XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4198




Decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2003.


Divieto di commercio e detenzione di aracnidi
altamente pericolosi per l'uomo.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Considerato che si sono registrati casi di importazione di specie di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo con conseguenti fenomeni di allarme sociale;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di includere anche gli aracnidi potenzialmente pericolosi per l'uomo tra le specie animali per le quali sono vietati la detenzione ed il commercio in ragione della particolare pericolosità per l'incolumità e la salute pubblica;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'interno;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
Articolo 1.


Articolo. 2.

          1. Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 3 luglio 2003.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.Sirchia,Ministro della salute.Matteoli, Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio.Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali.Pisanu, Ministro dell'interno.

Visto, il Guardasigilli:Castelli



Frontespizio Testo articoli