XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4086
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n.102, recante
disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e
privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2003, N.102
All'articolo 1:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole:
"infrastrutture militari" sono inserite le seguenti:
"o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e
funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del
Ministero della difesa" e dopo le parole: "alloggi di
servizio connessi all'incarico" sono inserite le
seguenti: "occupati dai titolari dell'incarico in
servizio"; al secondo periodo, lettera c), dopo le
parole: "sia stato notificato" sono inserite le
seguenti: ", anche eventualmente a mezzo ufficiale
giudiziario,";
al comma 2, sono soppresse le parole: "Ai fini
dell'applicazione del comma 1" e le parole: "di cui al
comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "n.351 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del
2001";
al comma 3, le parole: "di cui al comma 1"
sono sostituite dalle seguenti: "n.351 del 2001,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001";
al comma 4, le parole: "di cui al comma 1"
sono sostituite dalle seguenti: "n.351 del 2001,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001";
al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Resta ferma la facoltà, per l'Amministrazione
della difesa che aveva in uso i beni dismessi, di riottenerne
l'assegnazione in uso governativo con priorità rispetto alle
altre Amministrazioni dello Stato, in caso di successiva
riassegnazione";
dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto-legge n.351 del 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge n.410 del 2001, è aggiunto il seguente periodo:
"Le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n.104, si applicano, altresì, ai
conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale di
proprietà dello Stato alienate sulla base delle disposizioni
del presente capo I".
5-ter. Al fine di consentire l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 5-bis, l'Agenzia del
demanio è tenuta a richiedere, a non meno di tre istituti di
credito, offerte relative alla attivazione di convenzioni per
la concessione, alle migliori condizioni di mercato anche con
riferimento agli oneri accessori, di mutui fondiari, per
l'acquisto della prima casa. Tali convenzioni prevedono che
all'onere derivante nei confronti degli istituti bancari dalla
differenza tra il tasso di interesse di cui alle medesime
convenzioni e quello di cui all'articolo 6, comma 8, del
decreto legislativo n.104 del 1996, si provveda in un'unica
soluzione a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle
dismissioni del patrimonio immobiliare residenziale dello
Stato.
5-quater. All'articolo 1 del decreto-legge n.351
del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del
2001, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. I beni immobili non più strumentali alla
gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà
di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) spa, ai sensi dell'articolo
43 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive
modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999,
n.488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati
da RFI spa direttamente o con le modalità di cui al presente
decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono
effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi
alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità
urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni.
6-ter. Le risorse economico-finanziarie
derivanti dalle dismissioni di cui al comma 6-bis,
comunque effettuate, sono impiegate da RFI spa in investimenti
relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in
particolare, al miglioramento della sicurezza
dell'esercizio".
5-quinquies. Le disposizioni di cui al primo
periodo dell'articolo 3, comma 18, del decreto-legge n.351 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del
2001, si applicano anche alle società a totale partecipazione
pubblica nonché alla società di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112".
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. I programmi triennali e gli
elenchi annuali dei lavori sugli immobili di proprietà statale
redatti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio
1994, n.109, e successive modificazioni, dalle Amministrazioni
dello Stato e dalle Agenzie fiscali per l'esecuzione, con
finanziamento pubblico, degli interventi di cui all'articolo
3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.1), del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e successive modificazioni,
devono essere comunicati all'Agenzia del demanio entro trenta
giorni dalla loro approvazione. Analoga comunicazione viene
effettuata per le variazioni da apportare ai programmi
triennali ed agli elenchi annuali dei lavori. Le predette
Amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio, con
cadenza trimestrale, lo stato di realizzazione degli
interventi previsti negli elenchi annuali dei lavori
approvati. Le comunicazioni sono effettuate in via telematica
sulla base di un modello definito dall'Agenzia del demanio.
L'Agenzia del demanio fornisce, a richiesta, il supporto
tecnico per la redazione dei programmi triennali, che sono
redatti dalle Amministrazioni in conformità con le linee guida
tecnico-operative definite dall'Agenzia del demanio ed
approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Nella
concessione del finanziamento pubblico si tiene conto della
conformità degli interventi alle linee guida
tecnico-operative. In sede di prima applicazione le linee
guida tecnico-operative sono definite dall'Agenzia del demanio
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ed approvate nei
quindici giorni successivi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai lavori pubblici affidati dagli organismi di cui
agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.801".
All'articolo 2:
al comma 1:
al capoverso 15-bis, primo periodo, dopo le
parole: "del comma 15" sono inserite le seguenti:
"vengono promosse le società di trasformazione urbana
secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive
modificazioni, che includano nel proprio ambito di intervento
immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione
del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso
l'Agenzia del demanio, delle regioni, delle province e delle
società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel
caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla
costituzione di tali società entro centottanta giorni dalla
comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio
dell'individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati,"
e le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al";
il capoverso 15-ter è soppresso;
al capoverso 15-quater, primo periodo, dopo
le parole: "non suscettibili di altra utilizzazione
economica" sono inserite le seguenti: "; per finalità e
progetti di utilizzo diretto da parte dei comuni come sede
della residenza municipale, la concessione di cui al periodo
precedente può avere durata massima di cinquanta anni";
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Al comma 13 dell'articolo 3 del
decreto-legge n.351 del 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge n.410 del 2001, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "per i quali sono necessari interventi di
restauro e di risanamento conservativo, ovvero di
ristrutturazione edilizia"";
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. La scadenza dei termini di centottanta
giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente
dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della
legge 30 aprile 1999, n.136, già differita, da ultimo,
dall'articolo 2, comma 7, della legge 1^ agosto 2002, n.166, è
ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione
di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2-ter. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del
decreto-legge n.351 del 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge n.410 del 2001, è inserito il seguente:
"3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori
delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale
il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al
prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con i
decreti di cui al comma 1".
2-quater. Al secondo periodo del comma 5
dell'articolo 3 del decreto-legge n.351 del 2001, convertito,
con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001, e successive
modificazioni, dopo le parole: "vendita frazionata degli
immobili" sono inserite le seguenti: "ad un prezzo inferiore a
quello di esercizio dell'opzione"".
All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
"opere eseguite" sono inserite le seguenti: "entro il
31 dicembre 2002", la parola: "privata" è sostituita
dalla seguente: "altrui" e dopo le parole: "tali
opere," sono inserite le seguenti: "e comunque sia
quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a
strumenti urbanistici vigenti,"; dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: "L'estensione dell'area di cui si
chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento
per l'esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere,
alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e
non oltre i tre metri dai confini dell'opera"; al secondo
periodo, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al";
al comma 2, le parole: "120 giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";
al comma 4, le parole: "di entrata in vigore
del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"di scadenza del termine di cui al comma 2"; e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il cui valore è
determinato applicando i parametri della tabella B allegata al
presente decreto nella misura di un terzo dei valori ivi
fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non
superiore alla prescrizione quinquennale. I pagamenti
pregressi per l'occupazione sono dovuti al momento
dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera. Si intendono
decadute le richieste e le azioni precedenti
dell'amministrazione finanziaria del demanio";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che
il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione
della domanda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente notifica
all'interessato formale invito all'acquisto";
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. L'adesione all'invito di cui al comma 5 è
esercitata dal soggetto legittimato entro il termine di
novanta giorni dal ricevimento dello stesso con la produzione
della documentazione di cui al comma 2 e la corresponsione
dell'importo determinato secondo i parametri fissati nella
tabella B allegata al presente decreto maggiorato di una
percentuale pari al 15 per cento. Decorso inutilmente il
suddetto termine, la porzione dell'opera insistente sulle aree
di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo
gratuito".