XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4471




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Soggetti interessati e finalità).

        1. Al fine di sostenere le famiglie delle quali una o più componenti sono persone anziane affette da patologie acute e croniche tali da renderle non autosufficienti e da richiedere assistenza continua, è prevista la concessione di un contributo mensile, stabilito ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 8 novembre 2000, n. 328, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.
        2. Ai fini della presente legge, si considerano persone anziane non autosufficienti i soggetti ultrasessantacinquenni affetti da patologie, acute o croniche, gravi e invalidanti certificate dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio ai sensi dell'articolo 3.
        3. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.


Art. 2.

(Modifiche all'articolo 15 della legge
8 novembre 2000, n. 328).


        1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono sostituiti dai seguenti:

            "1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota di finanziamenti da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, in aggiunta al contributo fisso mensile di cui al comma 2-bis, per favorire l'autonomia delle stesse e sostenere il nucleo familiare che presta loro assistenza domiciliare.
            2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione tra le regioni e le province autonome della quota di finanziamenti di cui al comma 1.
        2-bis. A favore delle famiglie che assistono a domicilio un loro membro ultrassessantacinquenne non autosufficiente è concesso, oltre ai finanziamenti determinati ai sensi dei commi 1 e 2, un assegno integrativo mensile fino ad una cifra comprensiva di 600 euro. Tale somma è rideterminata annualmente con la legge finanziaria".

        2. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo periodo, le parole: "al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "al Ministro della salute";

                b) al secondo periodo, le parole: "il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità," sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro della salute".


Art. 3.

(Modalità).

        
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio regolamento, definisce le modalità di accertamento da parte delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, delle condizioni di non autosufficienza degli anziani ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 15, comma 2-bis, della legge 8 novembre 2000, n. 328, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro annui per il triennio 2004-2006, si provvede, per la somma di 200 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, per la residua somma di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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