodotti nel caso in cui, prima dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il processo verbale di constatazione non abbia dato |
|
luogo ad avvio di
accertamento o rettifica nei
confronti del contribuente a
seguito di provvedimento
dell'Amministrazione
finanziaria ovvero nel caso
in cui l'avviso di
accertamento emesso
dall'ufficio sia stato
annullato per
autotutela. |
|
|
|
|
1. Negli articoli 6 e
6-bis del decreto-legge
24 dicembre 2002, n.282,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n.27, le
parole: "30 giugno 2003",
ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti:
"30 settembre 2003"; nel
medesimo articolo 6-bis,
nonché nell'articolo
6-quater dello stesso
decreto-legge n.282 del 2002,
le parole: "16 aprile 2003",
ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti:
"31 luglio 2003". |
1. Identico. |
|
2. Nell'articolo 6
del medesimo decreto-legge
n.282 del 2002 al comma 1,
lettera a), le parole:
"4 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "2,5 per
cento" e il comma 6 è
abrogato. |
2. Identico. |
|
3. L'intermediario
restituisce all'interessato,
entro il 31 luglio 2003, la
differenza tra la somma del 4
per cento versata per le
operazioni di rimpatrio e
regolarizzazione effettuate
dal 17 maggio 2003 e la somma
del 2,5 per cento
effettivamente dovuta, nonché
la somma dello 0,50 per cento
del denaro e delle attività
finanziarie rimpatriate da
tale ultima data ai sensi
dell'articolo 6-bis,
comma 4, del citato
decreto-legge n.282 del 2002,
e procede alla relativa
compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997,
n.241, e successive
modificazioni, senza limiti
d'importo. |
Soppresso. |
|
3-bis. Sui
redditi derivanti dalle
attività rimpatriate
l'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997,
n.461, e successive
modificazioni, è applicata
anche dagli intermediari
indicati nell'articolo 6 del
medesimo decreto legislativo
cui sia conferito l'incarico
di custodia, amministrazione,
deposito delle attività
rimpatriate. L'opzione
prevista dall'articolo 7,
comma 2, del citato decreto
legislativo n.461 del 1997,
se non è esercitata dagli
interessati contestualmente
alla presentazione della
dichiarazione riservata, deve
essere esercitata mediante
comunicazione sottoscritta
rilasciata all'intermediario
entro il termine del 30
settembre 2003. Per il
calcolo, il versamento, la
liquidazione, l'accertamento,
la riscossione, le sanzioni,
il rimborso ed il contenzioso
dell'imposta sostitutiva si
applicano le disposizioni del
citato articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997,
n.461. |
|
|
|
| 1. Nell'anno 2003, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è corrisposto, quale remunerazione |
1. Identico. |
|
per il servizio
svolto, un importo pari a
euro 550 milioni che tiene
luogo dell'indennità fissa e
dell'importo variabile
previsti dall'articolo 3,
comma 4, lettere a) e
b), del decreto-legge 8
luglio 2002, n.138,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n.178, e
dell'aggio di cui
all'articolo 12, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002,
n.289. Resta fermo l'aggio, a
carico del debitore, previsto
dall'articolo 17, comma 3,
del decreto legislativo 13
aprile 1999, n.112. |
|
2. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da adottare
entro il 30 luglio 2003,
l'importo di cui al comma 1 è
ripartito, per una quota pari
al 96 per cento, tra i
concessionari e i commissari
governativi secondo la
percentuale con la quale gli
stessi hanno usufruito della
clausola di salvaguardia e,
per la restante quota, tra
tutti i commissari
governativi e tra i
concessionari per i quali
vige l'obbligo della
redazione bilingue degli
atti. |
2. Identico. |
|
3. Gli aggi relativi
agli importi anticipati ai
sensi dell'articolo 3, comma
7, del citato decreto-legge
n.138 del 2002, sono
corrisposti a titolo
definitivo. |
3. Identico. |
|
4. Nell'articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 28
marzo 1997, n.79, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n.140,
le parole: "32 per cento"
sono sostituite dalle
seguenti: "33,6 per
cento". |
4. Identico. |
|
5. Una quota, non
superiore a 15.500.000 euro
per l'anno 2003, delle
maggiori entrate derivanti
dal comma 4 affluisce ad un
apposito fondo per essere
destinate al finanziamento
delle iniziative legislative
per il riordino del Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco. |
5. Una quota, non
superiore a 15.500.000 euro
per l'anno 2003, delle
maggiori entrate derivanti
dal comma 4 è destinata al
finanziamento del "Fondo
scorta" del Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco di cui all'articolo
4 del decreto-legge 28 agosto
1995, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1995, n. 437, come
determinato dalla Tabella C
della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. |
|
6. Al maggiore onere
derivante dal comma 1, pari a
215 milioni di euro per
l'anno 2003, si provvede
mediante utilizzo di parte
delle maggiori entrate recate
dal comma 4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
6. Identico. |
|
|
|
|
1. Nell'articolo 25,
comma 1, del decreto
legislativo 17 maggio 1999,
n.153, le parole: "per il
periodo di quattro anni dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti:
"sino al 31 dicembre
2004". |
1. Nell'articolo 25,
comma 1, del decreto
legislativo 17 maggio 1999,
n.153, le parole: "per il
periodo di quattro anni dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti:
"sino al 31 dicembre
2005". |
|
2. Nell'articolo 12
del decreto legislativo 17
maggio 1999, n.153, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
2. Identico: |
|
a) ai commi 3 e
4, le parole: "decorsi
quattro anni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti:
"successivamente alla data
del 31 dicembre 2004"; |
a) ai commi 3 e
4, le parole: "decorsi
quattro anni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti:
"successivamente alla data
del 31 dicembre
2005"; |
|
b) ai commi 4
e 5, le parole: "fino alla
fine del quarto anno dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre
2004". |
b) ai commi 4
e 5, le parole: "fino alla
fine del quarto anno dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre
2005"; b-bis) al comma 4, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: "in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio". |
|
3. Nell'articolo 13,
comma 1, del decreto
legislativo 17 maggio 1999,
n.153, le parole: "entro il
quarto anno dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre
2004". |
3. Nell'articolo 13,
comma 1, del decreto
legislativo 17 maggio 1999,
n.153, le parole: "entro il
quarto anno dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre
2005". |
|
4. Il comma 3-bis
dell'articolo 25 del decreto
legislativo 17 maggio 1999,
n.153, e successive
modificazioni, è sostituito
dal seguente: |
4. Identico. |
|
"3-bis. Alle
fondazioni con patrimonio
netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio
approvato non superiore a 200
milioni di euro, nonché a
quelle con sedi operative
prevalentemente in regioni a
statuto speciale, non si
applicano le disposizioni di
cui al comma 3 dell'articolo
12, ai commi 1 e 2, al comma
1 dell'articolo 6,
limitatamente alle
partecipazioni di controllo
nelle società bancarie
conferitarie, ed il termine
previsto nell'articolo 13.
Per le stesse fondazioni il
termine di cui all'articolo
12, comma 4, è fissato alla
fine del settimo anno dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto". |
|
4-bis.
Nell'articolo 7 del decreto
legislativo 17 maggio 1999,
n.153, dopo il comma 3, è
aggiunto il seguente: "3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali". 4-ter. Nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, la parola: "quadriennale" è soppressa. |
|
|
|
|
1. All'articolo 24
della legge 27 dicembre 2002,
n.289, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "hanno l'obbligo" sono inserite le seguenti: ", per l'acquisto di beni e per |
|
l'approvvigionamento
di pubblici servizi
caratterizzati dall'alta
qualità dei servizi stessi e
dalla bassa intensità di
lavoro,"; b) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "In caso di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n.448, si applica il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488"; c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3"; d) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n.358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, previste al comma 4"; |
|
e) dopo il
comma 6, sono inseriti i
seguenti: "6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo. 6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle attività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici". 2. All'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "nonché gli enti privati interamente partecipati" sono sostituite dalle seguenti: ", per l'acquisto di |
|
beni e per
l'approvvigionamento di
pubblici servizi
caratterizzati dall'alta
qualità dei servizi stessi e
dalla bassa intensità di
lavoro,"; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. L'individuazione delle tipologie di servizi di cui al comma 1 è operata con il decreto di cui all'articolo 24, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni". |
|
1. Al fine di
favorire la concorrenza tra
le imprese, per le gare
indette dalla Consip S.p.a.,
di valore, per ciascun lotto,
uguale o superiore a 25
milioni di euro iva esclusa,
il termine intercorrente tra
la data di spedizione del
bando all'ufficio
pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee e le data di
scadenza del termine per la
ricezione delle offerte non
può essere inferiore a
novanta giorni. Tale
termine si applica anche alle
gare in corso alla data
del 13 giugno 2003, per le
quali non si sia ancora
proceduto all'apertura delle
buste contenenti
l'offerta. |
3. Per le gare indette
dalla Consip S.p.a. di
valore, per ciascun lotto,
uguale o superiore a 25
milioni di euro IVA esclusa,
in corso alla data del 13
giugno 2003, per le quali non
si sia ancora proceduto
all'apertura delle buste
contenenti l'offerta, la
Consip S.p.a. procede
all'emanazione di nuovi bandi
al fine di adeguare la
relativa disciplina alle
disposizioni dettate nel
presente articolo. Le buste
contenenti le offerte sono
restituite alle imprese
partecipanti. |
|
(Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e |
|
1. Le porzioni di
aree appartenenti al
patrimonio e al demanio dello
Stato, escluso il demanio
marittimo, che alla data di
entrata in vigore del
presente decreto risultino
interessate dallo
sconfinamento di opere
eseguite entro il 31 dicembre
2002 su fondi attigui di
proprietà altrui, in forza di
licenze o concessioni
edilizie o altri titoli
legittimanti tali opere, e
comunque sia quelle divenute
area di pertinenza, sia
quelle interne a strumenti
urbanistici vigenti, sono
alienate a cura della filiale
dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente
mediante vendita diretta in
favore del soggetto
legittimato che ne faccia
richiesta. L'estensione
dell'area di cui si chiede
l'alienazione oltre a quella
oggetto di sconfinamento per
l'esecuzione dei manufatti
assentiti potrà comprendere,
alle medesime condizioni, una
superficie di pertinenza
entro e non oltre tre metri
dai confini dell'opera. Il
presente articolo non si
applica, comunque, alle aree
sottoposte a tutela ai sensi
del testo unico delle
disposizioni legislative in
materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999,
n.490, e successive
modificazioni. 2. La domanda di acquisto delle aree di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente: a) la titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento; |
|
b) il
frazionamento catastale; c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera. 3. Alla domanda di acquisto deve essere altresì allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto. 4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di scadenza del termine di cui al comma 2, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area, il cui valore è determinato applicando i parametri della tabella A allegata al presente decreto nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. I pagamenti pregressi per l'occupazione sono dovuti al momento dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera. Si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dell'Amministrazione finanziaria del demanio. 5. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della domanda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente notifica all'interessato formale invito all'acquisto. |
|
6. L'adesione
all'invito di cui al comma 5
è esercitata dal soggetto
legittimato entro il termine
di novanta giorni dal
ricevimento dello stesso con
la produzione della
documentazione di cui al
comma 2 e la corresponsione
dell'importo determinato
secondo i parametri fissati
nella tabella A allegata al
presente decreto, maggiorato
di una percentuale pari al 15
per cento. Decorso
inutilmente il suddetto
termine, la porzione
dell'opera insistente sulle
aree di proprietà dello Stato
è da questo acquisita a
titolo gratuito. (Differimento del termine per il versamento del diritto annuale dovuto per l'anno 2003 dalle imprese alle 1. Il termine per il versamento del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n.580, dovuto per l'anno 2003 è differito al 31 obttobre 2003. |
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