XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4459
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge promuove la tutela e la
valorizzazione del vino a denominazione di origine controllata
"Cesanese del Piglio".
2. Il vino "Cesanese del Piglio" è un prodotto del
patrimonio gastronomico della provincia di Frosinone, le cui
origini risalgono all'antica tradizione culinaria della
Ciociaria ed è tutelato nella sua composizione dalla presente
legge al fine di garantirne l'autenticità e la peculiarità.
Art. 2.
(Comitato provinciale per la tutela).
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa deliberazione della giunta provinciale
di Frosinone, con decreto del Ministro delle attività
produttive, di intesa con il Ministro delle politiche agricole
e forestali, è istituito il comitato provinciale per la tutela
del vino "Cesanese del Piglio", di seguito denominato
"comitato".
2. Il comitato è costituito da:
a) un rappresentante del Ministero delle attività
produttive, designato dal Ministro stesso;
b) un rappresentante dell'amministrazione
provinciale di Frosinone, designato dagli organi della stessa
amministrazione;
c) un rappresentante per ciascuno dei comuni di
Piglio, Serrone, Acuto, Paliano e Anagni, designati tra i
soggetti che rappresentano gli interessi dei viticoltori nei
rispettivi territori.
3. Il comitato ha il compito di promuovere la diffusione
del vino "Cesanese del Piglio" a livello nazionale e
internazionale, di tutelare le origini culturali del prodotto,
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nonché di
garantire le modalità della sua preparazione e
somministrazione in conformità al disciplinare redatto ai
sensi dell'articolo 3, comma 2.
4. Il comitato è dotato di autonomia gestionale e
contabile e la sua attività è finanziata tramite appositi
fondi pubblici e privati.
Art. 3.
(Itinerario turistico, culturale e gastronomico.
Disciplinare).
1. Il comitato, nell'ambito delle attività di tutela,
valorizzazione e promozione del vino "Cesanese del Piglio",
provvede alla predisposizione di un itinerario turistico,
culturale e gastronomico, costituito da una rete di operatori
della ristorazione aventi sede nella provincia di Frosinone e
nelle province limitrofe.
2. L'attività degli operatori di cui al comma 1 è regolata
da un apposito disciplinare di base redatto dal comitato e
recante l'indicazione dettagliata della composizione, della
produzione e delle modalità di presentazione finale del vino
"Cesanese del Piglio", nonché norme per la tutela dei
consumatori.
3. Il comitato redige un regolamento recante i criteri e
le modalità per l'inserimento degli operatori della
ristorazione nell'itinerario di cui al comma 1, nonché
opportune misure di controllo finalizzate a garantire che la
loro attività sia conforme a quanto stabilito dal disciplinare
di cui al comma 2. Il regolamento reca altresì norme per la
promozione dell'itinerario di cui al comma 1 a livello
nazionale e internazionale, prevedendo a tale fine adeguate
iniziative in collaborazione con i servizi turistici italiani
ed esteri.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.