XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4409
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Norme di principio e linee guida per il trattamento delle
ulcere cutanee croniche).
1. La presente legge detta principi di ordinamento in
materia di diritto alla salute, in attuazione dell'articolo 32
della Costituzione, relativamente all'assistenza alle persone
affette da ulcere cutanee croniche, anche con riferimento ad
esigenze di razionalizzazione e di contenimento della spesa
sanitaria pubblica. Essa costituisce, altresì riforma
economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 5
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive modificazioni.
2. Le regioni, in sede di emanazione di norme in materia
di contenimento e di razionalizzazione della spesa sanitaria,
devono dettare criteri di indirizzo validi per le aziende, gli
istituti e gli enti sanitari, anche convenzionati, tali da
incentivare nelle procedure per l'acquisto e per la
prescrizione dei presidi medico-chirurgici, la valutazione del
rapporto costi-benefìci delle medicazioni per le ulcere
cutanee croniche in relazione al prezzo delle stesse, valutati
anche in relazione alla necessità e alla frequenza di
interventi di personale medico e sanitario per la loro messa
in opera, revisione e rimozione, considerando quale costo
effettivo l'intero ammontare delle spese necessarie per il
trattamento, comprensivo degli oneri relativi al personale,
alle attrezzature e della quota parte degli oneri
organizzativi e di gestione connessi.
3. La Commissione unica del farmaco, istituita ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266, e successive modificazioni, ai fini dell'adozione del
regime di rimborsabilità applicabile, si uniforma ai criteri
stabiliti dal comma 1 del presente articolo, tenendo conto
altresì dell'efficacia antisettica delle medicazioni, anche in
deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni,
dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, dell'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, dall'articolo 29 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
dall'articolo 85, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405.
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.