XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4437
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Museo del leudo
e della vela latina).
1. E' istituito il Museo del leudo e della vela latina, di
seguito denominato "Museo", con sede in Lavagna in provincia
di Genova.
2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è
autorizzata la spesa di 1.150.000 euro per l'anno 2004 e
4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.
Art. 2.
(Compiti).
1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare
ed esporre il materiale e le opere che si riferiscono al leudo
e alla vela latina;
b) promuovere iniziative e attività culturali
idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del
patrimonio dell'imbarcazione del leudo e della vela latina;
c) patrocinare eventi culturali volti a
valorizzare il territorio nonché il recupero della memoria e
delle tradizioni marinare liguri.
Art. 3.
(Organizzazione).
1. Con apposita convenzione stipulata dal Ministero per i
beni e le attività culturali con gli enti locali interessati
della zona è individuata la struttura da adibire a sede del
Museo.
2. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da
quattro membri, oltre al presidente, di cui:
a) due rappresentanti del comune di Lavagna, che
partecipa al capitale del Museo con una quota pari almeno al
10 per cento del totale;
b) un rappresentante della regione Liguria, che
partecipa al capitale del Museo con una quota pari almeno al
10 per cento del totale;
c) un rappresentante del circolo nautico del
comune di Lavagna.
3. I membri del consiglio di amministrazione devono essere
in possesso di comprovata esperienza e competenza nel
settore.
4. Il presidente del consiglio di amministrazione e il
direttore del Museo sono nominati, con decreto, dal Ministro
per i beni e per le attività culturali. Con successivo decreto
dello stesso Ministro sono stabiliti gli emolumenti spettanti
al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione,
nonché al direttore del Museo.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 1.150.000 euro per l'anno 2004 e in
4.000.000 di euro per l'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.