XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4465
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).
1. E' istituita per la durata della XIV legislatura, ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta, di seguito denominata
"Commissione", sull'acquisto, avvenuto nel 1997, da parte
della STET, dell'azienda telefonica cubana Etecsa, per una
quota pari a 1.300 miliardi delle vecchie lire. Alla
Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle
operazioni finanziarie e societarie, nonché sulle transazioni
bancarie, attraverso le quali è stato effettuato l'acquisto
dell'azienda Etecsa, da parte della STET;
b) individuare le connessioni tra eventuali
attività illecite e interessi stranieri e in particolare
verificare la congruità dei prezzi pagati;
c) verificare l'attuazione delle normative allora
vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti
pubblici destinatari delle stesse;
d) verificare le modalità di gestione della
azienda in rapporto alla rilevanza sociale della stessa;
e) proporre soluzioni legislative e amministrative
per fare recuperare all'Italia una presenza industriale
rilevante nel comparto delle telecomunicazioni.
2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con
singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne
ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi
lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami degli
atti e dei documenti con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti dei gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del
Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Art. 3.
(Testimonianze).
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384
del codice penale.
Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).
1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi inquirenti e non, nonché copie
di atti e documenti relativi a indagini e inchieste
parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo
caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura
istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui
all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette
decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno,
l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere
alla Commissione quanto richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
3. Il segreto funzionale riguardante atti o documenti
acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui
agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può
essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di
inchiesta.
Art. 5.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti della Commissione, il personale addetto
alla stessa e ogni altra persona che collabora con la
Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta,
oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di
servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda
gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia
stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 6.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche
attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi del
regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strutture messi a disposizione
dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.