XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4473
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge sono volte a
disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori
delle regioni Molise e Puglia, di seguito denominati
"regioni", interessati dalla crisi sismica iniziata il 31
ottobre 2002, di seguito denominata "crisi sismica".
2. Per la regione Puglia per territori colpiti dalla crisi
sismica si intendono i seguenti comuni: Casalnuovo
Monterotaro, Pietramontecorvino, Carlantino, Casalvecchio di
Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Chieuti,
Poggio Imperiale, San Marco La Catola, S. Paolo di Civitate,
Volturara Appula, Motta Montercorvino, Apricena, Volturino,
Roseto Valfortore, Lucera, San Severo, Torremaggiore,
Serracapriola, Lesina, Biccari, Alberona, Troia, Orsara di
Puglia, Panni, Castellucio Valmaggiore, Celle San Vito,
Bovino.
Art. 2.
(Stanziamento di fondi).
1. Per provvedere alle necessità di rinascita e di
ricostruzione delle regioni colpite dalla crisi sismica, è
assegnata alle medesime la complessiva somma di 1.200 milioni
di euro. Al relativo onere si provvede con stanziamenti da
definire annualmente in sede di legge finanziaria.
2. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito,
a decorrere dall'esercizio 2004, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, un apposito fondo al quale
confluiscono le risorse di cui al comma 1.
3. Le regioni sono autorizzate a contrarre mutui
ventennali entro il limite complessivo di 1.200 milioni di
euro, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,
con limite di impegno annuale di 60 milioni di euro a
decorrere dal 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
(Compiti delle regioni e intese istituzionali di
programma).
1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione
delle regioni colpite dalla crisi sismica, il Governo, le
regioni e gli enti locali utilizzano l'intesa istituzionale di
programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera
b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni. L'intesa istituzionale di programma ha per
oggetto gli interventi strettamente finalizzati alla
ricostruzione, le relative modalità, le risorse, i tempi di
attuazione e i soggetti responsabili.
2. Al fine di cui al comma 1, le regioni, di intesa con i
comuni interessati dalla crisi sismica, predispongono il
quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché
il programma finanziario di ripartizione delle risorse. Nel
programma sono individuate le priorità di intervento, a
partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, con
riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle
abitazioni principali dei nuclei familiari dislocati in
alloggi temporanei e il recupero della funzionalità delle
strutture pubbliche e del patrimonio culturale.
3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi
sismica, le regioni, di intesa con i comuni, provvedono, con
criteri omogenei, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) a definire linee di indirizzo per la
pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli
interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di
ripristino degli edifici danneggiati; tali linee sono
vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;
b) a individuare le tipologie di immobili e il
livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla
lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di
ricostruzione o di ripristino e a definire le relative
procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i
parametri da adottare per la determinazione del costo degli
interventi, comprese le opere di rifinitura;
c) a definire i criteri in base ai quali i comuni
perimetrano, entro un mese dalla data di definizione dei
medesimi criteri, i centri storici e i nuclei urbani e rurali,
o parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti
nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di
recupero ai sensi dell'articolo 4;
d) a realizzare, avvalendosi anche del
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali-Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Gruppo nazionale per la difesa dai
terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, indagini
urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo
scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia
aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro
positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la
ricostruzione;
e) a predisporre un piano di interventi urgenti
sui dissesti idrogeologici, con priorità per quelli che
costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture,
sentite le competenti autorità di bacino, sulle infrastrutture
di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle
regioni e degli enti locali, nonché degli enti dagli stessi
derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi.
4. Gli interventi di ricostruzione devono avvenire nel
rispetto della normativa vigente per le costruzioni
sismiche.
Art. 4.
(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e
rurali).
1. Entro tre mesi dalla perimetrazione dei centri e dei
nuclei individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera
c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche
interessate, predispongono i programmi di recupero e i
relativi piani finanziari, che prevedono in maniera
integrata:
a) la ricostruzione o il recupero di edifici
pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici
scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici,
dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di
urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi
sismica;
b) il ripristino e la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le
regioni si sostituiscono al comune inadempiente.
3. Nei programmi predisposti ai sensi del comma 1 sono
indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli
interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla
base dei parametri di cui all'articolo 3, le volumetrie, le
superfici e le destinazioni d'uso delle opere nonché i
soggetti realizzatori degli interventi.
4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni,
valutano e approvano i programmi di recupero di cui al comma
1, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e stabiliscono tempi,
procedure e criteri per l'attuazione dei programmi
medesimi.
Art. 5.
(Interventi a favore dei privati per beni immobili).
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli
immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica,
da attuare secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui
all'articolo 3, è concesso:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari
al costo delle strutture, degli elementi architettonici
esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni
dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da
realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite
delle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai
fini dell'adeguamento igienico-sanitario;
b) per gli immobili gravemente danneggiati, un
contributo pari al costo degli interventi sulle strutture,
compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino
degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture
esterne, nonché delle parti comuni dell'intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai
soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla
data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi
sismica, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti
reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si
sostituiscono ai proprietari nella richiesta dei contributi
spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non
esercitino tale diritto.
3. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni
necessarie agli interventi di cui al comma 1.
4. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi
di cui al comma 3, previa diffida ad adempiere entro un
termine non inferiore a un mese, e decorso inutilmente il
predetto termine, la regione si sostituisce al comune
inadempiente, nominando un commissario ad acta.
Art. 6.
(Interventi a favore delle attività
produttive).
1. Al fine della ripresa delle attività produttive
industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali,
commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche,
professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli
enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o
associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o
unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla
crisi sismica, che abbiano subìto gravi danni a beni mobili di
loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un
contributo a fondo perduto a copertura fino al 70 per cento
del valore dei danni subiti.
2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili
utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1,
distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto
disposto dagli articoli 3, 4 e 5.
3. I danni sono attestati con apposita perizia giurata
redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi
ordini o collegi e, per i danni fino a 5.000 euro, con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Le regioni stabiliscono, di intesa con i comuni
interessati dagli eventi sismici, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il piano finanziario
degli interventi, nonché le procedure e le modalità per
l'erogazione dei contributi a fondo perduto finalizzate alla
ripresa dell'attività produttiva delle aziende.
5. Le regioni, di intesa con i comuni, possono prevedere,
tra gli interventi per il sostegno dell'economia dell'area
interessata dalla crisi sismica, appositi contratti di
programma intersettoriali, nei quali sono previsti ulteriori
strumenti idonei alla continuità produttiva e al rilancio
delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei
servizi.
6. Allo scopo di favorire la continuità produttiva delle
attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi
aventi sede operativa nei comuni delle regioni che devono
essere temporaneamente delocalizzate per permettere
l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio in cui
le medesime attività si svolgono, conseguenti ai danni
provocati dalla crisi sismica, è assegnato un contributo a
fondo perduto a copertura dei canoni di locazione stipulati
per lo svolgimento dell'attività produttiva. Tale contributo è
riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1, fino al completo
ripristino degli edifici distrutti o danneggiati dalla crisi
sismica e per una durata comunque non superiore a sei anni.
Art. 7.
(Edilizia residenziale pubblica).
1. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, predispongono, di intesa con i
comuni, un programma di interventi di recupero dell'edilizia
residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi
sismica, finalizzato esclusivamente ad interventi di
riparazione, con miglioramento sismico, degli edifici
esistenti danneggiati e di ricostruzione di quelli
distrutti.
Art. 8.
(Interventi sui beni culturali).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni, di intesa con i comuni e con la
collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai
terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici
degli enti locali e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
completano il rilevamento analitico dei danni causati dalla
crisi sismica al patrimonio culturale.
2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni,
sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche degli
organismi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d),
predispongono un piano di interventi di ripristino, di
recupero e di restauro del patrimonio culturale danneggiato
dalla crisi sismica e un piano finanziario, nei limiti delle
risorse destinate allo scopo e dei contributi di privati e di
enti pubblici.
3. I soprintendenti competenti in materia di beni
ambientali, architettonici, artistici e storici delle regioni
sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso
istituti di credito al quale fare affluire contributi di enti
e di privati destinati al restauro dei beni culturali
danneggiati dalla crisi sismica. L'istituto bancario provvede,
non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle
relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato per l'assegnazione delle stesse alle pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attività culturali e la loro destinazione alle
competenti soprintendenze.
Art. 9.
(Norme di accelerazione e controllo degli interventi).
1. Per le attività previste dagli articoli da 2 a 8, per
le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti,
autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque
denominati, l'amministrazione competente indìce una conferenza
di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti
da esaminare, che deve comunque concludersi positivamente nei
successivi trenta giorni.
2. La redazione dei progetti e le attività di consulenza
relative agli interventi previsti dalla presente legge, di
competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidate
direttamente a liberi professionisti singoli, associati o
raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e
lavoro, ovvero a società di progettazione o a società di
ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza
professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche
tecniche dell'incarico da espletare.
3. Al fine di accelerare la progettazione degli interventi
di ricostruzione, di ripristino o di restauro di opere
pubbliche distrutte o danneggiate, previsti dalla presente
legge, si può procedere ai sensi dell'articolo 19 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
4. Per i lavori di cui al comma 3 le regioni determinano
in via preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta
dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i
provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro
quindici giorni.
5. L'amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi
previsti dalla presente legge, può prevedere nel bando di gara
la facoltà, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore
o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave
inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il
soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo
contratto per completare i lavori alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede d'offerta.
6. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare
d'appalto degli interventi di cui alla presente legge tutti i
termini previsti dalla legislazione vigente sono ridotti della
metà.
7. Gli interventi di ricostruzione o di ripristino con
miglioramento sismico eseguiti dai privati, singoli o riuniti
in consorzio, non sono assoggettati agli obblighi di cui alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
8. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le
regioni, in sede di approvazione dei programmi di recupero,
possono disporre, sentiti gli organismi di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera d), della presente legge, deroghe alle
limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del
5 febbraio 1996.
9. Per l'accelerazione di ulteriori procedure connesse
all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in
vigenza dello stato di emergenza, possono essere emesse
ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, nel rispetto dei princìpi generali
dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni
competenti.
10. Per gli interventi relativi agli immobili privati,
oggetto di contributo pubblico, le regioni provvedono ad
adottare direttive per l'approvazione dei progetti e per le
verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che devono
altresì consentire anche:
a) la verifica della corrispondenza tecnica ed
economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui
all'articolo 3;
b) la verifica della conformità qualitativa e
quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti
approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e di
architetti iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno
dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da
verificare.
11. Per accelerare la realizzazione dei programmi di
rilevamento geologico necessari, anche al fine della
ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, e
per predisporre il piano di interventi di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera e), le regioni sono autorizzate ad
assumere geologi e tecnici nei settori idraulico e forestale a
tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti
medesimi.
Art. 10.
(Vigilanza).
1. Il comitato dell'intesa istituzionale di programma di
cui all'articolo 3, comma 1, esercita l'alta vigilanza sugli
atti, sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi
di cui alla presente legge e trasmette ogni sei mesi una
relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai presidenti delle regioni, per la
successiva trasmissione, rispettivamente, al Parlamento e ai
consigli regionali.