XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4414
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione).
1. Ai fini della presente legge, per velivolo a pilotaggio
remoto, di seguito denominato "VPR", si intende un mezzo aereo
pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di
comando e controllo.
Art. 2.
(Autorizzazione e limiti all'impiego dei VPR in dotazione
alle Forze armate).
1. In attesa dell'emanazione di una normativa che
disciplini l'aeronavigabilitā e l'impiego di VPR nel sistema
del traffico aereo generale, le Forze armate italiane sono
autorizzate ad impiegare VPR in dotazione in attivitā
operative e addestrative per la difesa e la sicurezza
nazionale.
2. L'impiego dei VPR avviene nell'ambito di spazi aerei
determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito
documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica
militare, sentita la Forza armata che impiega i VPR, e
dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con
l'Ente nazionale per l'assistenza al volo Spa, per gli aspetti
di gestione e controllo dello spazio aereo.
3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili
di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli
equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi
della sicurezza del volo.
4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o
all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto
armato l'impiego dei VPR non č sottoposto alle limitazioni di
cui al comma 2.
Art. 3.
(Identificazione e regime amministrativo dei VPR in dotazione
alle Forze armate).
1. I VPR in dotazione alle Forze armate sono
identificati dal contrassegno di nazionalitā e da un codice
assegnato dalla direzione generale degli armamenti aeronautici
del Ministero della difesa, previo accertamento della
rispondenza dei velivoli ai requisiti tecnici contrattualmente
definiti sulla base delle esigenze operative. La medesima
direzione generale predispone un apposito elenco dei codici
assegnati.
2. Ai fini del regime amministrativo e della navigazione
aerea, i VPR in dotazione alle Forze armate sono considerati
aeromobili militari.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.