XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4456




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e compiti).

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata "Commissione", con il compito di accertare eventuali responsabilità politiche o amministrative, per fatti commissivi ovvero omissivi, nelle vicende che hanno portato alla revoca e alla mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi.
        2. Compito principale della Commissione è accertare:

                a) se gli apparati amministrativi preposti alla sicurezza abbiano posto in essere tutte le attività dovute al fine di assicurare adeguata protezione al professor Marco Biagi;

                b) se vi sia stato un approccio eccessivamente burocratico o una sottovalutazione della situazione di pericolo che poteva desumersi dagli elementi a disposizione e dalle prospettazioni del professor Marco Biagi;

                c) se gli indirizzi fissati dal Ministero dell'interno relativi alla riduzione delle scorte abbiano avuto effetti e siano stati male interpretati o applicati;

                d) se vi siano state segnalazioni dei servizi di informazione e sicurezza sulla situazione di pericolo in cui si trovava il professor Marco Biagi che sono state trascurate o sottovalutate.

        3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La relazione finale e le eventuali relazioni di minoranza sono presentate dalla Commissione entro due mesi dal termine dei propri lavori.


Art. 2.

(Composizione della Commissione
e funzionamento).

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
        2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
        3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione stessa.
        4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
        5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.
        6. Il termine di durata dei lavori della Commissione può essere prorogato per una sola volta, dai Presidenti delle Camere di intesa tra loro e su motivata richiesta della Commissione stessa, per non più di un anno.

Art. 3.

(Attività di indagine).

        1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
        3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la secretazione degli atti.
        4. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato, il segreto di ufficio, il segreto professionale e quello bancario.
        5. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
        6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
        7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.


Art. 4.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 7.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 5.

(Organizzazione dei lavori
della Commissione).

        1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
        2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
        3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le altre collaborazioni che ritenga necessarie.
        4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
        5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.


Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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