XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4456
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e compiti).
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, di
seguito denominata "Commissione", con il compito di accertare
eventuali responsabilità politiche o amministrative, per fatti
commissivi ovvero omissivi, nelle vicende che hanno portato
alla revoca e alla mancata riassegnazione di un servizio di
protezione al professor Marco Biagi.
2. Compito principale della Commissione è accertare:
a) se gli apparati amministrativi preposti alla
sicurezza abbiano posto in essere tutte le attività dovute al
fine di assicurare adeguata protezione al professor Marco
Biagi;
b) se vi sia stato un approccio eccessivamente
burocratico o una sottovalutazione della situazione di
pericolo che poteva desumersi dagli elementi a disposizione e
dalle prospettazioni del professor Marco Biagi;
c) se gli indirizzi fissati dal Ministero
dell'interno relativi alla riduzione delle scorte abbiano
avuto effetti e siano stati male interpretati o applicati;
d) se vi siano state segnalazioni dei servizi di
informazione e sicurezza sulla situazione di pericolo in cui
si trovava il professor Marco Biagi che sono state trascurate
o sottovalutate.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici
mesi dalla sua costituzione, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, presentando al Parlamento una
relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.
Sono ammesse relazioni di minoranza. La relazione finale e le
eventuali relazioni di minoranza sono presentate dalla
Commissione entro due mesi dal termine dei propri lavori.
Art. 2.
(Composizione della Commissione
e funzionamento).
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di
ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza
di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno
un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla
nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la
costituzione dell'Ufficio di presidenza.
3. Il presidente della Commissione è scelto di comune
accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della
Commissione stessa.
4. La Commissione elegge al proprio interno due
vicepresidenti e due segretari.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti
e dei due segretari, ciascun componente della Commissione
scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro
che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore
anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari
anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.
6. Il termine di durata dei lavori della Commissione può
essere prorogato per una sola volta, dai Presidenti delle
Camere di intesa tra loro e su motivata richiesta della
Commissione stessa, per non più di un anno.
Art. 3.
(Attività di indagine).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e
documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso
l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché
copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste
parlamentari.
3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla
Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il
mantenimento, la Commissione dispone la secretazione degli
atti.
4. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della
Commissione può essere opposto il segreto di Stato, il segreto
di ufficio, il segreto professionale e quello bancario.
5. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni
testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari
nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle
stesse.
Art. 4.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 7.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la
diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti
funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata
vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo
326 del codice penale.
Art. 5.
(Organizzazione dei lavori
della Commissione).
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il
proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può
deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta
segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le altre
collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra
loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi
bilanci interni.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.