XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4394
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, indice un referendum per il
giorno delle elezioni dei rappresentanti del Parlamento
europeo del 2004, avente per oggetto il quesito indicato
all'articolo 2.
2. Hanno diritto di voto per il referendum tutti i
cittadini legittimati al voto per le elezioni del Parlamento
europeo.
Art. 2.
1. Il quesito da sottoporre al referendum di cui
all'articolo 1 è il seguente: "Volete voi autorizzare la
ratifica del Trattato che istituisce la Costituzione europea,
come proposta dalla Convenzione europea sul futuro dell'Europa
e approvata dalla Conferenza intergovernativa aperta nel
2003?".
2. Alla ratifica del Trattato che istituisce la
Costituzione europea, come proposta dalla Convenzione europea
sul futuro dell'Europa e approvata dalla Conferenza
intergovernativa aperta nel 2003 non si applica l'articolo 80
della Costituzione.
3. Nel caso in cui il quesito sottoposto a referendum
di cui all'articolo 1 sia approvato dalla maggioranza dei
voti validi, il Presidente della Repubblica è autorizzato alla
ratifica del Trattato di cui al comma 2.
Art. 3.
1. La propaganda relativa allo svolgimento del
referendum previsto dalla presente legge costituzionale
è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia di
propaganda referendaria.
2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai
partiti o ai gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai
comitati promotori di referendum sono estese anche agli
enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che
comunque operano in almeno due regioni e che hanno interesse
positivo o negativo verso la formazione dell'unità europea
nonché il sostegno e la promozione dell'Europa comunitaria.
Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei
medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di intesa con il Ministro dell'interno, entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi
atti a garantire ai partiti e gruppi politici, agli enti e
alle associazioni di cui al comma 2, la partecipazione alle
trasmissioni radiotelevisive dedicate all'illustrazione del
quesito referendario, entro i termini stabiliti per l'elezione
dei rappresentanti del Parlamento europeo.
Art. 4.
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, successiva alla sua
promulgazione.