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1. La sospensione delle
procedure esecutive di
rilascio per finita locazione
di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 20
giugno 2002, n. 122,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2002, n. 185, è
prorogata fino al 30 giugno
2004. |
Identico. |
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(Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione 1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 settembre 2003", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003". 2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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1. All'articolo 22,
comma 1-bis, del
decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395, le
parole: "30 giugno 2003" sono
sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2004". |
1. All'articolo 22,
comma 1-bis, del
decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395, le
parole: "30 giugno 2003" sono
sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2004". |
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1. Nell'articolo 1,
comma 1, della legge 29
novembre 2001, n. 436, le
parole: "entro il 30 giugno
2003" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31
dicembre 2003". |
Identico. |
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1. Le disposizioni del
capo quinto della parte
seconda del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia
edilizia, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, hanno effetto a
decorrere dal 1^ gennaio
2004. |
1. Le disposizioni del
capo quinto della parte
seconda del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia
edilizia, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, hanno effetto a
decorrere dal 1^ gennaio
2004. La proroga non si
applica agli edifici
scolastici di ogni ordine e
grado. |
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1. Il termine previsto
dall'articolo 86, comma 2,
secondo periodo, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, è
prorogato di sei mesi. |
Identico. |
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(Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia 1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004. |
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2. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a
100.000 euro per il 2004, a
300.000 euro per il 2005 e a
100.000 euro a decorrere dal
2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni
2004 e 2005 dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004. |
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2. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a 6,7
milioni di euro per l'anno
2004 ed a 0,4 milioni di euro
per l'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni
per gli anni 2004 e 2005
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Proroga di interventi in favore del settore 1. E' autorizzata la spesa di 1.830.000 euro per l'anno 2003, di 1.830.000 euro per l'anno 2004 e di 2.330.000 euro per l'anno 2005, da destinare all'"Institut Agricole Régional" della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico. |
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2. All'onere
derivante dal comma 1, per
ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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1. All'articolo 38,
comma 3, della legge 1^
agosto 2002, n. 166, le
parole: "e comunque non oltre
il 31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "e
comunque non oltre il 31
dicembre 2005". |
1. Identico. |
| 1-bis. Per l'anno 2002 l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dal regolamento (CEE) 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, e in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto |
|
dal bilancio di
previsione dello Stato; il
Ministero dell'economia e
delle finanze è autorizzato a
corrispondere alla Società
Trenitalia spa, alle singole
scadenze, le somme
spettanti. |
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1. Nell'articolo 28,
comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, le
parole: "entro il 30 giugno
2003" sono sostituite dalle
seguenti: "entro sei mesi
dalla scadenza del termine di
cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 6 luglio 2002, n.
137". |
1. Identico. |
|
2. Alla data di
entrata in vigore del decreto
del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n.
136, previsto dall'articolo
91 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, sono
trasferite all'ente Registro
Italiano Dighe (RID) con le
inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane ed i
comandi in atto, le funzioni
del soppresso Servizio
nazionale dighe. |
2. Alla data di
entrata in vigore del
regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n.
136, previsto dall'articolo
91 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, sono
trasferite all'ente Registro
Italiano Dighe (RID) con le
inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane ed i
comandi in atto, le funzioni
del soppresso Servizio
nazionale dighe. |
|
2-bis. In
conseguenza della proroga dei
termini di cui all'articolo
1, comma 7-ter del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n.138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n.178,
all'articolo 35, comma 5,
della legge 28 dicembre 2001,
n.448, le parole: "entro
diciotto mesi" sono
sostituite dalle seguenti:
"entro ventiquattro mesi". |
|
2-ter.
All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1,
pari a un milione di euro per
l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. 2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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|
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| 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario | 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche |
|
anche conseguenti a
disposizioni aventi forza di
legge decadute anteriormente
alla data di entrata in
vigore del presente
decreto. |
conseguenti a
disposizioni aventi forza di
legge decadute anteriormente
alla data di entrata in
vigore del presente
decreto. |
|
2. Al fine di
facilitare la stabilizzazione
finanziaria dell'UNIRE, la
Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a concedere a
tale ente, nell'anno 2003, un
mutuo decennale di 150
milioni di euro, con oneri a
parziale carico del bilancio
dello Stato. A tale fine il
Ministero dell'economia e
delle finanze corrisponde
all'UNIRE, a decorrere
dall'anno 2003, un contributo
in conto interessi e in quote
costanti, nel limite massimo
di 3,5 milioni di euro annui.
Con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, è stabilito il tasso
d'interesse e fissato il
contributo decennale di cui
al periodo precedente. 3. Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 è destinata dall'UNIRE a piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonché a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali e internazionali specializzati nel settore. |
|
4. All'articolo 3,
comma 78, della legge 23
dicembre 1996, n.662, dopo la
lettera d-bis), sono
aggiunte le seguenti: "d-ter) previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del doping; d-quater) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli". 5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.139 del 15 giugno 2002, possono farlo entro il 30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso |
|
medio bancario
praticato alla clientela
primaria, sono versate, in
tre rate di pari importo,
entro il 28 febbraio 2004, il
30 giugno 2004 e il 30
ottobre 2004. Le somme ancora
dovute a titolo di imposta
unica, ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1998,
n.504, e successive
modificazioni, al netto di
sanzioni e maggiorate dei
relativi interessi calcolati
al tasso medio bancario
praticato alla clientela
primaria, sono versate in
cinque rate annuali di pari
importo, entro il 30 giugno
di ogni anno; il primo
versamento va effettuato
entro il 15 dicembre 2003. Le
polizze fideiussorie
rilasciate dai concessionari
per la raccolta di scommesse
ippiche ai sensi
dell'articolo 7 della
convenzione approvata con
decreto ministeriale 20
aprile 1999 e le polizze
fideiussorie rilasciate dai
concessionari per la raccolta
di scommesse sportive ai
sensi dell'articolo 8 della
convenzione approvata con
decreto ministeriale 7 aprile
1999 costituiscono garanzia
anche per l'esatto
adempimento di tutti gli
obblighi di pagamento
derivanti dalle rateizzazioni
previste dal presente
articolo, previa verifica
della loro validità da parte
dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato. Il
mancato versamento delle rate
nei termini previsti dal
presente comma comporta
l'immediata decadenza dalla
concessione, l'immediato
incameramento della
fideiussione e la
disattivazione del
collegamento dal
totalizzatore nazionale. |
|
6. Ai
concessionari che fanno atto
di adesione ai sensi del
comma 5, nonché a quelli che
hanno già tempestivamente
aderito al decreto
interdirigenziale di cui al
medesimo comma 5, è
consentito versare il residuo
debito maturato a titolo di
minimi garantiti, ridotto del
33,3 per cento, in otto rate
annuali di pari importo. Le
rate sono versate entro il 30
ottobre di ciascun anno, a
partire dal 30 ottobre 2004.
Non si effettua il rimborso
di somme versate a titolo di
minimi garantiti dai
concessionari diversi da
quelli nei confronti dei
quali trova applicazione la
disposizione di cui al
presente comma. Nei confronti
dei concessionari che
ritardano di oltre trenta
giorni il pagamento delle
somme maturate a titolo di
integrazione al minimo
garantito, quote di prelievo
ed imposta unica,
eventualmente ricalcolate ai
sensi del comma 5 e del
presente comma, sono
attivate, in conformità alle
disposizioni contenute negli
atti concessori, le procedure
di riscossione, anche
coattiva, dei crediti,
seguita dall'immediata
decadenza dalla concessione,
dall'incameramento della
fideiussione e dalla
disattivazione del
collegamento dal
totalizzatore nazionale. 7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.16. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le modalità di versamento delle rate di cui al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del comma 5, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora |
|
dovute a titolo di
imposta unica, ai sensi del
decreto legislativo 23
dicembre 1998, n.504, e
successive modificazioni, e
di quote di prelievo, di un
importo pari al 15 per cento
della differenza tra il
prelievo maturato in ciascun
anno e la maggiore somma
dovuta a titolo di minimo
garantito relativamente agli
anni 2000, 2001 e 2002. Fermo
restando quanto previsto
dall'ultimo periodo del comma
6, nei confronti dei
concessionari decaduti si
procede all'incameramento
della fideiussione. 8. La disposizione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24 settembre 2002, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5 del presente articolo, adottati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti è stabilita fino al 15 settembre 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 5. |
|
9. Dal 1^ gennaio
2003 e per ciascun anno di
durata delle concessioni per
il servizio di raccolta delle
scommesse relative alle corse
dei cavalli, il corrispettivo
minimo comunque dovuto dai
concessionari è pari ai
prelievi dovuti
all'amministrazione
concedente sulle scommesse
effettivamente accettate
nell'anno precedente,
incrementato, per ciascun
anno, dell'aumento
percentuale realizzatosi su
base regionale. 10. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è sostituito dai seguenti: "Dal 1^ gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo n.504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1^ gennaio 2003". |
|
11. Per una più
attiva partecipazione
dell'UNIRE ai processi di
decisione e di controllo in
materia di giochi e scommesse
relativi alle corse dei
cavalli, all'articolo 3,
comma 78, della legge 23
dicembre 1996, n.662 e
successive modificazioni,
sono aggiunte, dopo la
lettera d-quater, come
introdotta dal comma 4 del
presente articolo, le
seguenti lettere: "d-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli; d-sexies) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli; d-septies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari". 12. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n.357, e successive modificazioni, è rideterminata con la partecipazione di un rappresentante nominato, sentita l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e forestali; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali. |
|
13. Sulla base dei
princìpi dell'ordinamento
comunitario, ferme le
attribuzioni che, ai sensi
delle disposizioni vigenti,
sono di rispettiva competenza
dei Ministri e dei Ministeri
dell'economia e delle finanze
e delle politiche agricole e
forestali, nonché dell'UNIRE,
limitatamente alle
concessioni in atto alla data
di entrata in vigore del
regolamento emanato a norma
dell'articolo 3, comma 78,
della legge 23 dicembre 1996,
n.662, come da ultimo
modificato dal comma 11 del
presente articolo, e fino
alla data del loro nuovo
affidamento, mediante
procedure selettive, ai sensi
del medesimo regolamento,
sono attribuiti in via
esclusiva all'UNIRE i compiti
relativi alla gestione delle
predette concessioni, ivi
compresi quelli di adozione,
in presenza di un interesse
pubblico che lo giustifichi,
con particolare riguardo
all'adempimento delle
obbligazioni derivanti
dall'adesione di cui al comma
5 del presente articolo, di
ogni provvedimento
amministrativo conseguente,
ivi compresi quelli di natura
cautelare. 14. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n.133, può essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita |
|
ai sensi del
citato regolamento, sono
dovuti gli interessi nella
misura del saggio legale,
calcolati dal primo giorno e
fino a quello dell'effettivo
versamento. La cauzione
prevista dal regolamento di
cui al primo periodo è
integrata nella misura del 3
per cento. L'inosservanza
delle disposizioni di cui al
secondo e terzo periodo
comporta, in ogni caso, la
decadenza dal beneficio e
l'immediato incameramento
della cauzione. Resta in ogni
caso fermo il potere
regolamentare di cui agli
articoli 16 della legge 13
maggio 1999, n.133, e 12
della legge 18 ottobre 2001,
n.383, e successive
modificazioni. 15. Sulla base delle linee guida e dei princìpi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 16. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n.722, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre"; |
|
b) dopo il comma
5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storico-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi". 17. Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n.722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei princìpi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e |
|
trasparenza del gioco,
della tutela della buona fede
degli utenti, delle
rispettive responsabilità dei
diversi operatori
coinvolti. 19. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico. 20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonché dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge 4 agosto 1955, n.722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente articolo. 21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 22. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: "diritto pubblico" sono aggiunte le seguenti: "di primo livello"; |
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b) all'articolo
6, dopo il comma 2, sono
inseriti i seguenti: "2-bis. Lo statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministrazione acquisisce preventivamente il parere consultivo delle predette consulte. 2-ter. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento, il quale si informa al principio secondo cui le delibere dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani e programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle consulte, è sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali". 23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso nè rimborso spese. |
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(Adempimenti relativi al 1. Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il termine è fissato al 31 ottobre 2003. E' prorogata fino alla stessa data la facoltà prevista all'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340. |
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1. All'articolo 26,
comma 7, del decreto
legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, le parole: "entro
ventiquattro mesi" sono
sostituite dalle seguenti:
"entro trentasei mesi". |
1. All'articolo 26,
comma 7, del decreto
legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, le parole: "entro
ventiquattro mesi" sono
sostituite dalle seguenti:
"Entro trentasei
mesi". |
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(Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta 1. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37, come modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n.236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.284, le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004". |
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1. Il termine di cui
all'articolo 5, comma 4,
della legge 28 ottobre 1999,
n. 410, è prorogato di
diciotto mesi. |
1. Il termine di cui
all'articolo 5, comma 4,
della legge 28 ottobre 1999,
n. 410, è prorogato di
dodici mesi. |
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(Adeguamento degli 1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorchè non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
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1. Il termine del 1^
luglio 2003 previsto
dall'articolo 93, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è differito al 31
dicembre 2003. |
Identico. |
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1. Per le imprese che
hanno subito gravi danni a
seguito degli eccezionali
eventi calamitosi del
novembre 2002, ubicate nelle
aree dichiarate in stato di
emergenza con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 29 novembre
2002, i cui fabbricati ed
immobili, sedi di attività
produttive, sono stati
oggetto di ordinanza
sindacale di sgombero per
inagibilità totale o parziale
o di ordinanza di
interdizione al traffico
delle principali vie di
accesso al territorio
comunale, i termini stabiliti
dagli articoli 2364, secondo
comma, 2447, 2486, secondo
comma, e 2496, primo comma,
del codice civile sono
differiti a dodici mesi dalla
chiusura dell'esercizio
scadente nel periodo compreso
tra il 1^ ottobre 2002 e il
30 settembre 2003. |
1. Per le imprese che
hanno subito gravi danni a
seguito degli eccezionali
eventi meteorologici
del novembre 2002, ubicate
nelle aree dichiarate in
stato di emergenza con
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in
data 29 novembre 2002,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
288 del 9 dicembre 2002, i
cui fabbricati ed immobili,
sedi di attività produttive,
sono stati oggetto di
ordinanza sindacale di
sgombero per inagibilità
totale o parziale o di
ordinanza di interdizione al
traffico delle principali vie
di accesso al territorio
comunale, i termini stabiliti
dagli articoli 2364, secondo
comma, 2447, 2486, secondo
comma, e 2496, primo comma,
del codice civile sono
differiti a dodici mesi dalla
chiusura dell'esercizio
scadente nel periodo compreso
tra il 1^ ottobre 2002 e il
30 settembre 2003. |
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1-bis. Le
disposizioni di cui al comma
1 non rilevano agli effetti
dell'applicazione
dell'articolo 17 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001,
n. 435, qualora comportino il
differimento all'anno solare
successivo dei termini di
versamento previsti dal
medesimo articolo 17. |
|
2. I gravi danni
subiti dalle imprese in
conseguenza degli eventi
calamitosi di cui al comma 1,
od i costi e le spese
relativi ai lavori di
ripristino conseguenti agli
eventi stessi, al netto degli
eventuali contributi a fondo
perduto, possono essere
ammortizzati in più esercizi
fino ad un massimo di dieci
anni. |
2. I gravi danni
subiti dalle imprese in
conseguenza degli eventi
meteorologici di cui al
comma 1, od i costi e le
spese relativi ai lavori di
ripristino conseguenti agli
eventi stessi, al netto degli
eventuali contributi a fondo
perduto, possono essere
ammortizzati in più esercizi
fino ad un massimo di dieci
anni. |
|
(Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n.576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n.677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.226, è prorogato al 31 dicembre 2005. |
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1. All'articolo 2, comma
7, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo le parole:
"Con decreto" sono inserite
le seguenti: "di natura non
regolamentare" e dopo le
parole: "di concerto con il
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca," sono soppresse le
seguenti: "da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto
1988, n. 400". |
Identico. |
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1. La procedura per lo
svolgimento delle prove di
accesso alle scuole di
specializzazione per le
professioni legali
dall'articolo 9, comma 2, del
decreto del Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica 21 dicembre 1999,
n. 537, già prorogata fino
all'anno accademico 2002-2003
dall'articolo 2 del
decreto-legge 10 giugno 2002,
n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2002, n. 173, è
ulteriormente prorogata fino
all'anno accademico
2003-2004. |
1. La procedura per lo
svolgimento delle prove di
accesso alle scuole di
specializzazione per le
professioni legali
prevista dall'articolo
9, comma 2, del
regolamento di cui al
decreto del Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica 21 dicembre 1999,
n. 537, già prorogata fino
all'anno accademico 2002-2003
dall'articolo 2 del
decreto-legge 10 giugno 2002,
n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2002, n. 173, è
ulteriormente prorogata fino
all'anno accademico
2003-2004. |
|
(Disposizioni in materia 1. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n.289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può utilizzare le graduatorie di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n.85, con decreti del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2000, del 6 aprile 2001 e del 15 marzo 2002. |
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1. Le disposizioni
previste dal decreto-legge 1^
luglio 2002, n. 126,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 2
agosto 2002, n. 175, sono
prorogate al 30 giugno
2004. |
Identico. |
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1. In attesa del
riordino delle professioni di
dottore commercialista e di
ragioniere e perito
commerciale, di cui
all'articolo 3 del
decreto-legge 10 giugno 2002,
n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2002, n. 173, i
Consigli nazionali e locali
degli Ordini dei dottori
commercialisti e dei
ragionieri e periti
commerciali in carica alla
data di entrata in vigore del
presente decreto sono
prorogati fino al 31 dicembre
2005. |
1. Identico. |
|
2. E' data facoltà ai
Consigli locali prorogati di
indire nuove elezioni alla
scadenza del mandato. In ogni
caso gli organi eletti
decadranno alla data del 31
dicembre 2005. |
2. Identico. |
|
2-bis. Sono
considerati validi i rinnovi
degli organi degli ordini
professionali, le cui
operazioni di voto erano già
in corso alla data di entrata
in vigore del decreto-legge
10 giugno 2002, n.107,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2002, n.173. |
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1. Il termine del 30
giugno previsto all'articolo
19, comma 9, del decreto
legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, per l'anno 2003 è
prorogato al 31 dicembre.
Conseguentemente il termine
del 15 luglio previsto
all'articolo 19, comma 11,
del medesimo decreto
legislativo, per l'anno 2003
è prorogato al 15 gennaio
2004. |
Identico. |
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2. Ai versamenti
differiti dalle disposizioni
di cui al comma 1 si
applicano gli interessi al
saggio legale. |
|
(Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme interpretative in materia di 1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003". 2. L'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23 dicembre 1998, n.448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 |
|
dicembre 1999, n.488,
si interpreta nel senso che
l'ente locale adotta una
nuova delibera di consiglio
solo se è mutata la
situazione di non
metanizzazione della
frazione. 3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di 25.600.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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(Differimento di termini in materia di edilizia 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n.136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1^ agosto 2002, n.166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203. |
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