XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4497




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Indicazioni di provenienza).

        1. I prodotti per i quali è avvenuta in Italia la trasformazione o la lavorazione sostanziale economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che ha comportato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che ha rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione, possono essere contrassegnati con l'indicazione "Made in Italy".
        2. I prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia, possono essere contrassegnati con l'indicazione "Full Made in Italy".
        3. Si intendono realizzati interamente in Italia i prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, ancorché con l'utilizzo di materie prime o di semilavorati grezzi di importazione.
        4. Le indicazioni "Made in Italy" e Full Made in Italy" sono indicazioni di provenienza ai sensi dell'Accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, reso esecutivo dalla legge 4 luglio 1967, n. 676.


Art. 2.

(Istituzione dei marchi Designed in Italy e
Styled in Italy).ˆâ4

        1. Al fine di identificare i prodotti interamente disegnati e progettati in Italia da soggetti italiani e fabbricati sotto il controllo dei medesimi, ancorché all'estero, sono istituiti i marchi collettivi "Designed in Italy" e "Styled in Italy" di proprietà dello Stato italiano, registrati ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni.
        2. Il Ministero delle attività produttive è preposto allo svolgimento delle attività in materia di marchio collettivo previste dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni.


Art. 3.

(Modalità e requisiti per la concessione in uso delle
indicazioni di provenienza e dei marchi).

        1. Il Ministro delle attività produttive provvede, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dell'uso delle indicazioni di provenienza di cui all'articolo 1 e dei marchi di cui all'articolo 2 della medesima legge, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni. Il decreto prevede in particolare, che:

                a) la richiesta di utilizzo delle indicazioni di provenienza di cui all'articolo 1 sia accompagnata da certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche del prodotto;

                b) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, la richiesta di utilizzo dell'indicazione di provenienza sia accompagnata dalla certificazione comprovante che la produzione della merce è avvenuta integralmente sul territorio italiano;

                c) le indicazioni di provenienza e i marchi siano apposti sui prodotti finiti con modalità atte a rendere immediata e comprensibile l'informazione per il consumatore;

                d) i marchi di cui all'articolo 2 possano altresì essere apposti sui prodotti finiti, anche non destinati al consumo finale.
        2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le caratteristiche dei semilavorati grezzi di cui all'articolo 1, comma 3, con riferimento ai distinti settori produttivi.
        3. Le indicazioni di provenienza e i marchi di cui agli articoli 1 e 2 sono concessi in uso dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle imprese interessate e previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti. Il Ministero delle attività produttive può autorizzare l'uso delle indicazioni di provenienza e dei marchi a gruppi di imprese facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successiva modificazioni, ovvero di specifiche filiere produttive, che a tale fine si associano, anche in forma consortile.


Art. 4.

(Etichettatura dei prodotti).

        1. Al fine di assicurare un'adeguata informazione agli utilizzatori intermedi e ai consumatori finali circa l'origine dei prodotti commercializzati sul mercato italiano, è promossa, in conformità alla normativa dell'Unione europea, l'etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione. Tale etichettatura deve evidenziare il Paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi e la loro realizzazione nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di origine commerciale dei prodotti.
        2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dell'etichettatura di cui al comma 1 e le modalità per i relativi controlli nonché le regole per la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera produttiva. Con il medesimo decreto sono altresì definite misure volte a promuovere, presso gli operatori e presso il pubblico, i criteri di etichettatura previsti dal presente articolo, nonché forme di semplificazione delle procedure doganali per i prodotti dotati di etichettature conformi ai medesimi criteri. Dall'attuazione del decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 5.

(Controlli).

        1. Le imprese interessate attestano ogni due anni, tramite autocertificazione da depositare presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il permanere dei requisiti per l'utilizzo delle indicazioni di provenienza e dei marchi di cui agli articoli 1 e 2. Le imprese sono comunque tenute a comunicare immediatamente al soggetto che ha rilasciato le indicazioni di provenienza e i marchi l'eventuale venire meno dei relativi requisiti e a cessare contestualmente l'utilizzo delle medesime indicazioni e dei marchi.
        2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, anche tramite istituti e consorzi di certificazione da esse individuati, effettuano controlli a campione sulle imprese che utilizzano le indicazioni di provenienza e i marchi di cui agli articoli 1 e 2 ai fini della verifica della sussistenza dei relativi requisiti.
        3. Il Ministero delle attività produttive può comunque acquisire notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo delle indicazioni di provenienza e dei marchi di cui agli articoli 1 e 2, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero al gruppo di imprese facente parte di un distretto industriale di cui all'articolo 3, comma 3, autorizzate all'uso delle indicazioni di provenienza e dei marchi.
        4. Nel caso in cui i controlli di cui ai commi 2 e 3 facciano emergere a carico dell'impresa interessata o del gruppo di imprese violazioni nell'utilizzo delle indicazioni di provenienza e dei marchi di cui agli articoli 1 e 2, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio revoca l'autorizzazione all'utilizzo delle indicazioni di provenienza e dei marchi, dandone comunicazione al Ministero delle attività produttive. Nelle more degli accertamenti l'utilizzo può essere inibito a titolo cautelare.
        5. Il Ministero delle attività produttive provvede a rendere nota al pubblico la revoca del diritto all'uso delle indicazioni di provenienza e dei marchi di cui agli articoli 1 e 2, disposta ai sensi del comma 4 tramite appositi comunicati diffusi, a spese dell'impresa interessata, su tre testate giornalistiche, di cui almeno due a diffusione nazionale.


Art. 6.

(Sanzioni).

        1. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso delle indicazioni di provenienza e dei marchi di cui agli articoli 1 e 2 non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo delle indicazioni di provenienza e dei marchi prima che siano decorsi tre anni dalla data del provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi cinque anni.
        2. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso indebito delle indicazioni di provenienza e dei marchi di cui agli articoli 1 e 2.
        3. L'uso illecito delle indicazioni di provenienza e dei marchi di cui agli articoli 1 e 2 è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, e titolo VIII, capo II, del codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni.


Art. 7.

(Promozione dei marchi e registrazione
comunitaria).

        1. A decorrere dall'anno 2004, il Ministero delle attività produttive predispone campagne annuali di promozione delle indicazioni di provenienza e dei marchi di cui agli articoli 1 e 2 sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.
        2. Il Ministero delle attività produttive promuove altresì la registrazione dei marchi di cui all'articolo 2 anche presso l'apposito Ufficio di armonizzazione comunitaria ai fini della tutela internazionale dei marchi in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo dalla legge 12 marzo 1996, n. 169.
        3. Per il sostegno delle campagne promozionali di cui al comma 1 sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
        4. Le imprese facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dalle indicazioni di provenienza e dai marchi di cui agli articoli 1 e 2 con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Per l'attività di promozione dei singoli prodotti attuata dalle imprese è concesso un credito d'imposta nella misura massima del 65 per cento delle spese sostenute a decorrere dall'esercizio 2004 a valere sul Fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, che a tale fine è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. L'agevolazione è concessa secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della disciplina comunitaria sugli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'ambiente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso dei consorzi di imprese di cui all'articolo 3, comma 3, il credito di imposta è pari all'85 per cento delle spese sostenute.


Art. 8.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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