XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4459




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge promuove la tutela e la valorizzazione del vino a denominazione di origine controllata "Cesanese del Piglio".
        2. Il vino "Cesanese del Piglio" è un prodotto del patrimonio gastronomico della provincia di Frosinone, le cui origini risalgono all'antica tradizione culinaria della Ciociaria ed è tutelato nella sua composizione dalla presente legge al fine di garantirne l'autenticità e la peculiarità.


Art. 2.

(Comitato provinciale per la tutela).

        1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta provinciale di Frosinone, con decreto del Ministro delle attività produttive, di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituito il comitato provinciale per la tutela del vino "Cesanese del Piglio", di seguito denominato "comitato".
        2. Il comitato è costituito da:

            a) un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato dal Ministro stesso;

            b) un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Frosinone, designato dagli organi della stessa amministrazione;

            c) un rappresentante per ciascuno dei comuni di Piglio, Serrone, Acuto, Paliano e Anagni, designati tra i soggetti che rappresentano gli interessi dei viticoltori nei rispettivi territori.
        3. Il comitato ha il compito di promuovere la diffusione del vino "Cesanese del Piglio" a livello nazionale e internazionale, di tutelare le origini culturali del prodotto, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nonché di garantire le modalità della sua preparazione e somministrazione in conformità al disciplinare redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
        4. Il comitato è dotato di autonomia gestionale e contabile e la sua attività è finanziata tramite appositi fondi pubblici e privati.


Art. 3.

(Itinerario turistico, culturale e gastronomico.
Disciplinare).

        1. Il comitato, nell'ambito delle attività di tutela, valorizzazione e promozione del vino "Cesanese del Piglio", provvede alla predisposizione di un itinerario turistico, culturale e gastronomico, costituito da una rete di operatori della ristorazione aventi sede nella provincia di Frosinone e nelle province limitrofe.
        2. L'attività degli operatori di cui al comma 1 è regolata da un apposito disciplinare di base redatto dal comitato e recante l'indicazione dettagliata della composizione, della produzione e delle modalità di presentazione finale del vino "Cesanese del Piglio", nonché norme per la tutela dei consumatori.
        3. Il comitato redige un regolamento recante i criteri e le modalità per l'inserimento degli operatori della ristorazione nell'itinerario di cui al comma 1, nonché opportune misure di controllo finalizzate a garantire che la loro attività sia conforme a quanto stabilito dal disciplinare di cui al comma 2. Il regolamento reca altresì norme per la promozione dell'itinerario di cui al comma 1 a livello nazionale e internazionale, prevedendo a tale fine adeguate iniziative in collaborazione con i servizi turistici italiani ed esteri.

Art. 4.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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