XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4482
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge riconosce alle piccole imprese che
occupano fino a cinque dipendenti, in qualsiasi forma
giuridica costituite, ai professionisti anche in forma
associata che occupano fino a tre dipendenti e alle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
e successive modificazioni, senza limiti di dipendenti e di
soci lavoratori, agevolazioni volte a favorire l'adozione di
soluzioni organizzative nei casi di maternità delle proprie
dipendenti e per congedi di paternità o parentali dei
dipendenti.
2. Sono fatte salve le norme previste dal testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni.
Art. 2.
(Misure di sostegno).
1. Le agevolazioni previste dalla presente legge si
applicano ai soggetti di cui all'articolo 1 per ciascun
dipendente o socio lavoratore con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, in congedo per maternità o per paternità o che
usufruisce dei periodi di congedo parentale previsti dal
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, quando superano i
due mesi in unica soluzione nell'arco dell'anno.
2. Il limite temporale di cui al comma 2 dell'articolo 4
del testo unico di cui al citato decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, è ampliato fino a
tre mesi nei casi di maternità obbligatoria; negli altri casi
la sostituzione può essere anticipata per un periodo comunque
non superiore alla durata del congedo e in ogni caso per non
più di tre mesi.
3. Lo sgravio contributivo di cui al comma 3 dell'articolo
4 del testo unico di cui al citato decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, è elevato al 100 per cento, sia a favore
del datore di lavoro che del lavoratore assunto in
sostituzione, qualora il rapporto si mantenga per tutta la
durata dell'astensione obbligatoria o, nel caso di congedi di
maternità, paternità e parentali, se la durata degli stessi è
di almeno due mesi continuativi nell'anno. Il beneficio è
riconosciuto e corrisposto con la retribuzione relativa
all'ultimo mese di sostituzione.
4. Nel caso le parti interessate concordino un periodo di
sostituzione di almeno dodici mesi, inclusi quelli che
precedono l'astensione obbligatoria, all'indennità spettante
nel periodo di astensione facoltativa a carico dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale si aggiunge una indennità
di pari valore a carico del datore di lavoro. Quest'ultimo
beneficia di un credito d'imposta di pari importo da
utilizzare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
in cui si manifesta il requisito temporale del dodicesimo mese
e per tutti i mesi maturati nel periodo. La parte restante è
scomputata dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio
successivo.
5. Qualora al rientro del lavoratore sostituito il
sostituto sia confermato, anche con contratto part time
di almeno il 50 per cento, con contratto a tempo determinato
di almeno tre mesi, il datore di lavoro si avvale per un
uguale periodo dello sgravio contributivo di cui al comma 3.
Nel caso in cui il contratto sia o diventi a tempo
indeterminato, lo sgravio è applicato a tutto il primo anno di
riconferma. Le agevolazioni di cui al presente comma sono
concesse a condizione che per tutta la durata del beneficio
non avvengano riduzioni di personale precedentemente in forza
con contratto a tempo indeterminato. Nel caso ciò avvenga per
dimissioni, il dimissionario deve essere sostituito entro due
mesi dalla cessazione effettiva del rapporto di lavoro.
6. Il costo effettivamente sostenuto dal datore di lavoro
per le sostituzioni di cui alla presente legge è escluso dalla
base imponibile dell'imposta regionale sulle attività
produttive, come definita dal decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Agevolazioni per le regioni
e le province autonome).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono adottare ulteriori misure agevolative, di
natura fiscale, nell'ambito della propria autonomia impositiva
e nel rispetto delle finalità della presente legge.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.