XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4497
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Indicazioni di provenienza).
1. I prodotti per i quali è avvenuta in Italia la
trasformazione o la lavorazione sostanziale economicamente
giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale
scopo, che ha comportato la fabbricazione di un prodotto nuovo
o che ha rappresentato una fase importante del processo di
fabbricazione, possono essere contrassegnati con
l'indicazione "Made in Italy".
2. I prodotti il cui processo produttivo è realizzato
interamente in Italia, possono essere contrassegnati con
l'indicazione "Full Made in Italy".
3. Si intendono realizzati interamente in Italia i
prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la
lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul
territorio italiano, ancorché con l'utilizzo di materie prime
o di semilavorati grezzi di importazione.
4. Le indicazioni "Made in Italy" e Full Made in
Italy" sono indicazioni di provenienza ai sensi
dell'Accordo di Madrid relativo alla repressione delle
indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891,
reso esecutivo dalla legge 4 luglio 1967, n. 676.
Art. 2.
(Istituzione dei marchi Designed in Italy e
Styled in Italy).ˆâ4
1. Al fine di identificare i prodotti interamente
disegnati e progettati in Italia da soggetti italiani e
fabbricati sotto il controllo dei medesimi, ancorché
all'estero, sono istituiti i marchi collettivi "Designed in
Italy" e "Styled in Italy" di proprietà dello Stato
italiano, registrati ai sensi del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929, e successive modificazioni.
2. Il Ministero delle attività produttive è preposto allo
svolgimento delle attività in materia di marchio collettivo
previste dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n.
929, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Modalità e requisiti per la concessione in uso delle
indicazioni di provenienza e dei marchi).
1. Il Ministro delle attività produttive provvede, con
proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a stabilire i criteri,
le modalità e le procedure per la concessione dell'uso delle
indicazioni di provenienza di cui all'articolo 1 e dei marchi
di cui all'articolo 2 della medesima legge, in conformità a
quanto stabilito dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929, e successive modificazioni. Il decreto prevede
in particolare, che:
a) la richiesta di utilizzo delle indicazioni di
provenienza di cui all'articolo 1 sia accompagnata da
certificazione idonea a documentare le caratteristiche
merceologiche del prodotto;
b) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2,
la richiesta di utilizzo dell'indicazione di provenienza sia
accompagnata dalla certificazione comprovante che la
produzione della merce è avvenuta integralmente sul territorio
italiano;
c) le indicazioni di provenienza e i marchi siano
apposti sui prodotti finiti con modalità atte a rendere
immediata e comprensibile l'informazione per il
consumatore;
d) i marchi di cui all'articolo 2 possano altresì
essere apposti sui prodotti finiti, anche non destinati al
consumo finale.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le
caratteristiche dei semilavorati grezzi di cui all'articolo 1,
comma 3, con riferimento ai distinti settori produttivi.
3. Le indicazioni di provenienza e i marchi di cui agli
articoli 1 e 2 sono concessi in uso dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle
imprese interessate e previa verifica della sussistenza dei
prescritti requisiti. Il Ministero delle attività produttive
può autorizzare l'uso delle indicazioni di provenienza e dei
marchi a gruppi di imprese facenti parte di distretti
industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge
5 ottobre 1991, n. 317, e successiva modificazioni, ovvero di
specifiche filiere produttive, che a tale fine si associano,
anche in forma consortile.
Art. 4.
(Etichettatura dei prodotti).
1. Al fine di assicurare un'adeguata informazione agli
utilizzatori intermedi e ai consumatori finali circa l'origine
dei prodotti commercializzati sul mercato italiano, è
promossa, in conformità alla normativa dell'Unione europea,
l'etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non
appartenenti all'Unione. Tale etichettatura deve evidenziare
il Paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti
intermedi e la loro realizzazione nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia di origine commerciale dei
prodotti.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da
emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le caratteristiche
dell'etichettatura di cui al comma 1 e le modalità per i
relativi controlli nonché le regole per la tracciabilità dei
prodotti lungo la filiera produttiva. Con il medesimo decreto
sono altresì definite misure volte a promuovere, presso gli
operatori e presso il pubblico, i criteri di etichettatura
previsti dal presente articolo, nonché forme di
semplificazione delle procedure doganali per i prodotti dotati
di etichettature conformi ai medesimi criteri. Dall'attuazione
del decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 5.
(Controlli).
1. Le imprese interessate attestano ogni due anni, tramite
autocertificazione da depositare presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, il permanere dei requisiti per l'utilizzo delle
indicazioni di provenienza e dei marchi di cui agli articoli 1
e 2. Le imprese sono comunque tenute a comunicare
immediatamente al soggetto che ha rilasciato le indicazioni di
provenienza e i marchi l'eventuale venire meno dei relativi
requisiti e a cessare contestualmente l'utilizzo delle
medesime indicazioni e dei marchi.
2. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competenti per territorio, anche tramite istituti
e consorzi di certificazione da esse individuati, effettuano
controlli a campione sulle imprese che utilizzano le
indicazioni di provenienza e i marchi di cui agli articoli 1 e
2 ai fini della verifica della sussistenza dei relativi
requisiti.
3. Il Ministero delle attività produttive può comunque
acquisire notizie atte a verificare la sussistenza dei
requisiti per l'utilizzo delle indicazioni di provenienza e
dei marchi di cui agli articoli 1 e 2, segnalando eventuali
ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti
accertamenti, alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competente per territorio, ovvero al gruppo di
imprese facente parte di un distretto industriale di cui
all'articolo 3, comma 3, autorizzate all'uso delle indicazioni
di provenienza e dei marchi.
4. Nel caso in cui i controlli di cui ai commi 2 e 3
facciano emergere a carico dell'impresa interessata o del
gruppo di imprese violazioni nell'utilizzo delle indicazioni
di provenienza e dei marchi di cui agli articoli 1 e 2, la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio revoca l'autorizzazione all'utilizzo
delle indicazioni di provenienza e dei marchi, dandone
comunicazione al Ministero delle attività produttive. Nelle
more degli accertamenti l'utilizzo può essere inibito a titolo
cautelare.
5. Il Ministero delle attività produttive provvede a
rendere nota al pubblico la revoca del diritto all'uso delle
indicazioni di provenienza e dei marchi di cui agli articoli 1
e 2, disposta ai sensi del comma 4 tramite appositi comunicati
diffusi, a spese dell'impresa interessata, su tre testate
giornalistiche, di cui almeno due a diffusione nazionale.
Art. 6.
(Sanzioni).
1. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto
all'uso delle indicazioni di provenienza e dei marchi di cui
agli articoli 1 e 2 non possono presentare nuove richieste di
autorizzazione all'utilizzo delle indicazioni di provenienza e
dei marchi prima che siano decorsi tre anni dalla data del
provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di
autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è
intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere
presentata prima che siano decorsi cinque anni.
2. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività
produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative
di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso indebito
delle indicazioni di provenienza e dei marchi di cui agli
articoli 1 e 2.
3. L'uso illecito delle indicazioni di provenienza e dei
marchi di cui agli articoli 1 e 2 è punito ai sensi del libro
II, titolo VII, capo II, e titolo VIII, capo II, del codice
penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive modificazioni.
Art. 7.
(Promozione dei marchi e registrazione
comunitaria).
1. A decorrere dall'anno 2004, il Ministero delle attività
produttive predispone campagne annuali di promozione delle
indicazioni di provenienza e dei marchi di cui agli articoli 1
e 2 sui principali mercati internazionali per il sostegno e la
valorizzazione della produzione italiana e per la
sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del
consumatore.
2. Il Ministero delle attività produttive promuove altresì
la registrazione dei marchi di cui all'articolo 2 anche presso
l'apposito Ufficio di armonizzazione comunitaria ai fini della
tutela internazionale dei marchi in Stati terzi ai sensi del
regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993,
e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la
registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27
giugno 1989, reso esecutivo dalla legge 12 marzo 1996, n.
169.
3. Per il sostegno delle campagne promozionali di cui al
comma 1 sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.
4. Le imprese facenti parte di distretti industriali
individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, e successive modificazioni, possono altresì
concertare azioni di promozione dei prodotti contrassegnati
dalle indicazioni di provenienza e dai marchi di cui agli
articoli 1 e 2 con le regioni, i comuni e le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati.
Per l'attività di promozione dei singoli prodotti attuata
dalle imprese è concesso un credito d'imposta nella misura
massima del 65 per cento delle spese sostenute a decorrere
dall'esercizio 2004 a valere sul Fondo di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive
modificazioni, che a tale fine è incrementato di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. L'agevolazione è
concessa secondo modalità stabilite con decreto del Ministro
delle attività produttive, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto
della disciplina comunitaria sugli aiuti per la ricerca, lo
sviluppo e l'ambiente. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito e alla base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del
rapporto previsto dall'articolo 63 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni. Nel caso dei consorzi di
imprese di cui all'articolo 3, comma 3, il credito di imposta
è pari all'85 per cento delle spese sostenute.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 7, comma 3, pari a 35 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 7, comma 4, pari a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.