XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4422
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 114-bis.- I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno autonomia statutaria,
normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa.
La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le
Province e lo Stato.
Alle Province sono attribuite forme e condizioni di
autonomia normativa, finanziaria, organizzativa e
amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle
popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie,
caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla
loro contribuzione globale all'erario secondo specifici
Statuti adottati con legge costituzionale e denominati
"Statuti di autonomia"".
Art. 2.
1. Il primo comma dell'articolo 116 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Alle Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia-Giulia,
Valle d'Aosta, alla Regione Trentino-Alto Adige e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali la
Regione si articola, sono confermate e garantite
costituzionalmente le forme e condizioni di autonomia
regionale e provinciale stabilite dai loro vigenti Statuti e
dalle relative leggi costituzionali".
2. Il secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione è
abrogato.
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 116 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 116-bis.- Alla Provincia di Bergamo sono
attribuite le competenze legislative e amministrative secondo
lo Statuto di autonomia adottato con legge costituzionale".
Art. 4.
1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma dopo le parole: "dalle Regioni"
sono inserite le seguenti: "e Province autonome";
b) al quinto comma, dopo le parole: "Province
autonome", le parole: "di Trento e di Bolzano" sono
soppresse;
c) al sesto comma, secondo periodo, dopo le
parole: "alle Regioni" sono inserite le seguenti: "e alle
Province autonome".
Art. 5.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 119 della
Costituzione è inserito il seguente:
"Per consentire alle Province con lo Statuto di autonomia
di svolgere adeguatamente le competenze legislative e
amministrative nelle materie loro attribuite, una quota del
gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale, comunque
non inferiore al 60 per cento del gettito di tutti i tributi,
con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto interna, per
la quale la devoluzione è del 70 per cento del gettito, e
dell'IVA per l'importazione, per la quale la devoluzione è
pari al 10 per cento, è attribuita alla Provincia stessa.
L'attribuzione ha luogo secondo le norme emanate con legge
statale nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore dello Statuto. In caso di mancata emanazione della
legge nel termine indicato, i competenti uffici erariali
provinciali procedono comunque alla trattenuta delle quote
indicate e alla loro immediata devoluzione alla Provincia
interessata".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 133-bis. Ai fini dell'adozione degli Statuti
di autonomia provinciale i cittadini delle province
interessate presentano un apposito progetto di legge
costituzionale, redatto in articoli, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 71, secondo comma. Il progetto di legge
costituzionale deve essere corredato da una relazione
illustrativa delle caratteristiche comunitarie territoriali,
socio-demografiche, storiche e culturali, nonché dello
sviluppo economico della Provincia e della capacità
contributiva globale per la quale viene chiesta l'attribuzione
dello Statuto di autonomia.
Il Presidente e il Consiglio della Provincia per la quale
si chiede l'adozione dello Statuto di autonomia devono inviare
alla Camera presso la quale il progetto di legge
costituzionale è stato presentato, entro dieci giorni dalla
medesima data di presentazione, disgiuntamente tra loro e
nella forma di cui all'articolo 50, il loro parere,
obbligatorio ma non vincolante, sul merito del progetto di
legge costituzionale presentato dai cittadini".