XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4199
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n.143, recante
disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di
tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip
S.p.a., è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti
prodottisi sulla base del decreto-legge 7 aprile 2003, n.59.
Sono utili i versamenti effettuati tra il 21 ed il 25 giugno
2003, ai fini della definizione di cui all'articolo 7 della
legge 27 dicembre 2002, n.289, nonché quelli effettuati tra il
17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni
di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17, comma 1,
della medesima legge n.289 del 2002, nonché agli articoli 5 e
5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n.27.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2003, N.143
All'articolo 1:
al comma 1, al secondo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ";nello stesso articolo 16, comma
8, al primo periodo, le parole: "31 ottobre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "1^ marzo 2004"; al secondo
periodo, le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le
liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
trimestrali"; al quarto periodo, le parole: "31 luglio 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004 ovvero il 30
aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un
massimo di dodici rate trimestrali"";
al comma 2, le parole: "di cui agli articoli
8" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli
7, 8"; dopo la parola: "11," sono inserite le
seguenti: "comma 4,"; e dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: "La proroga è efficace anche per i
contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno
aderito ad una sola o a più definizioni e intendono avvalersi
delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002,
n.289, e successive modificazioni";
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Il termine per la presentazione delle
istanze previste dall'articolo 11, commi 1 e 1-bis,
della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive
modificazioni, è fissato al 16 ottobre 2003; alla medesima
data è altresì fissato il termine per la sottoscrizione
dell'atto e per il contestuale versamento previsto
dall'articolo 12, comma 2, primo periodo, della medesima legge
n.289 del 2002.
2-ter. Alla legge 27 dicembre 2002, n.289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 9, al comma 2, lettera b),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le somme da
versare complessivamente ai sensi della presente lettera sono
ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte eccedente
l'importo di 11.600.000 euro";
b) nello stesso articolo 9, al comma 7, secondo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fino ad
un importo di 250.000.000 di euro, nonché di una somma pari al
5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo";
c) nell'articolo 12, dopo il comma 2-bis, è
inserito il seguente:
"2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in
ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del
servizio nazionale della riscossione dal 1^ gennaio 2001 al 30
giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito
sottoscrivendo, entro il 16 ottobre 2003, l'atto di cui al
comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle
somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione
che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 settembre
2003. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo
periodo".
2-quater. Nel caso in cui, per effetto
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9
della legge 27 dicembre 2002, n.289, come modificate dalle
lettere a) e b) del comma 2-ter, risulti
dovuto un versamento di importo inferiore a quello già versato
in applicazione delle medesime disposizioni, i contribuenti
interessati possono utilizzare la differenza in compensazione
delle imposte e dei contributi dovuti, ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.241, ad eccezione dei
contribuenti che hanno presentato in forma riservata la
dichiarazione prevista dal predetto articolo 9, secondo le
modalità stabilite dall'articolo 8, comma 4, della medesima
legge n.289 del 2002, ai quali la somma versata in eccedenza è
restituita da parte dell'intermediario, senza corresponsione
di interessi, previa presentazione di una nuova dichiarazione
entro il 16 ottobre 2003; l'intermediario procede alla
relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive
modificazioni.
2-quinquies. I contribuenti che entro il 30 giugno
2003 hanno presentato la dichiarazione integrativa di cui
all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e
successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, possono optare per la definizione automatica
prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera b), della
stessa legge n.289 del 2002, avvalendosi delle disposizioni
introdotte dal comma 2-ter, lettera a), del
presente articolo, a condizione che la somma dovuta per
effetto della nuova opzione risulti non inferiore a quella
risultante dalla dichiarazione integrativa già presentata.
2-sexies. Per i contribuenti che provvedono, in
base alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, ad
effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la
definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre
2002, n.289, e successive modificazioni, il termine per la
proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione
finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è
fissato al 18 ottobre 2003. Per i contribuenti che provvedono,
in base alle disposizioni del comma 2 del presente articolo,
ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per
la definizione di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre
2002, n.289, e successive modificazioni, le rate trimestrali
previste dal medesimo articolo 16, comma 2, decorrono dal 16
maggio 2003; contestualmente all'effettuazione del suddetto
versamento utile, sono pagate le rate scadute a tale data.
2-septies. Le disposizioni di cui agli articoli 8,
comma 6, lettera c), 9, comma 10, lettera c), e
15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive
modificazioni, si intendono nel senso che la esclusione della
punibilità opera nei confronti di tutti coloro che hanno
commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati anche
quando le procedure di sanatoria, alle quali è riferibile
l'effetto di esclusione della punibilità, riguardano
contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono
perfezionate.
2-octies. In deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212, i termini di
decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono prorogati al 31
dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001
e 2002. Le amministrazioni statali e gli enti impositori
possono sospendere, con propri provvedimenti, la riscossione
nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi delle
definizioni agevolate previste dagli articoli 9-bis, 12,
15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n.289, nonché
dall'articolo 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre
2002, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n.27.
2-nonies. Nell'articolo 2 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n.462, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
"1-bis. Se i termini per il versamento delle
somme di cui al comma 1 sono fissati oltre il 31 dicembre
dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a
ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui è previsto il
versamento dell'unica o ultima rata".
2-decies. Ai fini dell'articolo 12 della legge 27
dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, per ruoli
emessi da uffici statali si intendono quelli relativi ad
entrate sia di natura tributaria che non tributaria.
2-undecies. In relazione ai nuovi termini per la
definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di
cui al comma 2, in assenza di firma digitale si considerano
regolarmente effettuate le formalità indicate al comma 2
dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n.340, e
successive modificazioni, mediante allegazione degli originali
o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge, se
eseguite entro il 31 ottobre 2003.
2-duodecies. Nell'articolo 14, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n.289, al primo periodo, le parole: "di
attività in precedenza omesse" sono sostituite dalle seguenti:
"di attività in precedenza omesse o parzialmente omesse".
2-terdecies. Gli stessi effetti di cui all'articolo
9, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n.289, sono altresì
prodotti nel caso in cui, prima dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
processo verbale di constatazione non abbia dato luogo ad
avvio di accertamento o rettifica nei confronti del
contribuente a seguito di provvedimento dell'Amministrazione
finanziaria ovvero nel caso in cui l'avviso di accertamento
emesso dall'ufficio sia stato annullato per autotutela".
All'articolo 2:
il comma 3 è soppresso;
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Sui redditi derivanti dalle attività
rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive
modificazioni, è applicata anche dagli intermediari indicati
nell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo cui sia
conferito l'incarico di custodia, amministrazione, deposito
delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo
7, comma 2, del citato decreto legislativo n.461 del 1997, se
non è esercitata dagli interessati contestualmente alla
presentazione della dichiarazione riservata, deve essere
esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata
all'intermediario entro il termine del 30 settembre 2003. Per
il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso
dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni del
citato articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n.461".
All'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal
seguente:
"5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro
per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4
è destinata al finanziamento del "Fondo scorta" del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 28 agosto 1995, n.361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n.437, come
determinato dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002,
n.289".
All'articolo 4:
al comma 1, la parola: "2004" è sostituita
dalla seguente: "2005";
al comma 2, alle lettere a) e b), la
parola: "2004" è sostituita dalla seguente: "2005"
e, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
"b-bis) al comma 4, dopo le parole: "imprese
strumentali" sono inserite le seguenti: "in misura superiore
al 10 per cento del proprio patrimonio"";
al comma 3, la parola: "2004" è sostituita
dalla seguente: "2005";
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n.153, dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente:
"3-bis. Le fondazioni possono investire una
quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in
beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì
investire parte del loro patrimonio in beni che non producono
l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di
beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con
stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a
sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività
istituzionale o di quella delle imprese strumentali".
4-ter. Nell'articolo 25, comma 2, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n.153, la parola: "quadriennale" è
soppressa".
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Gare indette dalla Consip S.p.a.) - 1.
All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n.289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole:
"hanno l'obbligo" sono inserite le seguenti: ", per l'acquisto
di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi
caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla
bassa intensità di lavoro,";
b) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti dal seguente: "In caso di acquisti in maniera
autonoma da parte degli enti di cui all'articolo 24, comma 6,
della legge 28 dicembre 2001, n.448, si applica il comma 3
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488";
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono
individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo
del comma 3";
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Gli enti pubblici, le società pubbliche, i
concessionari di pubblici servizi, nonché tutte le
amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992,
n.358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, e successive
modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici
centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza
utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a.,
qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in
contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle
stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti
così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità
personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente
che li ha sottoscritti, previste al comma 4";
e) dopo il comma 6, sono inseriti i
seguenti:
"6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno,
la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le
categorie di prodotti per i quali attiverà il
marketplace nell'anno successivo.
6-ter. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministero delle attività produttive e
con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con
la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria,
promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle
diverse procedure di e-procurement delle pubbliche
amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di
assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi
strumenti elettronici".
2. All'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001,
n.448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "nonché gli enti
privati interamente partecipati" sono sostituite dalle
seguenti: ", per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento
di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei
servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro,";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. L'individuazione delle tipologie di servizi
di cui al comma 1 è operata con il decreto di cui all'articolo
24, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e
successive modificazioni".
3. Per le gare indette dalla Consip S.p.a. di valore, per
ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro IVA
esclusa, in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali
non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste
contenenti l'offerta, la Consip S.p.a. procede all'emanazione
di nuovi bandi al fine di adeguare la relativa disciplina alle
disposizioni dettate nel presente articolo. Le buste
contenenti le offerte sono restituite alle imprese
partecipanti".
Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis. (Alienazione di aree appartenenti al
patrimonio e al demanio dello Stato) - 1. Le porzioni di
aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato,
escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in
vigore del presente decreto risultino interessate dallo
sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su
fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o
concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e
comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle
interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura
della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente mediante vendita diretta in favore del soggetto
legittimato che ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di
cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di
sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potrà
comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di
pertinenza entro e non oltre tre metri dai confini dell'opera.
Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree
sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n.490, e successive modificazioni.
2. La domanda di acquisto delle aree di cui al
comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente, corredata dalla seguente
documentazione concernente:
a) la titolarità dell'opera la cui realizzazione
ha determinato lo sconfinamento;
b) il frazionamento catastale;
c) la licenza o la concessione edilizia o altro
titolo legittimante l'opera.
3. Alla domanda di acquisto deve essere altresì
allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta
comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a
titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo
i parametri fissati nella tabella A allegata al presente
decreto.
4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro
otto mesi dalla data di scadenza del termine di cui al comma
2, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei
pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area, il
cui valore è determinato applicando i parametri della tabella
A allegata al presente decreto nella misura di un terzo dei
valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo
comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. I
pagamenti pregressi per l'occupazione sono dovuti al momento
dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera. Si intendono
decadute le richieste e le azioni precedenti
dell'Amministrazione finanziaria del demanio.
5. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il
soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della
domanda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente notifica
all'interessato formale invito all'acquisto.
6. L'adesione all'invito di cui al comma 5 è
esercitata dal soggetto legittimato entro il termine di
novanta giorni dal ricevimento dello stesso con la produzione
della documentazione di cui al comma 2 e la corresponsione
dell'importo determinato secondo i parametri fissati nella
tabella A allegata al presente decreto, maggiorato di una
percentuale pari al 15 per cento. Decorso inutilmente il
suddetto termine, la porzione dell'opera insistente sulle aree
di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo
gratuito.
Art. 5-ter. (Differimento del termine per il
versamento del diritto annuale dovuto per l'anno 2003 dalle
imprese alle camere di commercio) - 1. Il termine per il
versamento del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma
3, della legge 29 dicembre 1993, n.580, dovuto per l'anno 2003
è differito al 31 obttobre 2003".
E' aggiunta, in fine, la seguente tabella:
"TABELLA A (articolo 5-bis, comma 3)
I valori sono espressi in euro/mq
... (omissis) ...
Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq da
corrispondere a fronte della cessione del bene, è necessario
combinare la classe dimensionale del comune con la zona
territoriale omogenea in cui il bene è situato.
Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate
dall'articolo 2 del decreto ministeriale n.1444 del 2 aprile
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 16
aprile 1968".
Nel titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonché di alienazione di aree appartenenti al
patrimonio e al demanio dello Stato".
DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2003, N. 143