XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4432
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 107 della
Costituzione è inserito il seguente:
"La legge dispone con criteri generali limiti temporali
all'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso una
medesima sede o uno stesso ufficio".