XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4461
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Agevolazioni contributive per i contratti
di formazione e lavoro).
1. A favore dei datori di lavoro che assumono, con
contratto di formazione e lavoro, le donne iscritte da almeno
tre anni ai centri per l'impiego o agli uffici di collocamento
privati o da più di un anno nelle liste di mobilità e
collocamento in quanto disoccupate a causa di processi di
riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di
cessazione di attività di lavoro autonomo, spetta l'esenzione
totale dai seguenti contributi:
a) cassa unica per gli assegni familiari
(CUAF);
b) maternità;
c) cassa integrazione guadagni;
d) fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti
gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS);
e) disoccupazione straordinaria;
f) mobilità e indennità di malattia;
g) accantonamento per il trattamento di fine
rapporto.
2. La contribuzione a carico del datore di lavoro di cui
al comma 1, per tutta la durata del contratto di formazione e
lavoro, è pari a quella prevista dalla normativa vigente per
gli apprendisti.
Art. 2.
(Agevolazioni contributive per i contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato).
1. Ai datori di lavoro che procedono all'assunzione delle
donne di cui all'articolo 1, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, è concesso di versare i
contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella
misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo non
superiore a cinque anni.
Art. 3.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) agli enti pubblici economici, alle imprese,
anche artigiane, e loro consorzi, ai gruppi di imprese;
b) alle associazioni professionali,
socio-culturali e alle fondazioni;
c) agli enti pubblici di ricerca;
d) ai datori di lavoro iscritti agli albi
professionali quando, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1,
il progetto di formazione e lavoro è predisposto dagli ordini
o dai collegi professionali.
Art. 4.
(Agevolazioni informative).
1. Presso i centri per l'impiego e gli uffici di
collocamento privati sono istituiti appositi uffici e
sportelli per le donne di cui all'articolo 1, finalizzati
all'organizzazione di banche dati per l'incontro di domanda e
offerta di lavoro.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto ad accedere
gratuitamente a puntuali informazioni in merito alle
opportunità lavorative e ai posti di lavoro vacanti. Essi
hanno, inoltre, diritto a servizi gratuiti di orientamento e
all'assistenza nella ricerca di lavoro.
Art. 5.
(Obiettivi e durata della formazione).
1. Il contratto di formazione e lavoro, di cui
all'articolo 1, comma 1, è teso ad agevolare l'inserimento
professionale della lavoratrice, mediante l'acquisizione di
competenze tecniche ad alto contenuto innovativo che adeguino
le capacità professionali della medesima al contesto
produttivo e organizzativo esistente.
2. Al fine di cui al comma 1, il contratto di formazione e
lavoro deve prevedere almeno due corsi di centocinquanta ore
di formazione a favore della lavoratrice.
Art. 6.
(Forma del contratto di formazione
e lavoro).
1. Il contratto di formazione e lavoro è a tempo
determinato, per una durata minima di ventiquattro mesi e
massima di trentasei. L'apposizione al contratto di un termine
di durata inferiore è illegittima e comporta:
a) l'automatica sostituzione del minor termine con
quello massimo previsto dalla legge;
b) l'illegittimità del recesso intimato dal datore
di lavoro prima del termine massimo prescritto.
2. Il contratto di formazione e lavoro non è rinnovabile;
la prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la scadenza del
termine determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
3. Il contratto di formazione e lavoro deve essere
stipulato per iscritto a pena di nullità.
4. Al datore di lavoro che, al termine del contratto di
cui al comma 1, assume la lavoratrice con contratto a tempo
indeterminato, è attribuito il credito di imposta, di cui
all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fissato
nella misura di 300 euro. In alternativa, il datore di lavoro
può versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme
vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un
periodo massimo di tre anni.
Art. 7.
(Cumulabilità dei benefici).
1. I benefici previsti dalla presente legge sono
cumulabili con le agevolazioni previste dalla legislazione
vigente a sostegno dell'occupazione e, in particolare, della
promozione dell'attività lavorativa femminile.
Art. 8.
(Deroga ai limiti di età).
1. Le assunzioni di cui alla presente legge possono
avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla
normativa vigente.