XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4437




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del Museo del leudo
e della vela latina).

        1. E' istituito il Museo del leudo e della vela latina, di seguito denominato "Museo", con sede in Lavagna in provincia di Genova.
        2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 1.150.000 euro per l'anno 2004 e 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.


Art. 2.

(Compiti).

        1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

            a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre il materiale e le opere che si riferiscono al leudo e alla vela latina;

            b) promuovere iniziative e attività culturali idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio dell'imbarcazione del leudo e della vela latina;

            c) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare il territorio nonché il recupero della memoria e delle tradizioni marinare liguri.


Art. 3.

(Organizzazione).

        1. Con apposita convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con gli enti locali interessati della zona è individuata la struttura da adibire a sede del Museo.
        2. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da quattro membri, oltre al presidente, di cui:

            a) due rappresentanti del comune di Lavagna, che partecipa al capitale del Museo con una quota pari almeno al 10 per cento del totale;
            b) un rappresentante della regione Liguria, che partecipa al capitale del Museo con una quota pari almeno al 10 per cento del totale;

                c) un rappresentante del circolo nautico del comune di Lavagna.

        3. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore.
        4. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati, con decreto, dal Ministro per i beni e per le attività culturali. Con successivo decreto dello stesso Ministro sono stabiliti gli emolumenti spettanti al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione, nonché al direttore del Museo.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.150.000 euro per l'anno 2004 e in 4.000.000 di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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