XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4461




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Agevolazioni contributive per i contratti
di formazione e lavoro).

        1. A favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto di formazione e lavoro, le donne iscritte da almeno tre anni ai centri per l'impiego o agli uffici di collocamento privati o da più di un anno nelle liste di mobilità e collocamento in quanto disoccupate a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, spetta l'esenzione totale dai seguenti contributi:

            a) cassa unica per gli assegni familiari (CUAF);

            b) maternità;

            c) cassa integrazione guadagni;

            d) fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

            e) disoccupazione straordinaria;

            f) mobilità e indennità di malattia;

            g) accantonamento per il trattamento di fine rapporto.

        2. La contribuzione a carico del datore di lavoro di cui al comma 1, per tutta la durata del contratto di formazione e lavoro, è pari a quella prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti.


Art. 2.

(Agevolazioni contributive per i contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato).

        1. Ai datori di lavoro che procedono all'assunzione delle donne di cui all'articolo 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è concesso di versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo non superiore a cinque anni.


Art. 3.

(Ambito di applicazione).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

            a) agli enti pubblici economici, alle imprese, anche artigiane, e loro consorzi, ai gruppi di imprese;

            b) alle associazioni professionali, socio-culturali e alle fondazioni;

            c) agli enti pubblici di ricerca;

            d) ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, il progetto di formazione e lavoro è predisposto dagli ordini o dai collegi professionali.


Art. 4.

(Agevolazioni informative).

        1. Presso i centri per l'impiego e gli uffici di collocamento privati sono istituiti appositi uffici e sportelli per le donne di cui all'articolo 1, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro di domanda e offerta di lavoro.
        2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto ad accedere gratuitamente a puntuali informazioni in merito alle opportunità lavorative e ai posti di lavoro vacanti. Essi hanno, inoltre, diritto a servizi gratuiti di orientamento e all'assistenza nella ricerca di lavoro.


Art. 5.

(Obiettivi e durata della formazione).

        1. Il contratto di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1, è teso ad agevolare l'inserimento professionale della lavoratrice, mediante l'acquisizione di competenze tecniche ad alto contenuto innovativo che adeguino le capacità professionali della medesima al contesto produttivo e organizzativo esistente.
        2. Al fine di cui al comma 1, il contratto di formazione e lavoro deve prevedere almeno due corsi di centocinquanta ore di formazione a favore della lavoratrice.


Art. 6.

(Forma del contratto di formazione
e lavoro).

        1. Il contratto di formazione e lavoro è a tempo determinato, per una durata minima di ventiquattro mesi e massima di trentasei. L'apposizione al contratto di un termine di durata inferiore è illegittima e comporta:

            a) l'automatica sostituzione del minor termine con quello massimo previsto dalla legge;

            b) l'illegittimità del recesso intimato dal datore di lavoro prima del termine massimo prescritto.

        2. Il contratto di formazione e lavoro non è rinnovabile; la prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
        3. Il contratto di formazione e lavoro deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità.
        4. Al datore di lavoro che, al termine del contratto di cui al comma 1, assume la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, è attribuito il credito di imposta, di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fissato nella misura di 300 euro. In alternativa, il datore di lavoro può versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di tre anni.

Art. 7.

(Cumulabilità dei benefici).

        1. I benefici previsti dalla presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla legislazione vigente a sostegno dell'occupazione e, in particolare, della promozione dell'attività lavorativa femminile.


Art. 8.

(Deroga ai limiti di età).

        1. Le assunzioni di cui alla presente legge possono avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente.



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