|
|
|
| 1. Gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico, sono alienati con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di | 1. Gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio, sono alienati con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, |
|
entrata in vigore del
presente decreto, si trovino
in una delle seguenti
situazioni: |
n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n.410, e
successive modificazioni. La
disposizione di cui al
presente comma non si applica
agli alloggi che, alla data
di entrata in vigore del
presente decreto, si trovino
in una delle seguenti
situazioni: |
|
a) sono
effettivamente assegnati a
personale in servizio per
attuali esigenze abitative
proprie o della famiglia, nel
rispetto delle condizioni e
dei criteri di cui al
regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 20 della legge
18 agosto 1978, n. 497; |
a) identica; |
|
b) sono in corso
di manutenzione per
avvicendamento dei
titolari; |
b) identica; |
|
c) sono occupati
da soggetti ai quali sia
stato notificato il
provvedimento amministrativo
di recupero forzoso. |
c) sono occupati
da soggetti ai quali sia
stato notificato, anche
eventualmente a mezzo
ufficiale giudiziario, il
provvedimento amministrativo
di recupero forzoso. |
|
2. Ai fini
dell'applicazione del comma 1
il diritto di opzione
previsto dai commi 3 e 6
dell'articolo 3 del
decreto-legge di cui al comma
1, spetta solo a coloro che
comunque corrispondono allo
Stato un canone o una
indennità per l'occupazione
dell'alloggio. |
2. Il diritto di opzione
previsto dai commi 3 e 6
dell'articolo 3 del
decreto-legge n. 351 del
2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
410 del 2001, spetta solo
a coloro che comunque
corrispondono allo Stato un
canone o una indennità per
l'occupazione
dell'alloggio. |
|
3. Ai beni immobili
individuati con i decreti del
Presidente del Consiglio dei
Ministri adottati ai sensi
del comma 112 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e del comma 1
dell'articolo 44 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, si
applicano le disposizioni di
cui al capo I del
decreto-legge di cui al comma
1. |
3. Ai beni immobili
individuati con i decreti del
Presidente del Consiglio dei
Ministri adottati ai sensi
del comma 112 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e del comma 1
dell'articolo 44 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, si
applicano le disposizioni di
cui al capo I del
decreto-legge n. 351 del
2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
410 del 2001. |
|
4. I beni immobili
indicati nella tabella A
allegata al presente decreto,
con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, da adottare d'intesa
con la regione Friuli-Venezia
Giulia, possono essere
trasferiti gratuitamente alla
predetta regione ovvero
possono essere oggetto di
procedure di valorizzazione
da espletare, anche con
l'intervento di Patrimonio
dello Stato s.p.a., con le
modalità di cui al capo I del
decreto-legge di cui al comma
1. |
4. I beni immobili
indicati nella tabella A
allegata al presente decreto,
con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, da adottare d'intesa
con la regione Friuli-Venezia
Giulia, possono essere
trasferiti gratuitamente alla
predetta regione ovvero
possono essere oggetto di
procedure di valorizzazione
da espletare, anche con
l'intervento di Patrimonio
dello Stato s.p.a., con le
modalità di cui al capo I del
decreto-legge n. 351 del
2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
410 del 2001. |
|
5. Per i beni
immobili statali in uso alle
Amministrazioni dello Stato è
vietata la dismissione
temporanea. I beni immobili
per i quali, prima della data
di entrata in vigore del
presente decreto, sia stata
operata la dismissione
temporanea si intendono
dismessi definitivamente. |
5. Per i beni immobili
statali in uso alle
Amministrazioni dello Stato è
vietata la dismissione
temporanea. I beni immobili
per i quali, prima della data
di entrata in vigore del
presente decreto, sia stata
operata la dismissione
temporanea si intendono
dismessi definitivamente.
Resta ferma la facoltà,
per l'Amministrazione della
difesa che aveva in uso i
beni dismessi, di riottenerne
l'assegnazione in uso
governativo con priorità
rispetto alle altre
Amministrazioni dello Stato,
in caso di successiva
riassegnazione. |
| 5-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n.351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104, si applicano, altresì, ai conduttori delle unità immobiliari ad uso |
|
residenziale di
proprietà dello Stato
alienate sulla base delle
disposizioni del presente
capo I". |
|
5-ter. Al
fine di consentire
l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma
5-bis, l'Agenzia del
demanio è tenuta a
richiedere, a non meno di tre
istituti di credito, offerte
relative alla attivazione di
convenzioni per la
concessione, alle migliori
condizioni di mercato anche
con riferimento agli oneri
accessori, di mutui fondiari,
per l'acquisto della prima
casa. Tali convenzioni
prevedono che all'onere
derivante nei confronti degli
istituti bancari dalla
differenza tra il tasso di
interesse di cui alle
medesime convenzioni e quello
di cui all'articolo 6, comma
8, del decreto legislativo
n.104 del 1996, si provveda
in un'unica soluzione a
valere sulle maggiori entrate
derivanti dalle dismissioni
del patrimonio immobiliare
residenziale dello Stato. |
|
5-quater.
All'articolo 1 del
decreto-legge n.351 del 2001,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
n.410 del 2001, dopo il comma
6, sono inseriti i
seguenti: |
|
"6-bis. I beni
immobili non più strumentali
alla gestione caratteristica
dell'impresa ferroviaria, di
proprietà di Rete Ferroviaria
Italiana (RFI) spa, ai sensi
dell'articolo 43 della legge
23 dicembre 1998, n.448, e
successive modificazioni, e
dell'articolo 5 della legge
23 dicembre 1999, n.488,
nonché i beni acquisiti ad
altro titolo, sono alienati
da RFI spa direttamente o con
le modalità di cui al
presente decreto. Le
alienazioni di cui al
presente comma sono
effettuate con esonero dalla
consegna dei documenti
relativi alla proprietà e di
quelli attestanti la
regolarità urbanistica,
edilizia e fiscale degli
stessi beni. |
|
6-ter. Le
risorse economico-finanziarie
derivanti dalle dismissioni
di cui al comma 6-bis,
comunque effettuate, sono
impiegate da RFI spa in
investimenti relativi allo
sviluppo dell'infrastruttura
ferroviaria e, in
particolare, al miglioramento
della sicurezza
dell'esercizio". |
|
5-quinquies. Le
disposizioni di cui al primo
periodo dell'articolo 3,
comma 18, del decreto-legge
n.351 del 2001, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n.410 del 2001, si
applicano anche alle società
a totale partecipazione
pubblica nonché alla società
di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 15 aprile 2002,
n.63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112. |
|
|
| 1. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sugli immobili di proprietà statale redatti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Agenzie fiscali per l'esecuzione, con finanziamento pubblico, degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.1), del testo unico delle disposizioni |
|
legislative e
regolamentari in materia
edilizia, di cui decreto del
Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n.380, e
successive modificazioni,
devono essere comunicati
all'Agenzia del demanio entro
trenta giorni dalla loro
approvazione. Analoga
comunicazione viene
effettuata per le variazioni
da apportare ai programmi
triennali ed agli elenchi
annuali dei lavori. Le
predette Amministrazioni
comunicano all'Agenzia del
demanio, con cadenza
trimestrale, lo stato di
realizzazione degli
interventi previsti negli
elenchi annuali dei lavori
approvati. Le comunicazioni
sono effettuate in via
telematica sulla base di un
modello definito dall'Agenzia
del demanio. L'Agenzia del
demanio fornisce, a
richiesta, il supporto
tecnico per la redazione dei
programmi triennali, che sono
redatti dalle Amministrazioni
in conformità con le linee
guida tecnico-operative
definite dall'Agenzia del
demanio ed approvate dal
Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del
Ministro dell'economia e
delle finanze. Nella
concessione del finanziamento
pubblico si tiene conto della
conformità degli interventi
alle linee guida
tecnico-operative. In sede di
prima applicazione le linee
guida tecnico-operative sono
definite dall'Agenzia del
demanio entro quindici giorni
dalla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente
decreto ed approvate nei
quindici giorni
successivi. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavori pubblici affidati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.801. |
|
|
|
|
1. Dopo il comma 15
dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, sono
inseriti i seguenti: |
1. Identico: |
| "15-bis. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, può promuovere la costituzione, con la partecipazione dei comuni interessati, di apposite società per azioni miste, denominate, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, società di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione urbana tramite procedura di evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello Stato, individuati dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il comune nella cui circoscrizione territoriale ricada il bene, di concerto con le | "15-bis. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 vengono promosse le società di trasformazione urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, delle regioni, delle province e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali società entro centottanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, può promuovere la costituzione, con la partecipazione dei comuni |
|
Amministrazioni statali
preposte alla tutela nel caso
di immobili gravati da
vincoli. Il trasferimento non
modifica il regime giuridico,
previsto dagli articoli 823 e
829, primo comma, del codice
civile, dei beni demaniali
trasferiti. I rapporti, anche
di natura patrimoniale,
intercorrenti tra l'Agenzia
del demanio e la società di
trasformazione urbana sono
disciplinati da apposita
convenzione. |
interessati, di apposite
società per azioni miste,
denominate, ai sensi
dell'articolo 120 del testo
unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive
modificazioni, società di
trasformazione urbana.
L'Agenzia del demanio
individua gli azionisti
privati delle società di
trasformazione urbana tramite
procedura di evidenza
pubblica. Alle società di
trasformazione urbana,
costituite ai sensi del
presente comma, possono
essere conferiti o
attribuiti, a titolo di
concessione, singoli beni
immobili o compendi
immobiliari di proprietà
dello Stato, individuati
dall'Agenzia del demanio,
d'intesa con il comune nella
cui circoscrizione
territoriale ricada il bene,
di concerto con le
Amministrazioni statali
preposte alla tutela nel caso
di immobili gravati da
vincoli. Il trasferimento non
modifica il regime giuridico,
previsto dagli articoli 823 e
829, primo comma, del codice
civile, dei beni demaniali
trasferiti. I rapporti, anche
di natura patrimoniale,
intercorrenti tra l'Agenzia
del demanio e la società di
trasformazione urbana sono
disciplinati da apposita
convenzione. |
|
15-ter. Il
Ministero dell'economia e
delle finanze, tramite
l'Agenzia del demanio, può
partecipare a società di
trasformazione urbana,
promosse dalle città
metropolitane e dai comuni ai
sensi dell'articolo 120 del
testo unico di cui al comma
15-bis, che includano
nel proprio ambito di
intervento immobili di
proprietà dello Stato. |
Soppresso. |
|
15-quater.
Con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, adottato di concerto
con gli altri Ministri
eventualmente competenti,
sulla base di idonee
verifiche effettuate
dall'Agenzia del demanio,
possono essere concesse in
uso gratuito, per una durata
massima di trenta anni, ai
comuni che ne facciano
richiesta per finalità di
recupero, di conservazione e
di manutenzione da
effettuarsi a cura e spese
degli enti stessi, i beni
immobili di proprietà dello
Stato, destinati ad uso
diverso dall'abitativo, non
idonei né suscettibili di uso
governativo concreto e
attuale, non valorizzabili e
non dismissibili ai sensi
della normativa vigente o
comunque non suscettibili di
altra utilizzazione
economica. ll medesimo
decreto fissa anche le
modalità e le condizioni
delle concessioni. Gli
immobili concessi in uso
ritornano nella disponibilità
dell'Agenzia del demanio in
caso di accertato difforme
utilizzo rispetto alle
finalità di cui al primo
periodo". |
15-quater. Con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, adottato di concerto
con gli altri Ministri
eventualmente competenti,
sulla base di idonee
verifiche effettuate
dall'Agenzia del demanio,
possono essere concesse in
uso gratuito, per una durata
massima di trenta anni, ai
comuni che ne facciano
richiesta per finalità di
recupero, di conservazione e
di manutenzione da
effettuarsi a cura e spese
degli enti stessi, i beni
immobili di proprietà dello
Stato, destinati ad uso
diverso dall'abitativo, non
idonei né suscettibili di uso
governativo concreto e
attuale, non valorizzabili e
non dismissibili ai sensi
della normativa vigente o
comunque non suscettibili di
altra utilizzazione
economica; per finalità e
progetti di utilizzo diretto
da parte dei comuni come sede
della residenza municipale,
la concessione di cui al
periodo precedente può avere
durata massima di cinquanta
anni. Il medesimo decreto
fissa anche le modalità e le
condizioni delle concessioni.
Gli immobili concessi in uso
ritornano nella disponibilità
dell'Agenzia del demanio in
caso di accertato difforme
utilizzo rispetto alle
finalità di cui al primo
periodo". |
|
1-bis. Al comma
13 dell'articolo 3 del
decreto-legge n.351 del 2001,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
n.410 del 2001, sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "per i quali
sono necessari interventi di
restauro e di risanamento
conservativo, ovvero di
ristrutturazione
edilizia". |
| 2. In considerazione dell'elevato livello di concentrazione di beni immobili dello Stato presenti nei territori delle regioni di confine, è |
2. Identico. |
|
istituita, senza oneri
aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, una
Commissione alla quale è
affidata l'alta vigilanza
sulle operazioni di
valorizzazione e di
dismissione. La Commissione è
nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con
le regioni interessate. Con
il predetto decreto sono
stabilite le modalità per il
funzionamento della
Commissione, alla quale è
inoltre affidato il compito
di formulare proposte e di
esprimere pareri sulle
operazioni di cui al presente
comma. |
|
2-bis. La
scadenza dei termini di
centottanta giorni e di
centoventi giorni, previsti
rispettivamente dall'articolo
11, comma 2, e dall'articolo
12, comma 2, della legge 30
aprile 1999, n.136, già
differita, da ultimo,
dall'articolo 2, comma 7,
della legge 1^ agosto 2002,
n.166, è ulteriormente
differita al 31 dicembre
2004. La disposizione di cui
al primo periodo decorre
dalla data di entrata in
vigore del presente
decreto. |
|
2-ter. Dopo il
comma 3 dell'articolo 3 del
decreto-legge n.351 del 2001,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
n.410 del 2001, è inserito il
seguente: |
|
"3-bis. E'
riconosciuto in favore dei
conduttori delle unità
immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale il
diritto di opzione per
l'acquisto in forma
individuale, al prezzo
determinato secondo quanto
disposto dal comma 7. Le
modalità di esercizio
dell'opzione sono determinate
con i decreti di cui al comma
1". |
|
2-quater. Al
secondo periodo del comma 5
dell'articolo 3 del
decreto-legge n.351 del 2001,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
n.410 del 2001, e successive
modificazioni, dopo le
parole: "vendita frazionata
degli immobili" sono inserite
le seguenti: "ad un prezzo
inferiore a quello di
esercizio
dell'opzione". |
|
|
|
|
1. Le porzioni di
aree appartenenti al
patrimonio e al demanio dello
Stato, escluso il demanio
marittimo, che alla data di
entrata in vigore del
presente decreto risultino
interessate dallo
sconfinamento di opere
eseguite su fondi attigui di
proprietà privata, in forza
di licenze o concessioni
edilizie o altri titoli
legittimanti tali opere, sono
alienate a cura della filiale
dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente
mediante vendita diretta in
favore del soggetto
legittimato che ne faccia
richiesta. Il presente
articolo non si applica,
comunque, alle aree
sottoposte a tutela ai sensi
del testo unico delle
disposizioni legislative in
materia di beni culturali e
ambientali, approvato con
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, e
successive modificazioni. |
1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione |
|
dei manufatti assentiti
potrà comprendere, alle
medesime condizioni, una
superficie di pertinenza
entro e non oltre i tre metri
dai confini dell'opera. Il
presente articolo non si
applica, comunque, alle aree
sottoposte a tutela ai sensi
del testo unico delle
disposizioni legislative in
materia di beni culturali e
ambientali, di cui al
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, e
successive modificazioni. |
|
2. La domanda di
acquisto di dette aree deve
essere presentata, a pena di
decadenza, entro 120 giorni
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto
alla filiale dell'Agenzia del
demanio territorialmente
competente, corredata dalla
seguente documentazione
concernente: |
2. La domanda di
acquisto di dette aree deve
essere presentata, a pena di
decadenza, entro
centottanta giorni
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto
alla filiale dell'Agenzia del
demanio territorialmente
competente, corredata dalla
seguente documentazione
concernente: |
|
a) la titolarità
dell'opera la cui
realizzazione ha determinato
lo sconfinamento; |
a) identica; |
|
b) il
frazionamento catastale; |
b) identica; |
|
c) la licenza o
la concessione edilizia o
altro titolo legittimante
l'opera. |
c) identica. |
|
3. Alla domanda di
acquisto deve essere altresì
allegata, a pena di
inammissibilità della stessa,
una ricevuta comprovante il
versamento all'erario per
intero della somma, a titolo
di pagamento del prezzo
dell'area, determinata
secondo i parametri fissati
nella tabella B allegata al
presente decreto. |
3. Identico. |
|
4. Le procedure di
vendita sono perfezionate
entro otto mesi dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, previa
regolarizzazione da parte
dell'acquirente dei pagamenti
pregressi attinenti
all'occupazione dell'area. |
4. Le procedure di
vendita sono perfezionate
entro otto mesi dalla data di
scadenza del termine di
cui al comma 2, previa
regolarizzazione da parte
dell'acquirente dei pagamenti
pregressi attinenti
all'occupazione dell'area
il cui valore è
determinato applicando i
parametri della tabella B
allegata al presente decreto
nella misura di un terzo dei
valori ivi fissati, per anno
di occupazione, per un
periodo comunque non
superiore alla prescrizione
quinquennale. I pagamenti
pregressi per l'occupazione
sono dovuti al momento
dell'ottenimento del titolo
legittimante l'opera. Si
intendono decadute le
richieste e le azioni
precedenti
dell'amministrazione
finanziaria del
demanio. |
|
5. Qualora il
soggetto legittimato non
provveda alla presentazione
della domanda di cui al comma
2 nei termini e con le
modalità ivi previsti, la
porzione dell'opera
insistente sulle aree di
proprietà dello Stato è da
questo acquisita a titolo
gratuito. |
5. Decorsi i
termini di cui al comma 2
senza che il soggetto
legittimato abbia
provveduto alla
presentazione della domanda
di acquisto di cui al
medesimo comma, la filiale
dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente
notifica all'interessato
formale invito
all'acquisto. |
|
5-bis.
L'adesione all'invito di
cui al comma 5 è esercitata
dal soggetto legittimato
entro il termine di novanta
giorni dal ricevimento dello
stesso con la produzione
della documentazione di cui
al comma 2 e la
corresponsione dell'importo
determinato secondo i
parametri fissati nella
tabella B allegata al
presente decreto maggiorato
di una percentuale pari al 15
per cento. Decorso
inutilmente il suddetto
termine, la porzione
dell'opera insistente sulle
aree di proprietà dello Stato
è da questo acquisita a
titolo gratuito. |
|
|
|
|
1. Le maggiori entrate
derivanti dal presente
decreto sono integralmente
destinate al conseguimento
degli obiettivi di finanza
pubblica indicati nelle
risoluzioni parlamentari di
approvazione del Documento di
programmazione
economico-finanziaria per gli
anni 2003-2006 e relative
note di aggiornamento. |
Identico. |
Frontespizio |
Testo articoli |