XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4086




Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio
2003.


Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e
privatizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


              Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

              Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare il processo di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche al fine di superare talune criticità registrate nell'amministrazione di tale patrimonio e di soddisfare esigenze rappresentate dagli enti locali, tenuto conto che tale processo costituisce uno strumento essenziale per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica delineati nel Documento di programmazione economico-finanziaria;

              Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
Articolo 1.

1. Gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico, sono alienati con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di 1. Gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio, sono alienati con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001,
entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497;
a) identica;

b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
b) identica;

c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge di cui al comma 1, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio.
2. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio.
3. Ai beni immobili individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1.
3. Ai beni immobili individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001.
4. I beni immobili indicati nella tabella A allegata al presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, possono essere trasferiti gratuitamente alla predetta regione ovvero possono essere oggetto di procedure di valorizzazione da espletare, anche con l'intervento di Patrimonio dello Stato s.p.a., con le modalità di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1.
4. I beni immobili indicati nella tabella A allegata al presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, possono essere trasferiti gratuitamente alla predetta regione ovvero possono essere oggetto di procedure di valorizzazione da espletare, anche con l'intervento di Patrimonio dello Stato s.p.a., con le modalità di cui al capo I del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001.
5. Per i beni immobili statali in uso alle Amministrazioni dello Stato è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente.
5. Per i beni immobili statali in uso alle Amministrazioni dello Stato è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente. Resta ferma la facoltà, per l'Amministrazione della difesa che aveva in uso i beni dismessi, di riottenerne l'assegnazione in uso governativo con priorità rispetto alle altre Amministrazioni dello Stato, in caso di successiva riassegnazione.

5-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n.351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104, si applicano, altresì, ai conduttori delle unità immobiliari ad uso
residenziale di proprietà dello Stato alienate sulla base delle disposizioni del presente capo I".
5-ter. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, l'Agenzia del demanio è tenuta a richiedere, a non meno di tre istituti di credito, offerte relative alla attivazione di convenzioni per la concessione, alle migliori condizioni di mercato anche con riferimento agli oneri accessori, di mutui fondiari, per l'acquisto della prima casa. Tali convenzioni prevedono che all'onere derivante nei confronti degli istituti bancari dalla differenza tra il tasso di interesse di cui alle medesime convenzioni e quello di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n.104 del 1996, si provveda in un'unica soluzione a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare residenziale dello Stato.
5-quater. All'articolo 1 del decreto-legge n.351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n.488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da RFI spa direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni.
6-ter. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni di cui al comma 6-bis, comunque effettuate, sono impiegate da RFI spa in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio".

5-quinquies. Le disposizioni di cui al primo periodo dell'articolo 3, comma 18, del decreto-legge n.351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001, si applicano anche alle società a totale partecipazione pubblica nonché alla società di cui all'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.


Articolo 1-bis.

1. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sugli immobili di proprietà statale redatti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Agenzie fiscali per l'esecuzione, con finanziamento pubblico, degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.1), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e successive modificazioni, devono essere comunicati all'Agenzia del demanio entro trenta giorni dalla loro approvazione. Analoga comunicazione viene effettuata per le variazioni da apportare ai programmi triennali ed agli elenchi annuali dei lavori. Le predette Amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio, con cadenza trimestrale, lo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali dei lavori approvati. Le comunicazioni sono effettuate in via telematica sulla base di un modello definito dall'Agenzia del demanio. L'Agenzia del demanio fornisce, a richiesta, il supporto tecnico per la redazione dei programmi triennali, che sono redatti dalle Amministrazioni in conformità con le linee guida tecnico-operative definite dall'Agenzia del demanio ed approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Nella concessione del finanziamento pubblico si tiene conto della conformità degli interventi alle linee guida tecnico-operative. In sede di prima applicazione le linee guida tecnico-operative sono definite dall'Agenzia del demanio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed approvate nei quindici giorni successivi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavori pubblici affidati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.801.

Articolo 2.
Articolo 2.

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono inseriti i seguenti:
1. Identico:

"15-bis. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, può promuovere la costituzione, con la partecipazione dei comuni interessati, di apposite società per azioni miste, denominate, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, società di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione urbana tramite procedura di evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello Stato, individuati dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il comune nella cui circoscrizione territoriale ricada il bene, di concerto con le "15-bis. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 vengono promosse le società di trasformazione urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, delle regioni, delle province e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali società entro centottanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, può promuovere la costituzione, con la partecipazione dei comuni
Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione.
interessati, di apposite società per azioni miste, denominate, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, società di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione urbana tramite procedura di evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello Stato, individuati dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il comune nella cui circoscrizione territoriale ricada il bene, di concerto con le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione.
15-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, può partecipare a società di trasformazione urbana, promosse dalle città metropolitane e dai comuni ai sensi dell'articolo 120 del testo unico di cui al comma 15-bis, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato.
Soppresso.
15-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti, sulla base di idonee verifiche effettuate dall'Agenzia del demanio, possono essere concesse in uso gratuito, per una durata massima di trenta anni, ai comuni che ne facciano richiesta per finalità di recupero, di conservazione e di manutenzione da effettuarsi a cura e spese degli enti stessi, i beni immobili di proprietà dello Stato, destinati ad uso diverso dall'abitativo, non idonei né suscettibili di uso governativo concreto e attuale, non valorizzabili e non dismissibili ai sensi della normativa vigente o comunque non suscettibili di altra utilizzazione economica. ll medesimo decreto fissa anche le modalità e le condizioni delle concessioni. Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio in caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo".
15-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti, sulla base di idonee verifiche effettuate dall'Agenzia del demanio, possono essere concesse in uso gratuito, per una durata massima di trenta anni, ai comuni che ne facciano richiesta per finalità di recupero, di conservazione e di manutenzione da effettuarsi a cura e spese degli enti stessi, i beni immobili di proprietà dello Stato, destinati ad uso diverso dall'abitativo, non idonei né suscettibili di uso governativo concreto e attuale, non valorizzabili e non dismissibili ai sensi della normativa vigente o comunque non suscettibili di altra utilizzazione economica; per finalità e progetti di utilizzo diretto da parte dei comuni come sede della residenza municipale, la concessione di cui al periodo precedente può avere durata massima di cinquanta anni. Il medesimo decreto fissa anche le modalità e le condizioni delle concessioni. Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio in caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo".

1-bis. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n.351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia".

2. In considerazione dell'elevato livello di concentrazione di beni immobili dello Stato presenti nei territori delle regioni di confine, è 2. Identico.
istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Commissione alla quale è affidata l'alta vigilanza sulle operazioni di valorizzazione e di dismissione. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni interessate. Con il predetto decreto sono stabilite le modalità per il funzionamento della Commissione, alla quale è inoltre affidato il compito di formulare proposte e di esprimere pareri sulle operazioni di cui al presente comma.
2-bis. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n.136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1^ agosto 2002, n.166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-ter. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n.351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001, è inserito il seguente:

"3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1".

2-quater. Al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n.351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001, e successive modificazioni, dopo le parole: "vendita frazionata degli immobili" sono inserite le seguenti: "ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione".

Articolo 3.
Articolo 3.

1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà privata, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.
1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione
dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dai confini dell'opera. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.
2. La domanda di acquisto di dette aree deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente:
2. La domanda di acquisto di dette aree deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente:

a) la titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento;
a) identica;

b) il frazionamento catastale;
b) identica;

c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera.
c) identica.

3. Alla domanda di acquisto deve essere altresì allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella B allegata al presente decreto.
3. Identico.
4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area.
4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di scadenza del termine di cui al comma 2, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area il cui valore è determinato applicando i parametri della tabella B allegata al presente decreto nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. I pagamenti pregressi per l'occupazione sono dovuti al momento dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera. Si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dell'amministrazione finanziaria del demanio.
5. Qualora il soggetto legittimato non provveda alla presentazione della domanda di cui al comma 2 nei termini e con le modalità ivi previsti, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito.
5. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della domanda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente notifica all'interessato formale invito all'acquisto.
5-bis. L'adesione all'invito di cui al comma 5 è esercitata dal soggetto legittimato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso con la produzione della documentazione di cui al comma 2 e la corresponsione dell'importo determinato secondo i parametri fissati nella tabella B allegata al presente decreto maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento. Decorso inutilmente il suddetto termine, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito.

Articolo 4.
Articolo 4.

1. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 e relative note di aggiornamento.
Identico.

Articolo 5.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 9 maggio 2003.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...



Frontespizio Testo articoli