XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4471
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Soggetti interessati e finalità).
1. Al fine di sostenere le famiglie delle quali una o più
componenti sono persone anziane affette da patologie acute e
croniche tali da renderle non autosufficienti e da richiedere
assistenza continua, è prevista la concessione di un
contributo mensile, stabilito ai sensi dell'articolo 15, comma
2-bis, della legge 8 novembre 2000, n. 328, introdotto
dall'articolo 2 della presente legge.
2. Ai fini della presente legge, si considerano persone
anziane non autosufficienti i soggetti ultrasessantacinquenni
affetti da patologie, acute o croniche, gravi e invalidanti
certificate dalle aziende sanitarie locali competenti per
territorio ai sensi dell'articolo 3.
3. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle
competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti
alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo
quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme
di attuazione.
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 15 della legge
8 novembre 2000, n. 328).
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 8 novembre
2000, n. 328, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Ferme restando le competenze del Servizio
sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e
riabilitazione, per le patologie acute e croniche,
particolarmente
per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo
nazionale per le politiche sociali il Ministro della salute,
con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
determina annualmente la quota di finanziamenti da riservare
ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti,
in aggiunta al contributo fisso mensile di cui al comma
2-bis, per favorire l'autonomia delle stesse e sostenere
il nucleo familiare che presta loro assistenza domiciliare.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto,
stabilisce annualmente le modalità di ripartizione tra le
regioni e le province autonome della quota di finanziamenti di
cui al comma 1.
2-bis. A favore delle famiglie che assistono a
domicilio un loro membro ultrassessantacinquenne non
autosufficiente è concesso, oltre ai finanziamenti determinati
ai sensi dei commi 1 e 2, un assegno integrativo mensile fino
ad una cifra comprensiva di 600 euro. Tale somma è
rideterminata annualmente con la legge finanziaria".
2. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge 8 novembre
2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "al Ministro per
la solidarietà sociale e al Ministro della sanità" sono
sostituite dalle seguenti: "al Ministro della salute";
b) al secondo periodo, le parole: "il Ministro per
la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della
sanità," sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro della
salute".
Art. 3.
(Modalità).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute, con proprio
regolamento, definisce le modalità di accertamento da parte
delle aziende sanitarie locali competenti
per territorio, delle condizioni di non autosufficienza degli
anziani ai fini della concessione del contributo di cui
all'articolo 15, comma 2-bis, della legge 8 novembre
2000, n. 328, introdotto dall'articolo 2 della presente
legge.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 300 milioni di euro annui per il triennio
2004-2006, si provvede, per la somma di 200 milioni di euro,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, per la
residua somma di 100 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.