XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4198
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 luglio 2003, n.159, recante
divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente
pericolosi per l'uomo, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2003, N.159
All'articolo 1:
al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", e successive
modificazioni";
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", e successive modificazioni, fatte salve le
esenzioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 6. Il
termine per la denuncia di cui al suddetto comma 3 all'ufficio
territoriale del governo è di novanta giorni a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto".