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1. Il decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147, recante
proroga di termini e
disposizioni urgenti
ordinamentali, è convertito
in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla
presente legge. |
1. Identico. |
|
2. Il termine di
dodici mesi, di cui
all'articolo 9 della legge 1^
agosto 2002, n. 166,
pertinente alla delega al
Governo ad adottare un
decreto legislativo inteso ad
agevolare il finanziamento
delle società di progetto
concessionarie o contraenti
generali, è prorogato per
altri dodici mesi. 3. All'articolo 9, comma 1, alinea, della legge 1^ agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "da parte delle banche" sono inserite le seguenti: "ovvero di altri soggetti finanziatori". 4. All'articolo 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, le parole: "entro il 13 agosto 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003". 5. All'articolo 42, comma 1, alinea, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi". 6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45. |
|
2. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
7. Identico. |
|
Allegato
|
Allegato
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MODIFICAZIONI APPORTATE
|
MODIFICAZIONI APPORTATE
|
|
Dopo l'articolo 1 è
inserito il seguente: |
Dopo l'articolo 1 è
inserito il seguente: |
|
"Art. 1-bis.
(Proroga delle
agevolazioni tributarie a
favore degli interventi di
ristrutturazione edilizia). -
1. Al comma 5
dell'articolo 2 della legge
27 dicembre 2002, n.289, le
parole: "30 settembre 2003",
ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2003". |
"Art. 1-bis.
(Proroga delle
agevolazioni tributarie a
favore degli interventi di
ristrutturazione edilizia). -
1. Identico. |
|
2. Alle minori
entrate derivanti
dall'attuazione del presente
articolo, pari a 15 milioni
di euro per l'anno 2003, 113
milioni di euro per l'anno
2004 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
2. Alle minori
entrate derivanti
dall'attuazione del presente
articolo, pari a 1,5
milioni di euro per l'anno
2003, a 16 milioni di
euro per l'anno 2004 e a
10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di
parte corrente"Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari
esteri. |
|
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio". |
3. Identico". |
|
All'articolo 2: |
All'articolo 2: |
|
al comma 1, le
parole:"30 giugno
2004" sono sostituite
dalle seguenti:"31
dicembre 2004". |
identico. |
|
All'articolo 4: |
All'articolo 4: |
|
al comma 1, le
parole:"approvato con"
sono sostituite dalle
seguenti:"di cui al". |
al comma 1, le
parole:"approvato con"
sono sostituite dalle
seguenti:"di cui al"
ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La
proroga non si applica agli
edifici scolastici di ogni
ordine e grado". |
|
Dopo l'articolo 5
sono inseriti i
seguenti: |
Dopo l'articolo 5
sono inseriti i
seguenti: |
| "Art. 5-bis. (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte). - 1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei |
"Art. 5-bis. (Proroga
delle agevolazioni tributarie
a favore degli interventi di
ristrutturazione edilizia
nella regione Piemonte). - 1.
Identico. |
|
ministri n.3284 del 30
aprile 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n.106 del 9 maggio 2003, le
disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002,
n.289, si applicano per le
spese sostenute fino al 31
marzo 2004. |
|
2. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a 2
milioni di euro annui a
decorrere dal 2003, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
2. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a
100.000 euro per il 2004, a
300.000 euro per il 2005 e a
100.000 euro a decorrere dal
2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni
2004 e 2005 dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. |
|
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
3. Identico. |
|
Art. 5-ter. (Proroga
delle agevolazioni tributarie
per gli investimenti nella
regione Piemonte). - 1. Le
disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 1,
della legge 18 ottobre 2001,
n.383, sono prorogate fino al
secondo periodo di imposta
successivo a quello in corso
alla data del 25 ottobre
2001, limitatamente agli
investimenti realizzati fino
al 31 dicembre 2003 in sedi
operative ubicate nei comuni
interessati dagli eventi
sismici dell'11 aprile 2003,
come individuati ai sensi
dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri
n.3284 del 30 aprile 2003,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.106 del 9
maggio 2003. Per gli
investimenti immobiliari la
proroga di cui al primo
periodo riguarda quelli
realizzati fino al terzo
periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data
del 25 ottobre 2001 e,
comunque, entro il 31 luglio
2004. |
Art. 5-ter. (Proroga
delle agevolazioni tributarie
per gli investimenti nella
regione Piemonte). - 1.
Identico. |
|
2. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a 3
milioni di euro per l'anno
2004 e a un milione di euro
per l'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni
per gli anni 2004 e 2005
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
2. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a
6,7 milioni di euro per
l'anno 2004 e a 0,4
milioni di euro per l'anno
2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni
2004 e 2005 dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari
esteri. |
|
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
3. Identico. |
| Art. 5-quater. (Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella provincia di Brescia) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n.383, sono prorogate, con effetto dal 1^ gennaio 2003, fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi |
Soppresso. |
|
dichiarati con decreto
del Ministro delle politiche
agricole e forestali 13
agosto 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n.198 del 24 agosto 2002. Per
gli investimenti immobiliari
la proroga di cui al primo
periodo riguarda quelli
realizzati fino al terzo
periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data
del 25 ottobre 2001, e,
comunque, entro il 31 luglio
2004". |
|
Art. 5-quater.
(Proroga di interventi in
favore del settore agricolo)
- 1. E' autorizzata la
spesa di 1.830.000 euro per
l'anno 2003, di 1.830.000
euro per l'anno 2004 e di
2.330.000 euro per l'anno
2005, da destinare
all'"Institut Agricole
Régional" della Valle
d'Aosta, al fine di garantire
lo sviluppo e gli
investimenti previsti per la
ricerca e per la
sperimentazione nel settore
agricolo e zootecnico. 2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio". |
|
All'articolo 6: dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Per l'anno 2002 l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato; il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti"; la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario)". All'articolo 7: al comma 2, dopo le parole: "in vigore del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al"; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con |
|
modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n.178,
all'articolo 35, comma 5,
della legge 28 dicembre 2001,
n.448, le parole: "entro
diciotto mesi" sono
sostituite dalle seguenti:
"entro ventiquattro mesi". 2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". L'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Art. 8. - (Disposizioni sull'UNIRE). - 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
|
2. Al fine di
facilitare la stabilizzazione
finanziaria dell'UNIRE, la
Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a concedere a
tale ente, nell'anno 2003, un
mutuo decennale di 150
milioni di euro, con oneri a
parziale carico del bilancio
dello Stato. A tale fine il
Ministero dell'economia e
delle finanze corrisponde
all'UNIRE, a decorrere
dall'anno 2003, un contributo
in conto interessi e in quote
costanti, nel limite massimo
di 3,5 milioni di euro annui.
Con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, è stabilito il tasso
d'interesse e fissato il
contributo decennale di cui
al periodo precedente. 3. Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 è destinata dall'UNIRE a piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonché a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali e internazionali specializzati nel settore. |
|
4. All'articolo
3, comma 78, della legge 23
dicembre 1996, n.662, dopo la
lettera d-bis), sono
aggiunte le seguenti: "d-ter) previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del doping; d-quater) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli". |
|
5. I concessionari
che gestiscono, ai sensi del
regolamento emanato a norma
dell'articolo 3, comma 78,
della legge 23 dicembre 1996,
n.662, e successive
modificazioni, il servizio di
raccolta delle scommesse
relative alle corse dei
cavalli e che non hanno
tempestivamente aderito alle
condizioni economiche
ridefinite con il decreto
interdirigenziale 6 giugno
2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n.139 del 15 giugno 2002,
possono farlo entro il 30
ottobre 2003 versando un
importo pari al 10 per cento
del debito maturato per solo
capitale, a titolo di minimo
garantito, aumentato, in
ragione del ritardo
nell'adesione, di un
ulteriore importo complessivo
pari a 1.000 euro. Le somme
dovute per quote di prelievo
non versate, relative agli
anni fino al 2002, maggiorate
dei relativi interessi
calcolati al tasso medio
bancario praticato alla
clientela primaria, sono
versate, in tre rate di pari
importo, entro il 28 febbraio
2004, il 30 giugno 2004 e il
30 ottobre 2004. Le somme
ancora dovute a titolo di
imposta unica, ai sensi del
decreto legislativo 23
dicembre 1998, n.504, e
successive modificazioni, al
netto di sanzioni e
maggiorate dei relativi
interessi calcolati al tasso
medio bancario praticato alla
clientela primaria, sono
versate in cinque rate
annuali di pari importo,
entro il 30 giugno di ogni
anno; il primo versamento va
effettuato entro il 15
dicembre 2003. Le polizze
fideiussorie rilasciate dai
concessionari per la raccolta
di scommesse ippiche ai sensi
dell'articolo 7 della
convenzione approvata con
decreto ministeriale 20
aprile 1999 e le polizze
fideiussorie rilasciate dai
concessionari per la raccolta
di scommesse sportive ai
sensi dell'articolo 8 della
convenzione approvata con
decreto ministeriale 7 aprile
1999 costituiscono garanzia
anche per l'esatto
adempimento di tutti gli
obblighi di pagamento
derivanti dalle rateizzazioni
previste dal presente
articolo, previa verifica
della loro validità da parte
dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato. Il
mancato versamento delle rate
nei termini previsti dal
presente comma comporta
l'immediata decadenza dalla
concessione, l'immediato
incameramento della
fideiussione e la
disattivazione del
collegamento dal
totalizzatore nazionale. 6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 5, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 |
|
per cento, in otto rate
annuali di pari importo. Le
rate sono versate entro il 30
ottobre di ciascun anno, a
partire dal 30 ottobre 2004.
Non si effettua il rimborso
di somme versate a titolo di
minimi garantiti dai
concessionari diversi da
quelli nei confronti dei
quali trova applicazione la
disposizione di cui al
presente comma. Nei confronti
dei concessionari che
ritardano di oltre trenta
giorni il pagamento delle
somme maturate a titolo di
integrazione al minimo
garantito, quote di prelievo
ed imposta unica,
eventualmente ricalcolate ai
sensi del comma 5 e del
presente comma, sono
attivate, in conformità alle
disposizioni contenute negli
atti concessori, le procedure
di riscossione, anche
coattiva, dei crediti,
seguita dall'immediata
decadenza dalla concessione,
dall'incameramento della
fideiussione e dalla
disattivazione del
collegamento dal
totalizzatore nazionale. 7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.16. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le modalità di versamento delle rate di cui al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del comma 5, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504, e successive modificazioni, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, nei confronti dei concessionari decaduti si procede all'incameramento della fideiussione. |
|
8. La
disposizione di cui
all'articolo 5-bis del
decreto-legge 24 settembre
2002, n.209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n.265, trova
applicazione nei riguardi dei
provvedimenti che comunque
determinano la cessazione dei
rapporti di concessione,
sulla base del decreto
interdirigenziale di cui al
comma 5 del presente
articolo, adottati prima
della data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente
decreto. La sospensione degli
effetti dei medesimi
provvedimenti è stabilita
fino al 15 settembre 2003 e i
termini per la loro
impugnazione decorrono o
riprendono a decorrere dal 16
settembre 2003. Gli effetti
dei provvedimenti si
estinguono nei riguardi dei
concessionari che effettuano
l'adesione ai sensi del comma
5. 9. Dal 1^ gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale. |
|
10. Il secondo
periodo del comma 16
dell'articolo 22 della legge
27 dicembre 2002, n.289, è
sostituito dai seguenti: "Dal
1^ gennaio 2003 con decreto
del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto
con il Ministro delle
politiche agricole e
forestali relativamente alle
scommesse ippiche, è disposta
la riduzione dell'aliquota
dell'imposta unica di cui
all'articolo 4, comma 1,
lettera b), numero 2),
del decreto legislativo 23
dicembre 1998, n.504, in
misura necessaria per
consentire un aumento medio
di 4,58 punti, quanto alle
scommesse sportive a
totalizzatore nazionale, e di
2,60 punti, quanto alle
scommesse sportive a quota
fissa, nonché un aumento
medio di 4,82 punti, quanto
alle scommesse ippiche a
totalizzatore nazionale, e di
5,26 punti, quanto alle
scommesse ippiche a quota
fissa, della misura
percentuale del corrispettivo
spettante ai concessionari
per il servizio di raccolta
delle scommesse. Con lo
stesso decreto è ridotta al
22,5 per cento l'aliquota
dell'imposta unica di cui al
citato articolo 4, comma 1,
lettera b), numero 1),
del decreto legislativo n.504
del 1998. Nell'adozione dei
provvedimenti di cui al
presente comma è comunque
garantito il mantenimento
della percentuale media
complessiva destinata al CONI
e all'UNIRE, vigente al 1^
gennaio 2003". |
|
11. Per una più
attiva partecipazione
dell'UNIRE ai processi di
decisione e di controllo in
materia di giochi e scommesse
relativi alle corse dei
cavalli, all'articolo 3,
comma 78, della legge 23
dicembre 1996, n.662, e
successive modificazioni,
sono aggiunte, dopo la
lettera d-quater), come
introdotta dal comma 4 del
presente articolo, le
seguenti lettere: "d-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli; d-sexies) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli; d-septies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari". 12. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n.357, e successive modificazioni, è rideterminata con la partecipazione di un rappresentante nominato, sentita l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e forestali; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali. |
|
13. Sulla base
dei princìpi dell'ordinamento
comunitario, ferme le
attribuzioni che, ai sensi
delle disposizioni vigenti,
sono di rispettiva competenza
dei Ministri e dei Ministeri
dell'economia e delle finanze
e delle politiche agricole e
forestali, nonché dell'UNIRE,
limitatamente alle
concessioni in atto alla data
di entrata in vigore del
regolamento emanato a norma
dell'articolo 3, comma 78,
della legge 23 dicembre 1996,
n.662, come da ultimo
modificato dal comma 11 del
presente articolo, e fino
alla data del loro nuovo
affidamento, mediante
procedure selettive, ai sensi
del medesimo regolamento,
sono attribuiti in via
esclusiva all'UNIRE i compiti
relativi alla gestione delle
predette concessioni, ivi
compresi quelli di adozione,
in presenza di un interesse
pubblico che lo giustifichi,
con particolare riguardo
all'adempimento delle
obbligazioni derivanti
dall'adesione di cui al comma
5 del presente articolo, di
ogni provvedimento
amministrativo conseguente,
ivi compresi quelli di natura
cautelare. |
|
14. Dalla data
di entrata in vigore della
legge di conversione del
presente decreto e fino al 31
dicembre 2005, il versamento
del prelievo erariale,
stabilito dal relativo
regolamento di istituzione,
emanato ai sensi
dell'articolo 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133, può
essere effettuato dal
concessionario del gioco del
Bingo entro novanta giorni
dalla data del ritiro delle
cartelle e comunque entro il
15 dicembre di ciascun anno
per il periodo relativo
all'ultimo trimestre.
Sull'importo costituente
prelievo erariale, coperto da
idonea cauzione definita ai
sensi del citato regolamento,
sono dovuti gli interessi
nella misura del saggio
legale, calcolati dal primo
giorno e fino a quello
dell'effettivo versamento. La
cauzione prevista dal
regolamento di cui al primo
periodo è integrata nella
misura del 3 per cento.
L'inosservanza delle
disposizioni di cui al
secondo e terzo periodo
comporta, in ogni caso, la
decadenza dal beneficio e
l'immediato incameramento
della cauzione. Resta in ogni
caso fermo il potere
regolamentare di cui agli
articoli 16 della legge 13
maggio 1999, n.133, e 12
della legge 18 ottobre 2001,
n.383, e successive
modificazioni. 15. Sulla base delle linee guida e dei princìpi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 16. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n.722, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre"; |
|
b) dopo il
comma 5 è aggiunto il
seguente: "5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storico-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi". 17. Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n.722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei princìpi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti. |
|
19. Il Governo
trasmette al Parlamento,
entro il 31 marzo di ciascun
anno, una relazione
dettagliata sull'attività
svolta dall'UNIRE e
sull'andamento delle attività
sportive e di incremento
ippico. 20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonché dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge 4 agosto 1955, n.722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente articolo. 21. ll Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 22. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: "diritto pubblico" sono aggiunte le seguenti: "di primo livello"; |
|
b)
all'articolo 6, dopo il comma
2, sono inseriti i
seguenti: "2-bis. Lo statuto dell'UNlRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministrazione acquisisce preventivamente il parere consultivo delle predette consulte. 2-ter. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento, il quale si informa al principio secondo cui le delibere dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani e programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle consulte, è sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali". 23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese". |
|
Dopo l'articolo 8 è
inserito il seguente: "Art. 8-bis. (Adempimenti relativi al registro delle imprese). 1. Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il termine è fissato al 31 ottobre 2003. E' prorogata fino alla stessa data la facoltà prevista all'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340". All'articolo 9: al comma 1, le parole: "entro trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro trentasei mesi". Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: "Art. 9-bis. (Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio). - 1. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37, come modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n.236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.284, le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004"". |
|
All'articolo
10: |
All'articolo
10: |
|
al comma 1, le parole:
"diciotto mesi" sono
sostituite dalle seguenti:
"dodici mesi". |
identico. |
|
Dopo l'articolo 10 è
inserito il seguente: |
Dopo l'articolo 10 è
inserito il seguente: |
|
"Art. 10-bis.
(Adeguamento degli scarichi
esistenti). - 1. I termini
di cui all'articolo 62, comma
11, del decreto legislativo
11 maggio 1999, n.152,
relativi agli scarichi
esistenti, ancorché non
autorizzati, sono differiti
fino ad un anno a decorrere
dalla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente
decreto". |
"Art. 10-bis.
(Adeguamento degli scarichi
esistenti). - 1.
Identico". |
|
All'articolo 12: |
All'articolo 12: |
|
al comma 1, dopo le
parole: "29 novembre
2002," sono inserite le
seguenti: "pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n.288 del 9
dicembre 2002,"; |
al comma 1, la
parola: "calamitosi" è
sostituita dalla seguente:
"meteorologici" e
dopo le parole: "29
novembre 2002," sono
inserite le seguenti:
"pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n.288 del 9 dicembre
2002,"; |
|
dopo il comma 1 è
inserito il seguente: |
dopo il comma 1 è
inserito il seguente: |
|
"1-bis. Le
disposizioni di cui al comma
1 non rilevano agli effetti
dell'applicazione
dell'articolo 17 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001,
n.435, qualora comportino il
differimento all'anno solare
successivo dei termini di
versamento previsti dal
medesimo articolo 17". |
"1-bis.
Identico"; |
|
al comma 2 e nella
rubrica la parola:
"calamitosi" è
sostituita dalla seguente:
"meteorologici". |
|
Dopo l'articolo 12 è
inserito il seguente: |
Dopo l'articolo 12 è
inserito il seguente: |
|
"Art. 12-bis. (Opere
di ripristino della
officiosità dei corsi d'acqua
conseguenti a calamità
naturali o dirette a
prevenire situazioni di
pericolo). - 1. Il termine
di cui all'articolo 4, comma
10-bis, del
decreto-legge 12 novembre
1996, n.576, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31
dicembre 1996, n.677, già
prorogato, da ultimo,
dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 13 maggio 1999,
n.132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13
luglio 1999, n.226, è
differito al 31 dicembre
2005". |
"Art. 12-bis. (Opere
di ripristino della
officiosità dei corsi d'acqua
conseguenti a calamità
naturali o dirette a
prevenire situazioni di
pericolo). - 1. Il termine
di cui all'articolo 4, comma
10-bis, del
decreto-legge 12 novembre
1996, n.576, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31
dicembre 1996, n.677, già
prorogato, da ultimo,
dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 13 maggio 1999,
n.132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13
luglio 1999, n.226, è
prorogato al 31
dicembre 2005". |
|
All'articolo
14: |
All'articolo
14: |
|
al comma 1, dopo le
parole: "per le
professioni legali" è
inserita la seguente:
"prevista". |
al comma 1, dopo le
parole: "per le
professioni legali" è
inserita la seguente:
"prevista" e dopo le
parole: "dall'articolo 9,
comma 2, del" sono
inserite le seguenti:
"regolamento di cui
al". |
|
Dopo l'articolo 14
è inserito il seguente: "Art. 14-bis. (Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato). - 1. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n.289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può utilizzare le graduatorie di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n.85, con decreti del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2000, del 6 aprile 2001 e del 15 marzo 2002". All'articolo 16: è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n.173". |
|
Dopo l'articolo 17
sono inseriti i
seguenti: |
Dopo l'articolo 17
sono inseriti i
seguenti: |
|
"Art. 17-bis.
(Proroga delle agevolazioni
sul gasolio e sul GPL). - 1.
All'articolo 21, comma 3,
della legge 27 dicembre 2002,
n.289, le parole: "30 giugno
2003" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre
2003". |
"Art. 17-bis.
(Proroga delle agevolazioni
sul gasolio e sul GPL e
norme interpretative in
materia di
metanizzazione). - 1.
Identico. |
|
2. L'articolo
8, comma 10, lettera
c), numero 4), della
legge 23 dicembre 1998,
n.448, come modificato
dall'articolo 12 della legge
23 dicembre 1999, n.488, si
interpreta nel senso che
l'ente locale adotta una
nuova delibera di consiglio
solo se è mutata la
situazione di non
metanizzazione della
frazione. |
|
2. Per
l'attuazione del comma 1 è
autorizzata la spesa massima
di 25.600.000 euro per l'anno
2003. Al relativo onere si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a
20.600.000 euro,
l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero e, quanto
a 5.000.000 di euro,
l'accantonamento relativo al
Ministero delle
comunicazioni. |
3. Identico. |
|
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
4. Identico. |
|
Art. 17-ter.
(Norma di copertura). - 1.
All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo
7, comma 1, pari a un milione
di euro per l'anno 2003, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
Soppresso. |
|
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio". |
|
Art. 17-ter.
(Differimento di termini
in materia di edilizia
residenziale pubblica) - 1.
La scadenza dei termini di
centottanta giorni e di
centoventi giorni, previsti
rispettivamente dall'articolo
11, comma 2, e dall'articolo
12, comma 2, della legge 30
aprile 1999, n.136, già
differita, da ultimo,
dall'articolo 2, comma 7,
della legge 1^ agosto 2002,
n.166, è ulteriormente
differita al 31 dicembre
2003. La disposizione di cui
al presente comma decorre
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Il finanziamento degli
interventi così attivati è
comunque subordinato alle
disponibilità esistenti, alla
data di ratifica da parte del
comune dell'accordo di
programma, sullo stanziamento
destinato alla realizzazione
del programma di cui
all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n.152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n.203". |
Frontespizio |
Testo del decreto legge |