XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4414




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione).

        1. Ai fini della presente legge, per velivolo a pilotaggio remoto, di seguito denominato "VPR", si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.


Art. 2.

(Autorizzazione e limiti all'impiego dei VPR in dotazione
alle Forze armate).

        1. In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilitā e l'impiego di VPR nel sistema del traffico aereo generale, le Forze armate italiane sono autorizzate ad impiegare VPR in dotazione in attivitā operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.
        2. L'impiego dei VPR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega i VPR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'Ente nazionale per l'assistenza al volo Spa, per gli aspetti di gestione e controllo dello spazio aereo.
        3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo.
        4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego dei VPR non č sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.

Art. 3.

(Identificazione e regime amministrativo dei VPR in dotazione
alle Forze armate).

        1. I VPR in dotazione alle Forze armate sono identificati dal contrassegno di nazionalitā e da un codice assegnato dalla direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa, previo accertamento della rispondenza dei velivoli ai requisiti tecnici contrattualmente definiti sulla base delle esigenze operative. La medesima direzione generale predispone un apposito elenco dei codici assegnati.
        2. Ai fini del regime amministrativo e della navigazione aerea, i VPR in dotazione alle Forze armate sono considerati aeromobili militari.


Art. 4.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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