XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4409




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Norme di principio e linee guida per il trattamento delle
ulcere cutanee croniche).

        1. La presente legge detta principi di ordinamento in materia di diritto alla salute, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, relativamente all'assistenza alle persone affette da ulcere cutanee croniche, anche con riferimento ad esigenze di razionalizzazione e di contenimento della spesa sanitaria pubblica. Essa costituisce, altresì riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
        2. Le regioni, in sede di emanazione di norme in materia di contenimento e di razionalizzazione della spesa sanitaria, devono dettare criteri di indirizzo validi per le aziende, gli istituti e gli enti sanitari, anche convenzionati, tali da incentivare nelle procedure per l'acquisto e per la prescrizione dei presidi medico-chirurgici, la valutazione del rapporto costi-benefìci delle medicazioni per le ulcere cutanee croniche in relazione al prezzo delle stesse, valutati anche in relazione alla necessità e alla frequenza di interventi di personale medico e sanitario per la loro messa in opera, revisione e rimozione, considerando quale costo effettivo l'intero ammontare delle spese necessarie per il trattamento, comprensivo degli oneri relativi al personale, alle attrezzature e della quota parte degli oneri organizzativi e di gestione connessi.
        3. La Commissione unica del farmaco, istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, ai fini dell'adozione del regime di rimborsabilità applicabile, si uniforma ai criteri stabiliti dal comma 1 del presente articolo, tenendo conto altresì dell'efficacia antisettica delle medicazioni, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 85, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.


Art. 2.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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