XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4394




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un referendum per il giorno delle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo del 2004, avente per oggetto il quesito indicato all'articolo 2.
        2. Hanno diritto di voto per il referendum tutti i cittadini legittimati al voto per le elezioni del Parlamento europeo.


Art. 2.

        1. Il quesito da sottoporre al referendum di cui all'articolo 1 è il seguente: "Volete voi autorizzare la ratifica del Trattato che istituisce la Costituzione europea, come proposta dalla Convenzione europea sul futuro dell'Europa e approvata dalla Conferenza intergovernativa aperta nel 2003?".
        2. Alla ratifica del Trattato che istituisce la Costituzione europea, come proposta dalla Convenzione europea sul futuro dell'Europa e approvata dalla Conferenza intergovernativa aperta nel 2003 non si applica l'articolo 80 della Costituzione.
        3. Nel caso in cui il quesito sottoposto a referendum di cui all'articolo 1 sia approvato dalla maggioranza dei voti validi, il Presidente della Repubblica è autorizzato alla ratifica del Trattato di cui al comma 2.


Art. 3.

        1. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia di propaganda referendaria.
        2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o ai gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operano in almeno due regioni e che hanno interesse positivo o negativo verso la formazione dell'unità europea nonché il sostegno e la promozione dell'Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro dell'interno, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
        3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti e gruppi politici, agli enti e alle associazioni di cui al comma 2, la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate all'illustrazione del quesito referendario, entro i termini stabiliti per l'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.


Art. 4.

        1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla sua promulgazione.



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