XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4432




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 107 della Costituzione è inserito il seguente:

        "La legge dispone con criteri generali limiti temporali all'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso una medesima sede o uno stesso ufficio".



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