XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4198




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.


        1. Il decreto-legge 3 luglio 2003, n.159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato.


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2003, N.159


          All'articolo 1:

                al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e successive modificazioni";

                al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e successive modificazioni, fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 6. Il termine per la denuncia di cui al suddetto comma 3 all'ufficio territoriale del governo è di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".




Frontespizio Testo del decreto legge