XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4417
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha la finalità di incentivare un
maggiore impiego del metano per autotrazione nelle grandi aree
metropolitane indicate dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, nelle ulteriori aree individuate dalle regioni
ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, nei
comuni contermini e sulla rete autostradale.
Art. 2.
(Finanziamenti ai comuni per l'utilizzo
del metano per autotrazione).
1. I finanziamenti ai comuni per la realizzazione di
impianti di distribuzione di metano e per l'erogazione di
incentivi ai cittadini e agli operatori di cui al decreto del
Direttore generale del Servizio inquinamento atmosferico e
rischi industriali del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 22 giugno 2002, di seguito denominato
"decreto direttoriale 21 dicembre 2001", sono incrementati di
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. I soggetti destinatari degli incentivi di cui al comma
1 sono:
a) le aziende che gestiscono flotte di autoveicoli
in servizio pubblico e privato;
b) le aziende che gestiscono, a qualunque titolo,
servizi di trasporto pubblico locale, anche integrativi e
complementari;
c) le aziende che gestiscono, a qualunque titolo,
servizi di pubblica utilità;
d) le aziende o i singoli imprenditori che
gestiscono servizi di trasporto pubblico di piazza, servizi di
noleggio con conducente, altri servizi di noleggio;
e) le aziende e gli imprenditori privati dei
settori del commercio, dell'artigianato e dell'industria, i
liberi professionisti nonché le aziende di logistica;
f) le aziende e gli imprenditori privati che
intendono realizzare impianti di distribuzione del metano per
autotrazione;
g) le persone fisiche in possesso di partita
IVA.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono erogati nelle
seguenti misure:
a) veicoli progettati e costruiti per il trasporto
di persone, 3.000 euro;
b) veicoli commerciali per il trasporto merci
urbano inferiori a 3,5 tonnellate, 4.500 euro;
c) veicoli commerciali per il trasporto merci
urbano superiori a 3,5 tonnellate e inferiori a 6,5
tonnellate, 6.500 euro;
d) veicoli commerciali per il trasporto merci
urbano, camion, compattatori e analoghi veicoli per la
raccolta dei rifiuti superiori a 6,5 tonnellate, 15.000
euro.
Art. 3.
(Incentivi all'acquisto di veicoli alimentati
a metano).
1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in
locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato
a metano o a doppia alimentazione, è riconosciuto un
contributo statale di 3.000 euro. Il contributo è corrisposto
dal venditore mediante uno sconto pari a 3.000 euro sul prezzo
di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati
tra il 1^ gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005 relativi a
contratti di locazione finanziaria o di compravendita
stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo
a condizione che:
a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un
autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54,
comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), non
immatricolato in precedenza;
b) al momento dell'acquisto siano consegnati al
venditore un'autovettura o un autoveicolo per trasporto
promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non
conforme alla normativa comunitaria sull'inquinamento, e, in
particolare, alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26
giugno 1991, e successive modificazioni, intestati allo stesso
soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o a
uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in
caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestati al
soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o a uno dei familiari
conviventi;
c) nell'atto di acquisto sia espressamente
dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla
rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al
contributo statale di 3.000 euro.
2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del
veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il
veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente o
tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione
al Pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non
possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle
case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione,
anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della
messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione.
3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo
nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e
recuperano detto importo quale credito di imposta in
compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui
redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in
cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico
l'originale del certificato di proprietà e per i
successivi.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese
costruttrici o importatrici conservano la seguente
documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal
venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di
acquisto;
b) copia del libretto e della carta di
circolazione e del foglio complementare o del certificato di
proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto
cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di
circolazione e del foglio complementare;
c) copia della domanda di cancellazione per
demolizione del veicolo usato e originale del certificato di
proprietà rilasciato dal Pubblico registro automobilistico;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso
previsto dal comma 1, lettera b).
5. Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256, e
successive modificazioni, a favore delle persone fisiche che
fanno installare, entro un anno successivo alla data di prima
immatricolazione, un impianto di alimentazione a metano o a
GPL su un autoveicolo di proprietà e di cui risulta
l'intestazione alla persona fisica medesima, o ai suoi
familiari conviventi, è elevato a 800 euro esclusivamente per
gli impianti di alimentazione a metano. Conseguentemente al
medesimo articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato n. 256 del 1998, le parole da: "di euro 650"
fino a: "GPL" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 800 in
favore delle persone fisiche che fanno installare, entro un
anno successivo alla data di prima immatricolazione, un
impianto di alimentazione a metano e di euro 650 in caso di
installazione di un impianto di alimentazione a GPL".
Art. 4.
(Incentivi a carattere fiscale e per lo sviluppo della
rete di gas metano).
1. Il Ministro delle attività produttive, di intesa con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, provvede
con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a stanziare una quota parte dei
proventi derivanti dall'aliquota di accisa sulle benzine e sul
diesel da autotrazione, pari a 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, per lo sviluppo della rete di
distribuzione del metano ai sensi dell'articolo 1 del decreto
direttoriale 21 dicembre 2001.
2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì a
stabilire le modalità e i criteri per l'attuazione del piano
di sviluppo della rete distributiva di impianti di gas
naturale, ai quali le imprese di distribuzione di carburanti
devono attenersi. Il piano deve prevedere:
a) la diffusione di impianti multiprodotto
ottimizzati per la distribuzione di gas naturale in tutte le
aree del Paese con particolare riguardo alle aree urbane e
alla rete autostradale;
b) un incentivo per la realizzazione degli
impianti di cui alla lettera a) variabile tra 150.000 e
200.000 euro;
c) la semplificazione degli iter
autorizzativi per la realizzazione degli impianti di cui alla
lettera a).
Art. 5.
(Campagna promozionale).
1. Al fine di sostenere un programma triennale di
promozione del "Progetto metano" presso gli enti locali, le
imprese ed i cittadini, sono stanziati 100 milioni di euro per
il 2004, 150 milioni di euro per il 2005 e 200 milioni di euro
per il 2006. Le modalità, i tempi e gli obiettivi della
campagna promozionale sono stabiliti, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro
delle attività produttive, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e i comuni
interessati.
Art. 6.
(Norme di copertura).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
comma 1, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3,
comma 1, valutato in 300 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004- 2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3,
comma 5, valutato in 80 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4,
comma 2, valutato in 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5,
valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2004, 150 milioni
di euro per l'anno 2005 e 200 milioni di euro per gli anni
successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.